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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 dicembre 1999;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari
regionali
EMANA
Art. 1. - Enti
utilizzatori
1. I soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla data del
31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico
del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei
soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni
stipulate tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo
5, comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, gli enti
utilizzatori, secondo le procedure di cui all'articolo 5, possono
ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività diverse
da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti
nell'elenco delle attività di cui all'articolo 3.
2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti
in base alla vigente normativa, la possibilità di continuare
l'utilizzazione permane in capo agli enti cui istituzionalmente l'attività
è collegata ovvero a quelli presso i quali viene effettivamente svolta
l'attività.
Art. 2. -
Definizione dei soggetti utilizzati
1. Le disposizioni del presente decreto
si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano
effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel
periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
2. Non rientrano tra i soggetti di cui il comma 1:
a) i soggetti in possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti
richiesti per fruire dei contributi previsti dall'articolo 12, comma 5,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni;
b) i soggetti fruitori del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
c) i soggetti che abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, la ricollocazione lavorativa ai sensi dell'articolo 12
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;
d) i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
siano stati dichiarati decaduti o cancellati ai sensi dell'articolo 9 del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni;
e) i soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui
all'articolo 11, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni;
f) i soggetti che non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.
3. I soggetti di cui al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in
attività socialmente utili, devono produrre una dichiarazione resa ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,
all'ente utilizzatore attestante l'indicazione dei progetti di lavori
socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati,
dell'ente attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei
periodi di effettivo impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti
diversi dall'attuale ente utilizzatore.
Art. 3. - Attività
socialmente utili
1. Le attività in cui sono impegnati i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono:
a)quelle definite dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni;
b) i servizi tecnici integrati della pubblica amministrazione;
c) i trasporti e la connessa logistica.
Le predette attività, già oggetto di progetti da parte degli enti
utilizzatori, costituiscono l'elenco generale. Gli enti utilizzatori
comunicano, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai servizi per l'impiego competenti, l'elenco delle attivit à in
cui sono impegnati i soggetti utilizzati.
2. Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste
al comma 1 funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti
di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano
finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di
programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco
regionale delle predette attività.
3. Le province, nell'ambito di propria competenza, possono specificare ed
integrare l'elenco delle attività di cui al comma 2 in rapporto alle
esigenze del locale mercato del lavoro.
Art. 4. -
Disciplina della prestazione in attività socialmente utili
1. L'utilizzo nelle attività di cui
all'articolo 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Per
lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un
impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere,
un importo mensile di L. 850.000, denominato assegno di utilizzo per
prestazioni in attività socialmente utili.
2. La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può
essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei
mesi. In caso di rinnovo e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento
dell'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è corrisposto
dall'ente utilizzatore.
Art. 5. -
Procedure di decisione, di comunicazione di trasformazione
1. Al fine di proseguire le attività,
secondo le modalità di cui all'articolo 4, gli organi competenti degli
enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti
impegnati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, deliberano:
a) l'elenco nominativo dei soggetti impegnati;
b) le attività espletate dall'ente utilizzatore nell'ambito di quelle
indicate nell'articolo 3;
c) le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l'attività
da svolgere;
d) la località e la sede di svolgimento delle attività;
e) la durata dell'attività così come disciplinata dall'articolo 4 del
presente decreto;
f) le modalità organizzative delle attività;
g) l'eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare
del trattamento economico;
h) le forme assicurative attivate;
i) il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina
delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente
comma;
l) l'indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste
agli articoli 6 e 7;
m) l'impegno alla comunicazione delle variazioni relative all'elenco dei
soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.
2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall'ente
utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata,
entro il predetto termine, al servizio per l'impiego, alla direzione
provinciale del lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti
al sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, l'ente utilizzatore adotta specifica delibera da
inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o
all'organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono
tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera.
In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.
4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a
fronte dell'attività comunque svolta, l'I.N.P.S., nei limiti delle
risorse disponibili a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1,
corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento
dell'ammontare dell'assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante
ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell'ente
utilizzatore.
5. Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti
utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province
nell'ambito di propria competenza.
Art. 6. - Misure volte
alla creazione di opportunità occupazionali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3, dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio l993, n. 29, e successive modificazioni,
possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al
comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.
3. Per agevolare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, le regioni, le province e i comuni, singolarmente
ovvero in cooperazione con altri comuni, possono utilizzare risorse
proprie.
4. Le disposizioni dell'articolo 8 del citato decreto interministeriale 21
maggio 1998 sono estese anche ai committenti privati che utilizzano
finanziamenti pubblici. Le predette disposizioni trovano applicazione sino
al 31 dicembre 2001. La riserva ivi prevista potrà esplicitarsi
attraverso opzioni premiali ai fini dell'aggiudicazione delle relative
gare di appalto.
Art. 7. - Incentivi
alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile
1. Ai datori di lavoro privati e agli
enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che
assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun
soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche nei
confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente
ai soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.
2. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30
ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, il contributo di
cui al comma 1 è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al
numero delle ore.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, siano
assunti con contratto a tempo determinato, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del
contratto da tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì,
riconosciuto il contributo di cui al comma 1 che può essere concesso, a
richiesta del datore di lavoro, a conguaglio degli oneri contributivi
dovuti anche per il periodo antecedente alla predetta trasformazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di
contratti di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il
contributo di cui al comma 1 spetta all'impresa utilizzatrice ed è
riconosciuto alla società fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di
lire 3 milioni.
5. Il contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri
benefici eventualmente riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel
limite consentito dalla normativa comunitaria.
6. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di
cui all'articolo 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura
contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la
decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto
legislativo a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione
l'articolo 20, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per l'erogazione del contributo di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4, l'avvenuta cancellazione dei soggetti interessati dagli
elenchi delle attività socialmente utili, nonché la regolarità dei
datori di lavoro nei confronti degli obblighi contributivi. Nei casi di
contratto di lavoro a tempo determinato o di contratto di fornitura di
lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi delle attività
socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti stessi,
abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per l'erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi
restando gli adempimenti previsti dall'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano
all'I.N.P.S. e ai competenti servizi per l'impiego il nominativo dei
soggetti interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al
comma 8. L'I.N.P.S. provvede all'erogazione del contributo previa verifica
delle predette condizioni.
10. Gli oneri relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi l,
2, 3 e 4, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1. Le somme
sono rimborsate, annualmente, all'I.N.P.S. sulla base di apposita
rendicontazione semestrale.
11. Fino al 31 dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, possono
essere riconosciuti contributi per spese notarili relative alla
costituzione di imprese o di cooperative fino al limite massimo di lire 20
milioni per ciascun atto costitutivo delle predette società.
12. Per eventuali esigenze formative funzionali all'inserimento in attività
lavorative dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, può essere, per
un periodo non superiore a sei mesi, corrisposto l'assegno di cui
all'articolo 4, comma 1, nei casi:
a) di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di
datori di lavoro privati che abbiano stipulato apposite convenzioni con
l'ente utilizzatore. Tali convenzioni sono comunicate ai servizi per
l'impiego e all'I.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
13. Alle agenzie di promozione e di lavoro di cui all'articolo 2, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può essere
concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma
1, ripartite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3
milioni per ogni soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, in caso di
assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
14. Alle società miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, può essere concesso nell'ambito delle risorse del fondo di
cui all'articolo 1, comma 1, preordinate allo scopo, un contributo
straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto di cui all'articolo
2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e
indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle
cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è
incompatibile con il contributo di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 8. - Fondo per
l'occupazione
1. Le risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1, destinate alle attività di lavori socialmente
utili, per l'anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate
dall'I.N.P.S. nel corso dell'anno 1999 per assegni e sussidi a carico del
predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e
interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l'anno
2000, sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31
luglio 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le
regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle sedi previste, di cui
all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997,
possono essere impiegate per lo svolgimento di misure politiche attive per
l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e gli
enti utilizzatori interessati da situazioni straordinarie tali da non
poter garantire un programma definitivo di stabilizzazione dei soggetti di
cui all'articolo 2, comma 1, nell'ambito di quanto previsto dalle
convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi che prevedano
misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori. Alla
copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell'ambito
delle risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero
rendersi disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli
enti utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di
aver gi à deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera l).
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attività
socialmente utili, sono destinate al pagamento del 100 per cento degli
assegni e dei sussidi per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre
2000 e per l'ammontare del 50 per cento degli assegni e dei sussidi per i
periodi dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001.
Art. 9. - Disciplina
sanzionatoria
1. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei trattamenti
previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all'articolo 3,
comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e
cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti
in materia di attività socialmente utili qualora:
a) rifiutino l'assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da
quello di residenza, di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;
b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7,
comma 12, lettera a);
c) rifiutino l'avviamento a selezione effettuato dai servizi per l'impiego
competenti o da agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, o con le regioni o con le province, su
richiesta dei datori di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione nelle
ipotesi di contratto a tempo determinato, di fornitura di lavoro
temporaneo e di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di
durata inferiore a tre mesi.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili
dell'attività di formazione ovvero i datori di lavoro comunicano
direttamente all'I.N.P.S. e al servizio per l'impiego territorialmente
competente i nominativi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che
hanno rifiutato l'offerta di lavoro o che non si siano presentati ai
colloqui di selezione o alle attività formative. A seguito di detta
comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione
dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, dandone comunicazione agli
interessati.
4. Avverso gli atti relativi ai benefici e all'assegno di cui al presente
decreto legislativo è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni
provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via
definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del
ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per
l'impiego e all'I.N.P.S.
Art. 10. - Disposizioni
transitorie e finali
1. Ai soggetti in possesso alla data del
31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla contribuzione
volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, e che abbiano
presentato o presentino la relativa domanda entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è
riconosciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico
spettante in relazione all'anzianità contributiva posseduta al momento
della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite
delle risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale del 21
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio
1998, n. 141. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore
all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla
data della relativa domanda. Dalla data di decorrenza del predetto
trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti
dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e
successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici
richiesti dalla disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il
trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni
recate dalla disciplina medesima.
2. Con appositi decreti interministerali, possono essere individuate
misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, che prevedano
l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle
amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, i quali hanno svolto attività di lavori socialmente utili sulla
base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze
interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo
n. 468 del 1997.
3. Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori
socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modifiche, e al decreto interministeriale 21 maggio 1998 in
quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo.
In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto
legislativo n. 468/1997:
a) articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6;
b) articolo 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;
c) articolo 3, commi 2 e 3;
d) articolo 4;
e) articolo 5;
f) articolo 6;
g) articolo 9;
h) articolo 11. |