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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo 45,
comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, che, al fine di realizzare il riordino
del sistema degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori
sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per
l’accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti
alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla
valutazione ed al controllo dell’effettiva situazione di disagio;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 [1], ed in
particolare l’articolo 1, comma 1, che riserva allo Stato l’esercizio
di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia
di collocamento e politiche attive del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 25 febbraio 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del …;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1. - (Finalità;
definizioni)
1. Le disposizioni contenute nel presente
decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di
promozione all’inserimento nel mercato del lavoro di cui all’articolo
3 e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando
criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro
tra domanda e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a
promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della
disoccupazione di lunga durata.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
- a. ‘adolescenti’, i minori di età
compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti
all’obbligo scolastico;
- b. ‘giovani’, i soggetti di età
superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti, ovvero
la diversa superiore età eventualmente definita con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in conformità agli
indirizzi dell’Unione europea;
- c. ‘disoccupati di lunga durata’,
coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività
di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di
dodici mesi;
- d. ‘inoccupati di lunga durata’,
coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività
lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici
mesi;
- e. ‘donne in reinserimento
lavorativo’, quelle che, già precedentemente occupate, intendano
rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
- f. ‘stato di disoccupazione’, la
condizione del disoccupato o dell’inoccupato che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa;
- g. ‘servizi competenti’, i centri
per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono
individuati, in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c) d) ed e),
limiti massimi temporali di espletamento di eventuale attività lavorativa
compatibili con le condizioni definite dalle predette lettere e possono
altresì, al medesimo fine, essere individuati limiti reddituali.
Articolo 2. - (Stato
di disoccupazione)
1. La condizione di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera f), dev’essere comprovata dalla presentazione
dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito
territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una
dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
successive modificazioni, che attesti l’eventuale attività lavorativa
precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati
all’accertamento della condizione di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente
per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente
decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini
dell’assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio
medesimo eventualmente disposti, nonché dell’accertamento della
condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d).
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l’effettiva
persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo
all’identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata.
Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa
da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a verificare la
veridicità della dichiarazione dell’interessato circa l’effettivo
svolgimento dell’attività in questione e la sua cessazione. Ai fini
dell’applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono
indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere c) e d),
anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni
provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i
gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con
dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte
dall’interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si
applica il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali.
I periodi inferiori a giorni 15, all’interno di un unico mese, non si
computano, mentre i periodi superiori a giorni 15 si computano come un
mese intero.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino
all’emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Conferenza Unificata, di norme che prevedono modalità
e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni;
tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento
ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n.
112- bis, e successive modificazioni.
Articolo 3. - (Indirizzi
generali ai servizi per l’impiego ai fini della prevenzione
della disoccupazione di lunga durata)
1. I servizi competenti, nel quadro della
programmazione regionale, al fine di favorire l’incontro fra domanda e
offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l’inoccupazione di
lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, ad
interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:
- a) colloquio di orientamento entro sei
mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione, così come accertato
ai sensi dell’articolo 2, con riguardo ai giovani ed agli
adolescenti;
- b). proposta di adesione ad iniziative
di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione
professionale:
- 1. nei confronti delle donne in
cerca di reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall’inizio
dello stato di disoccupazione;
- 2. nei confronti dei disoccupati e
degli inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi
dall’inizio dello stato di disoccupazione, o in caso di
disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla
legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei
mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.
Articolo 4. - (Perdita
dello stato di disoccupazione)
1. La condizione di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera f), viene meno in caso di mancato adempimento da
parte dell’interessato degli obblighi di cui all’articolo 2, comma 3,
nonché di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui
all’articolo 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente,
in entrambe le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, è
ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni. E’ fatta salva la
possibilità di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione
dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica
competente. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f),
viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato
motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b, e c).
2. Comporta la perdita dell’anzianità dello stato di disoccupazione il
rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o
determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n.
196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della
missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, formulata
dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal
domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la
perdita dell’anzianità qualora la proposta di lavoro non sia congrua,
secondo criteri determinati dalle Commissioni regionali permanenti
tripartite di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alla professionalità posseduta
dall’interessato.
3. L’accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di
lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una
sospensione dell’anzianità nello stato di disoccupazione. Detta
anzianità riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a
termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di
durata superiore a dodici mesi, l’anzianità nello stato di
disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata
eccedente i dodici mesi.
Articolo 5. - (Disposizioni
transitorie e finali)
1. In attesa della attuazione della
delega di cui all’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144, concernente la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
all’occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni
vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione,
ivi compresa la disciplina dell’indennità di mobilità, di cui
all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati
criteri e modalità di raccordo tra l’attività svolta dai servizi
competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private
autorizzate all’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro
ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469.
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