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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2013

Decreto Ministeriale n. 127 del 20 Aprile 2000 Speciale CCNLPagine collegate


Nota MPI Prot. 676/DM del 19 Maggio 2000

Oggetto: Costituzione organismo di conciliazione. Comparto scuola, Legge 12 giugno 1990, n. 146.

Si trasmette per conoscenza e norma, l’allegato D.M. n. 127 del 20 aprile 2000, con il quale è stato costituito l’Organismo di conciliazione, così come previsto dall’rt. 4 – attuazione legge 146/90 – dell’allegato al CCNL del 26/5/1999.
Con l’occasione, si invitano i Provveditori agli Studi ad inviare allo scrivente Ufficio, per opportuna conoscenza, copia dell’analogo atto di costituzione dell’Organismo a livello locale, istituito dalle SS.LL. ai sensi della normativa succitata.

IL CAPO DI GABINETTO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

D.M. n. 127 del 20 Aprile 2000

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni integrazioni;
VISTO l’art. 4 - attuazione della legge 146/90 dell'allegato al CCNL del 26.5.99 del personale del comparto scuola recante in particolare disposizioni in merito alle procedure di raffreddamento e di conciliazione;
TENUTO CONTO che l’effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione;
RITENUTO di dover istituire presso il Ministero della Pubblica Istruzione, per i conflitti a livello nazionale, e presso i Provveditorati agli Studi per i conflitti a livello locale un organismo di conciliazione, al fine di prevenire e di comporre i conflitti di lavoro nel comparto scuola;

DECRETA

ART.1

Presso il Ministero della Pubblica Istruzione è istituito, a decorrere dalla data del presente decreto, per i conflitti a livello nazionale, un organismo collegiale di conciliazione allo scopo di cui in premessa, composto da:

- il Ministro della Pubblica Istruzione, o un suo delegato;
- un Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto;
- il Dirigente titolare dell’ Ufficio interessato alla materia oggetto del conflitto;
- i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di cui all'art. 47 bis del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29;

Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'ufficio di Gabinetto;

ART.2

L’Organismo di cui trattasi nelle procedure di raffreddamento e di conciliazione, può avvalersi della consulenza e dell'assistenza dell'ARAN nonché di esperti;

ART.3

1. In caso di conflitti collettivi di lavoro nel comparto scuola una o più organizzazioni sindacali inviano la comunicazione nella forma di rito alla segreteria del collegio di conciliazione; recante la descrizione dei fatti e degli atti oggetto del conflitto;
2. Le parti si riuniscono entro cinque giorni dalla comunicazione e degli esiti dell'incontro verrà redatto un apposito verbale contenente le posizioni assunte dalle parti ovvero la soluzione totale o parziale del conflitto.
3. Durante tale periodo l'Amministrazione si astiene dall’adottare iniziative pregiudiziali nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

ART.4

Il presente decreto ha validità fino alla scadenza del CCNL del comparto scuola relativo al quadriennio 98/2001.

IL MINISTRO

 
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