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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
VISTA la direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa
all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE,
dal CEEP e dalla CES;
VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e
l'allegato A;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 gennaio 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per le pari opportunità e per la funzione
pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Definizioni
1. Nel rapporto di lavoro subordinato
l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
- per "tempo pieno" l’orario
normale di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 24
giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l’eventuale minor
orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
- per "tempo parziale"
l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia
tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato
nella lettera a);
- per "rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di
orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario
normale giornaliero di lavoro;
- per "rapporto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti
previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del
mese o dell’anno;
- per "lavoro supplementare"
quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre
l’orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell’articolo
2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti
collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali,
di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, con l’assistenza dei sindacati che hanno negoziato e
sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono
consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo
una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) del
comma 2, provvedendo a determinare le modalità temporali di svolgimento
della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonché le
eventuali implicazioni di carattere retributivo della stessa.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e
successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a
tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 2 - Forma
e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo
parziale è stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui
all’articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro è tenuto a dare
comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia
del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte
salve eventuali più favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, il datore di lavoro è altresì tenuto ad
informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con
cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la
relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale
indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione
temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese
e all’anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui
all’articolo 3, comma 7.
Art. 3 - Modalità
del rapporto di lavoro a tempo parziale. Lavoro supplementare,
lavoro straordinario, clausole elastiche
1. Il datore di lavoro ha facoltà di
richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle
concordate con il lavoratore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel
rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati
nell’articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente
applichi, stabilisce:
- il numero massimo di ore di lavoro
supplementare effettuabili in ragione di anno; ove la determinazione
è effettuata in sede di contratto collettivo territoriale o aziendale
è comunque rispettato il limite stabilito dal contratto collettivo
nazionale;
- il numero massimo di ore di lavoro
supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;
- le causali obiettive in relazione alle
quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo
svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali
di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il
ricorso al lavoro supplementare è ammesso nella misura massima del 10 per
cento della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a
periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di
una settimana.
3. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in
ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L’eventuale rifiuto
dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli
estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie,
salva la facoltà per i contratti collettivi di cui al comma 2 di
applicare una percentuale di maggiorazione sull’importo della
retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro
supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito
dall’articolo 4, comma 2 lettera a), i contratti collettivi di cui al
comma 2 possono anche stabilire che l’incidenza della retribuzione delle
ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia
determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una
maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di
lavoro supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito
lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle
giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la
disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti
a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla
legge 27 novembre 1998, n.409, si intendono riproporzionati in relazione
alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente
quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l’applicazione di una
maggiorazione del 50 per cento sull’importo della retribuzione oraria
globale di fatto per esse dovuta. I contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, possono elevare la misura della maggiorazione;
essi possono altresì stabilire criteri e modalità per assicurare al
lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al
consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del
lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando l’indicazione nel contratto di lavoro della
distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al
mese ed all’anno, i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma
3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facoltà di
prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale
della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalità a
fronte delle quali il datore di lavoro può variare detta collocazione,
rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi
dell’articolo 2, comma 2.
8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la
collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale
comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Lo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7
comporta altresì in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione
della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata da
contratti collettivi di cui al medesimo comma 7.
9. La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore
formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al
contratto di lavoro. Nel patto è fatta espressa menzione della data di
stipulazione, della possibilità di denuncia di cui al comma 10, delle
modalità di esercizio della stessa, nonché di quanto previsto dal comma
11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale il lavoratore potrà denunciare il patto di cui al comma 9,
accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti
documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di
tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario
pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa
subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, potrà essere
effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di
stipulazione del patto e dovrà essere altresì accompagnata da un
preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. I contratti
collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri e le modalità per
l’esercizio della possibilità di denuncia anche nel caso di esigenze di
studio o di formazione e possono, altresì, individuare ulteriori ragioni
obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al
comma 9. Il datore di lavoro ha facoltà di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al
comma 9 e l’esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento
di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facoltà del
datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di
lavoro è fatta salva la possibilità di stipulare un nuovo patto scritto
in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa
a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13. L’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o
straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità
di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di
lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di
assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, applicati dal datore di
lavoro interessato, possono prevedere la facoltà di richiedere lo
svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche
in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine
consentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per l’impiego e i soggetti autorizzati all’attività di
mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli
articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono
tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo
parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7,
8, 9, 10, 11, 12 e 13 preventivamente alla stipulazione del contratto di
lavoro. Per i soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione
costituisce comportamento valutabile ai fini dell’applicazione della
norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando l’applicabilità immediata della disposizione di cui
al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro
supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a
produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque per un periodo non
superiore ad un anno.
Art. 4 - Principio
di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di
discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente,
il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno
favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi
per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di
classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’articolo
1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L’applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
- il lavoratore a tempo parziale
benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno
comparabile in particolare per quanto riguarda l’importo della
retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie
annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e
facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del
posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie
professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad
iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di
lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo
delle competenze indirette e differite previsti dai contratti
collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui
al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma
3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e
quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di
malattia qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale;
- il trattamento del lavoratore a tempo
parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entità della
prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo
della retribuzione globale e delle singole componenti di essa;
l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti
economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale
e maternità. Resta ferma la facoltà per il contratto individuale di
lavoro e per i contratti collettivi, di cui all’articolo 1, comma 3,
di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di
emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia
effettuata in misura più che proporzionale.
Art. 5 - Tutela
ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di
trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in
rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto
su richiesta del lavoratore con l’assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in
mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell’unità produttiva,
convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale
risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al
presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale
a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di
precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività
presso unità produttive site entro 100 km. dall’unità produttiva
interessata dalla programmata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od
a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è
prevista l’assunzione, dando priorità a coloro che, già dipendenti,
avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
A parità di condizioni, il diritto di precedenza nell’assunzione a
tempo pieno potrà essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con
maggiori carichi familiari; secondariamente si terrà conto della maggiore
anzianità di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in
ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale
a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno
occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche
mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro
dovrà essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui
all’articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri
applicativi con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del
presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere
riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura
differenziata in relazione alla durata dell’orario previsto dal
contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro
privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici
che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto
medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad
incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media
degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti
contratti.
Art. 6 - Criteri
di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. In tutte le ipotesi in cui, per
disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario
l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo
parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in
proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno così come
definito ai sensi dell’articolo 1, con arrotondamento all’unità della
frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.
2.Ai soli fini dell’applicabilità
della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano
come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione
lavorativa.
Art. 7 - Applicabilità
nel settore agricolo
1. Le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro
del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilità di effettuare
lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola
elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo
determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali
di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Art. 8 - Sanzioni
1. Nel contratto di lavoro a tempo
parziale la forma scritta è richiesta a fini di prova. Qualora la
scrittura risulti mancante, è ammessa la prova per testimoni nei limiti
di cui all’articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in
ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su
richiesta del lavoratore potrà essere dichiarata la sussistenza fra le
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui
la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il
diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese
antecedentemente alla data suddetta.
2.L’eventuale mancanza o
indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui
all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto di
lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata della
prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata
la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a
partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece
l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il
giudice provvede a determinare le modalità temporali di svolgimento della
prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni
dei contratti collettivi di cui all’articolo 3, comma 7, o, in mancanza,
con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle
responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità
di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale
mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto,
è fatta salva la possibilità di concordare per iscritto un clausola
elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione
lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui
all’articolo 3. In luogo del ricorso all’autorità giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
all’articolo 1, comma 3.
3.In caso di violazione da parte del
datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all’articolo 5, comma
2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura
corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione
percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del
passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4.La mancata comunicazione alla
Direzione provinciale del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 1,
secondo periodo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa
di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di
ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione
contro la disoccupazione dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
Art. 9 - Disciplina
previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da
assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per
i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di
lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui
all’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo
l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale
settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i
lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo
familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura
settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di
durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono
cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario
spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro
effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella
giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale per
gli effetti dell’articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni
familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo
familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS. Il comma 2
dell’articolo 26 del citato testo unico è sostituito dal seguente:
"Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli
assegni a norma dell’articolo 2.".
3. La retribuzione da valere ai fini
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione
tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente
rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata
su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di
lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale
base di calcolo dei premi per l’assicurazione di cui al presente comma
è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e
viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento
di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di
lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivamente
svolto l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Art. 10 - Disciplina
del part-time nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del
presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai
rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con
esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4,
e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in
materia ed, in particolare, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo
20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Art. 11 - Abrogazioni
1. Sono abrogati:
- l’articolo 5 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863;
- la lettera a) del comma 1
dell’articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del
presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione
di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di
contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale", nonché
l’articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 12 - Verifica
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti
delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con
particolare riguardo alle previsioni dell’articolo 3, comma 2, in
materia di lavoro supplementare e all’esigenza di controllare le
ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai
fini dell’eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. |