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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il comma 5
dell'articolo 29 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, al fine
della sperimentazione di una più ampia autonomia nell'utilizzo delle
risorse disponibili, l'emanazione di uno o più decreti del Ministro della
P.I. per l'individuazione di uno o più Provveditorati agli studi ed
alcune Istituzioni scolastiche cui vengano assegnate risorse da parte del
Ministero medesimo senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga
alle norme di contabilità;
VISTO il D.M. 93 dell'8 aprile
1999;
VISTO il Decreto Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, concernente il T.U.
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativo
alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.I. 28 maggio 1975, riguardante le istruzioni
amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici
d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici;
VISTO l'articolo 25 bis del Decreto Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29,
modificato dall'articolo 1 del Decreto Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, relativo
alla disciplina della qualifica dirigenziale dei Capi d'Istituto delle
Istituzioni scolastiche autonome;
VISTO il Decreto Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare
l'art. 75, V comma;
VISTI I DD.MM. nn. 302-303-304 del 15 dicembre 1999 ed il D.M. 21
gennaio 2000, diretti a dare inizio ad una prima sperimentazione di nuovi
modelli di strutture organizzative del Ministero della pubblica
istruzione;
RAVVISATA la necessità di impartire disposizioni in applicazione
del citato articolo 29, comma 5, della L. 23 dicembre 1998, n. 448;
DECRETA
ART. 1 - (Individuazione
degli Uffici regionali interessati alla sperimentazione)
1. Al fine di
attuare la sperimentazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 29 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, finalizzata a dare una più ampia
autonomia nell'utilizzo delle risorse finanziarie, gli Uffici regionali
della Lombardia, Liguria, Toscana, e Sicilia, attraverso gli Uffici
scolastici provinciali di Milano, Genova, Firenze, Pisa e Catania,
individuano, per ogni grado di istruzione, entro il 15 maggio, due
Istituzioni scolastiche (tra cui un Istituto comprensivo).
2. Entro la stessa data, i suddetti Uffici regionali provvedono a
comunicare al Ministero della pubblica istruzione le Istituzioni
scolastiche individuate.
ART. 2 - (Sperimentazione
dell'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche)
1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2000 le assegnazioni finanziarie disposte dagli
Uffici regionali in favore delle Istituzioni scolastiche individuate ai
sensi dell'articolo 1, per i capitoli delle entrate del bilancio delle
Istituzioni scolastiche per supplenze brevi, per il miglioramento
dell'offerta formativa, per i compensi per le ore eccedenti, per
l'aggiornamento, per il funzionamento amministrativo e didattico, nonché
le ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo concesse per il
funzionamento e disposte sui relativi capitoli del bilancio dello Stato
costituiscono per le medesime Istituzioni scolastiche la dotazione
finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di
destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità. Successivamente
alla individuazione delle Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1,
l'Amministrazione centrale comunica agli Uffici regionali ed alle
Istituzioni scolastiche i capitoli del bilancio dello Stato cui si applica
la presente sperimentazione.
2. Le Istituzioni scolastiche imputano le risorse loro assegnate
provenienti dai capitoli di bilancio sopraspecificati al cap. 5
dell'entrata del proprio bilancio di previsione cui viene attribuita la
seguente denominazione: "Finanziamento per la dotazione finanziaria
d'istituto". Le risorse finanziarie medesime sono utilizzate,
perseguendo criteri di efficienza ed efficacia, sulla base di una autonoma
programmazione delle spese da parte delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche, nella destinazione delle risorse
finanziarie di cui al comma 1, devono comunque garantire il livello minimo
di spesa per la contrattazione integrativa determinato dallo specifico
finanziamento statale.
4. Restano vincolati alla specifica destinazione, ove indicata, i
contributi ed i finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato,
nonché quelli provenienti dal C.I.P.E. e dall'Unione Europea.
5. Al termine dell'esercizio finanziario, le Istituzioni
scolastiche interessate alla sperimentazione di cui al comma 1,
predispongono, in allegato al conto consuntivo, una relazione sugli esiti
della sperimentazione stessa. La relazione dovrà altresì analizzare le
modalità di destinazione della dotazione finanziaria d'istituto
dell'esercizio di riferimento, evidenziando le diverse modalità di
utilizzo rispetto all'esercizio precedente.
6. Gli Uffici regionali, sulla base dei dati acquisiti dagli Uffici
scolastici provinciali, comunicano alle Istituzioni scolastiche
interessate alla sperimentazione la somma che sarà complessivamente loro
assegnata per le voci di spesa indicate al comma 1. L'ammontare di detta
somma è determinato dai predetti Uffici con riferimento ai parametri di
norma utilizzati per le assegnazioni da disporsi per la generalità delle
corrispondenti Istituzioni scolastiche.
7. Nel caso in cui il finanziamento complessivo comunicato alle
singole Istituzioni scolastiche individuate ai sensi dell'art. 1 risulti
inferiore al totale delle spese programmate dalle medesime Istituzioni per
l'anno 2000, le stesse devono rimodulare il proprio bilancio di previsione
in modo da contenere le spese nel limite delle entrate comunicate, ovvero
individuare le risorse necessarie aggiuntive per la realizzazione delle
spese programmate. Analoga rimodulazione del bilancio è disposta in caso
di finanziamento complessivo superiore al totale delle spese programmate.
ART. 3 - (Assegnazione delle
risorse dagli Uffici regionali alle Istituzioni scolastiche in
sperimentazione)
1. Nella prima
fase d'applicazione della sperimentazione prevista dal presente decreto e,
comunque entro il mese di maggio 2000, gli Uffici regionali provvedono a
comunicare in via provvisoria l'ammontare della dotazione finanziaria di
istituto, sulla base delle erogazioni effettuate dagli Uffici scolastici
provinciali nell'esercizio precedente, per i singoli capitoli di spesa
interessati alla sperimentazione.
2. Entro quindici giorni dalla predetta comunicazione, le
Istituzioni scolastiche apportano le necessarie variazioni ai capitoli di
entrata del proprio bilancio di previsione e, se necessario, anche ai
capitoli di spesa.
3. Entro il mese di giugno 2000, i medesimi Uffici regionali
comunicano in via definitiva l'ammontare della dotazione finanziaria
d'istituto, che è costituita dalla somma degli importi risultanti dal
riparto effettuato per i capitoli di spesa interessati alla
sperimentazione, per l'assegnazione alle singole Istituzioni scolastiche
funzionanti nell'ambito provinciale.
4. La dotazione finanziaria di istituto, provvisoria e definitiva,
assegnata alle Istituzioni scolastiche è comunicata dagli Uffici
regionali all'Amministrazione centrale, ai fini delle successive
operazioni di monitoraggio dei flussi di spesa.
ART. 4 - (Norme precedenti)
Restano confermate le
disposizioni riguardanti i limiti dei pagamenti e le giacenze di cassa
dettate dal decreto ministeriale n. 93
dell'8 aprile 1999.
Il Ministro
L. Berlinguer |