VISTO
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20;
VISTA la legge
15 marzo 1997, n.59;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ed in
particolare l'art.75, V comma;
PREMESSO
- che l'attuale assetto
dell'Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione deve
evolvere in un sistema coerente con l'autonomia della Scuola e con i
connessi processi di riforma, dotato di strutture operative agili e capaci
di programmare e gestire le risorse loro assegnate per le missioni, esenti
da frammentazione e duplicazione di competenze e per ciò stesso
maggiormente efficienti rispetto alla vigente struttura organizzativa;
- che, in attesa di una diversa organizzazione compiutamente definita a
regime tramite il Regolamento di cui all'art.4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300, il V comma dell'art.75 del citato d.l.vo autorizza
questo Ministero a sperimentare anche con singoli atti modelli
organizzativi conformi ai principi cardine che hanno guidato la riforma
dell'organizzazione del Governo, così come appunto disciplinata con lo
stesso d.l.vo n.300/99, da uniformare, naturalmente, agli specifici
obiettivi dell'Amministrazione;
RITENUTO opportuno, nella prospettiva dell'adozione del predetto
Regolamento, dare inizio ad una prima sperimentazione di nuovi modelli di
strutture organizzative a livello periferico;
DECRETA
Art.1 -
Sperimentazione nella regione Sicilia
a) A decorrere dal
1° gennaio 2000 e fino all'attuazione del Regolamento previsto dall'art.4
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nella regione Sicilia, con
sede in Palermo, viene sperimentato un Ufficio regionale al fine di
verificare modelli di strutture organizzative coerenti con i compiti
previsti dall'art.75, comma 3, del precitato decreto legislativo n.300/99;
2. L'Ufficio di cui al comma 1 è affidato -fino all'attuazione del
Regolamento di cui all'art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300- a un dirigente del ruolo unico della dirigenza delle
amministrazioni statali, in relazione agli impegni e alle responsabilità
derivanti dall'incarico attribuito;
3. L'Ufficio regionale costituisce centro di responsabilità
amministrativa ed assume le competenze in atto attribuite alla
corrispondente sovrintendenza scolastica regionale e ai provveditorati
agli studi della regione.
4. Il dirigente di cui al comma 2, nelle more di emanazione del
Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 4 bis, della legge 23
agosto 1988, n.400, si avvarrà degli uffici periferici;
5. Gli uffici scolastici periferici dipendono dall'Ufficio
regionale, con il quale si raccordano per una pianificazione integrata del
sistema formativo sul territorio, in coerenza con la programmazione delle
Regioni; essi assumono anche il ruolo di interfaccia rispetto alle
istituzioni scolastiche, agli enti locali, ai soggetti culturali e
sociali;
6. All' Ufficio regionale sono attribuite tutte le risorse
finanziarie che il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione
destina alla realizzazione dei fini istituzionali nel territorio della
regione. L' Ufficio regionale, a sua volta, assegna a tutti gli uffici
funzionanti nella regione le risorse necessarie al proprio funzionamento,
e provvede alla ripartizione delle risorse tra le istituzioni scolastiche
sulla base dei dati acquisiti dagli uffici periferici, dalle istituzioni
scolastiche, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché sulla scorta di
specifici progetti eventualmente elaborati dalle istituzioni scolastiche.
Art.2 -
Relazioni sindacali
1. Nell'ipotesi
che, per effetto di quanto indicato nel precedente articolo, si rendano
necessari provvedimenti organizzatori coinvolgenti le collocazioni e i
compiti in atto attribuiti al personale in servizio, sarà osservato il
vigente sistema di relazioni sindacali nelle materie che le norme in
vigore riservano all'informativa, alla concertazione e alla
contrattazione.
IL MINISTRO
F.TO BERLINGUER |