IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 ed,
in particolare, l'articolo 69;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
citato decreto legislativo n. 281 del 1997, reso nella seduta del 4 aprile
2000;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Vista la comunicazione n. 8866\U\L L.B. 1675 del 26 maggio 2000 al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988;
Adottano
il seguente decreto:
Art. 1 - Oggetto
1. Il sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore, di seguito denominato IFTS, istituito dall'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, è articolato in "percorsi"
che hanno l'obiettivo di formare figure professionali a livello
post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del
lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei
servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da
innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati
secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.
2. I percorsi di cui al comma 1, sono finalizzati a far conseguire ai
giovani ed agli adulti, occupati e non occupati, più specifiche
conoscenze culturali ed una formazione tecnica e professionale
approfondita e mirata.
3. Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore comprende
modalità e misure che realizzano l'integrazione tra i sistemi formativi,
il riconoscimento, la certificazione e la spendibilità dei crediti
formativi acquisiti nell'ambito della formazione superiore, ivi compresa
quella universitaria, nel rispetto dell'autonomia delle università.
4. Il presente decreto definisce, a norma del predetto articolo 69, comma
1, le condizioni di accesso ai percorsi dell'IFTS, i criteri per la
definizione dei relativi standard, le modalità per l'integrazione tra i
sistemi formativi, i criteri per il riconoscimento dei crediti e le
modalità per la loro certificazione e utilizzazione.
Art. 2 -
Caratteristiche dei percorsi
1. I percorsi dell'IFTS hanno le seguenti
caratteristiche:
- a) sono programmati dalle regioni
sulla base della concertazione istituzionale e della partecipazione
delle parti sociali;
- b) sono progettati e organizzati in
modo da rispondere a criteri di flessibilità e modularità, e da
consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti,
con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini
della determinazione della durata del percorso individuale, nonché la
partecipazione anche degli adulti occupati;
- c) rispondono agli standard di cui
agli articoli 4 e 5 funzionali al raggiungimento, in ambito nazionale,
di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze
acquisite in esito al percorso formativo.
Art. 3 - Modalità di
accesso ai percorsi
1. I giovani e gli adulti accedono ai
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, con il possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso ai percorsi è
consentito anche a coloro che non sono in possesso del diploma di
istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro
successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico, tenendo conto, in
particolare, della qualifica conseguita nell'assolvimento dell'obbligo
formativo di cui all'articolo 68 della legge n. 144 del 1999.
2. Ai fini dell'accesso ai percorsi dell'IFTS l'accreditamento delle
competenze consiste nella attestazione delle capacità acquisite, anche
attraverso l'esperienza di lavoro e di vita, e del riconoscimento di
eventuali crediti formativi per la determinazione della durata del
percorso individuale. Le procedure di accreditamento delle competenze sono
definite mediante gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3.
3. I requisiti minimi richiesti per
l'accesso ai corsi sono definiti nell'ambito degli standard di cui
all'articolo 5 e possono essere integrati dal comitato tecnico di
progetto, previsto dall'articolo 4, lettera i), in riferimento a contenuti
professionali specifici connessi, al mercato del lavoro locale.
Art. 4 - Standard di
percorso
1. I percorsi dell'IFTS si riferiscono a
figure professionali per le quali occorra una formazione a livello
post-secondario con le caratteristiche di cui all'articolo 2, individuate
secondo le procedure definite all'articolo 5, comma 3, in relazione ai
risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi condotte anche da
organismi costituiti dalle parti sociali.
2. I percorsi dell'IFTS relativi alle figure di cui al comma 1, rispondono
ai seguenti standard:
- a) hanno la durata minima di due
semestri e massima di quattro semestri, per un totale rispettivamente
di almeno 1.200 ore e non più di 2.400 ore. Per i lavoratori occupati
tale monte ore può essere congruamente distribuito in tempi più
lunghi, secondo i criteri generali stabiliti negli accordi di cui
all'articolo 5, comma 3. Ciascun semestre si articola in ore di
attività teorica, pratica e di laboratorio. I percorsi destinati agli
adulti occupati tengono conto dei loro impegni di lavoro
nell'articolazione dei tempi e delle modalità di svolgimento. Gli
stage aziendali e i tirocini formativi sono obbligatori almeno per il
30% della durata del monte ore complessivo dei corsi, rispondono a
standard di qualità, possono essere svolti anche all'estero ed essere
collocati all'interno dei corrispondenti sistemi di certificazione
europei;
- b) sono progettati e gestiti almeno da
quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale,
l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro
associati con atto formale, anche in forma consortile;
- c) i curricoli fanno riferimento a
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;
- d) sono strutturati in moduli e unità
capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente
significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di
specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso
del percorso formativo;
- e) i docenti provengono per non meno
del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza
professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
- f) possono non coincidere con le
scansioni temporali dell'anno scolastico;
- g) prevedono l'attivazione di misure
di accompagnamento agli utenti dei percorsi, a supporto della
frequenza e del conseguimento dei crediti, delle certificazioni
intermedie e finali e di inserimento professionale;
- h) determinano i crediti formativi
riconoscibili a norma dell'articolo 6;
- i) la conduzione scientifica di
ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai
rappresentanti di tutti i soggetti formativi di cui alla lettera b);
- j) le competenze di cui alla lettera
c), che si acquisiscono a conclusione dei percorsi, nonché i
requisiti per l'accesso ai medesimi rispondono agli standard minimi di
cui all'articolo 5;
- k) sono riferiti alla classificazione
delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto
nazionale di statistica nonché al quarto livello della
classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con
decisione del Consiglio 85/368/CEE.
Art. 5 - Standard
minimi delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito
1. Gli standard delle competenze indicano
i requisiti minimi per l'accesso al percorso formativo dell'IFTS e il
risultato minimo conseguibile in esito ad esso, specificato in termini di
competenze verificabili e certificabili, che a sè stanti possono essere
riconosciute come crediti formativi.
2. Gli standard minimi delle competenze di cui al comma 1, riferiti ai
percorsi strutturati secondo quando indicato all'articolo 4, costituiscono
i termini di confronto e la condizione per rilasciare la certificazione
valida sul territorio nazionale.
3. La definizione degli standard minimi delle competenze, incluse le
modalità di verifica, e la certificazione sono oggetto di concertazione
istituzionale e di confronto con le parti sociali nell'ambito del Comitato
nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999.
Essi sono adottati mediante gli accordi previsti dall'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
4. Lo standard di cui al comma 1 contiene:
- a) l'individuazione della figura
professionale di riferimento e delle relative competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali;
- b) i requisiti richiesti per
l'accesso;
- c) i criteri per l'eventuale
equipollenza dei percorsi e dei titoli anche con riferimento al
riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6, da parte delle
università.
5. Al fine di assicurare flessibilità al
sistema per il suo costante aggiornamento in relazione ai cambiamenti del
mercato del lavoro, possono essere realizzati progetti pilota per la
determinazione degli standard di cui al comma 1, i cui criteri generali,
anche con riferimento alla certificazione dei percorsi ed alla sua
spendibilità in ambito nazionale, sono definiti sulla base degli accordi
di cui al comma 3.
Art. 6 - Riconoscimento
dei crediti
1. Per credito formativo acquisito nei
percorsi di cui al presente decreto si intende l'insieme di competenze,
esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito
di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del
credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede
l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.
2. Il riconoscimento dei crediti opera:
- a) al momento dell'accesso ai percorsi
dell'IFTS con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3;
- b) all'interno dei percorsi dell'IFTS,
allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali
passaggi ad altri percorsi dell'IFTS;
- c) all'esterno dei percorsi dell'IFTS,
al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle
competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università
nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.
3. Per il riconoscimento dei crediti
formativi certificati in esito ai percorsi dell'IFTS come crediti
formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle
università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei
singoli percorsi, si applicano le norme contenute nell'articolo 5 del
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; secondo i criteri generali definiti
nelle linee guida di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del
1999.
4. Per il riconoscimento dei crediti di cui al comma 2, lettera c), del
presente articolo da parte delle accademie, gli Istituti e i conservatori
previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le norme
contenute nell'articolo 2, comma 8, lettera f), della legge medesima
secondo i criteri generali di cui al precedente comma 3.
Art. 7 - Istituzione e
finanziamento dei percorsi
1. Le regioni programmano l'istituzione
dei percorsi e delle relative misure di sistema di cui all'articolo 1,
comma 3, tenendo conto delle proposte degli enti locali, sulla base delle
linee guida, adottate d'intesa con la Conferenza unificata secondo le
modalità previste dall'articolo 69, comma 2, della legge 17 maggio 1999,
n. 144. Con accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti anche il riparto
delle risorse e le modalità della loro assegnazione. Tale riparto si
avvale dell'insieme delle risorse nazionali, destinate alla realizzazione
del sistema dell'IFTS, messe a disposizione dal Ministero della pubblica
istruzione, dalle regioni e dai soggetti pubblici e privati.
2. La regione Valle d'Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano
provvedono alla programmazione e alla istituzione dei percorsi dell'IFTS e
delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi secondo quanto
previsto dall'articolo 69, comma 4, della legge n. 144 del 1999, anche ai
fini dell'accesso alle risorse nazionali.
Art. 8 - Certificazione
dei percorsi
1. In esito ai percorsi dell'IFTS, le
regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano rilasciano, agli
aventi titolo, il certificato di specializzazione tecnica superiore valido
in ambito nazionale, con il quale sono attestate le competenze acquisite
secondo il modello predisposto dal Comitato nazionale di cui all'articolo
69, comma 2, della legge n. 144 del 1999, approvato dalla Conferenza
unificata. Le regioni possono, altresì, rilasciare contemporaneamente un
attestato di qualifica professionale di secondo livello ai sensi del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 1996,
valido anche ai fini dell'iscrizione al centro per l'impiego, redatto
secondo il modello indicato con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 26 marzo 1996.
2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al comma 1, i percorsi
dell'IFTS si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite,
condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la
presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della
formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro, sulla base dei
criteri e delle modalità contenuti negli accordi di cui all'articolo 5,
comma 3.
3. La certificazione finale di cui al comma 1 è redatta secondo criteri
di trasparenza in modo da facilitare il riconoscimento e l'equipollenza
dei rispettivi percorsi e titoli, con particolare riferimento alle
qualifiche professionali di corrispondente livello rilasciate dalle
regioni a norma della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle medesime
attestate secondo il modello indicato dal decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 26 marzo 1996.
Art. 9 - Banca dati
1. Presso l'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa è costituita, con
l'assistenza tecnica dell'ISFOL e dell'ISTAT, la banca dati relativa al
sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sulla base dei
criteri definiti dal Comitato nazionale previsto dell'articolo 69, comma
2, della legge n. 144 del 1999 e adottati sulla base degli accordi di cui
all'articolo 5, comma 3, in modo da assicurare l'integrazione con i
sistemi informativi delle regioni.
Art. 10 - Monitoraggio
e valutazione
1. A livello nazionale viene attivato un
sistema di monitoraggio e di valutazione dell'IFTS, integrato anche con le
attività svolte dalle regioni in relazione ai programmi finanziati dal
Fondo sociale europeo, secondo le linee guida definite dal Comitato
nazionale di cui all'articolo 69, comma 2, della legge n. 144 del 1999,
adottate con gli accordi di cui all'articolo 5, comma 3. Alle relative
spese si fa fronte con le risorse di cui al citato articolo 69, comma 4.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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