IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto
il
Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n.297,
e successive modifiche ed integrazioni;
Visto
l’art.39
della legge 27 dicembre 1997, n.449, recante Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica, come modificato dall’art.22
della legge 23.12.98 n.448
e dall’art.20 della legge 23.12.1999,
n.488;
Vista
la
legge 12 marzo 1999, n.68
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista
la
legge 3 maggio 1999, n.124;
Visto
il
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto
il 26 maggio 1999;
Visto
il
Decreto Ministeriale del 27 marzo 2000, n.123, con il quale è stato adottato il
regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6, e 11, comma 9, della
legge 3 maggio 1999, n.124;
Visto
il
Decreto Ministeriale del 18 maggio 2000, n.146, concernente termini e modalità per la
presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie
permanenti di cui al regolamento adottato con il sopra citato Decreto
Ministeriale del 27 marzo 2000;
Visto
il
Decreto Ministeriale 25 maggio 2000, con il quale è stato adottato il regolamento
recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 4
della legge 3 maggio 1999, n.124;
Visto
il
Decreto Ministeriale del 10 agosto 2000, n.200 con il quale sono definiti i criteri per
la determinazione degli organici del personale docente per l’anno
scolastico 2000/2001;
Visto
il
Decreto Ministeriale del 10 agosto 2000, n.201, con il quale sono definiti i criteri e i
parametri di determinazione degli organici di istituto del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed
educative per l’anno scolastico 2000/2001,
anche con riferimento, in particolare, all’attuazione dell’art.8 della
legge 124/1999 che,
nell’abrogare le disposizioni che ponevano a carico degli Enti locali il
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per alcune tipologie di
istituzioni scolastiche, ha trasferito allo Stato gli
oneri e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio
negli istituti e scuole statali già titolare di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con enti locali;
Visto
il
Decreto Legge n.240 del 28 agosto 2000,
convertito nella legge 27 ottobre 2000, n.306;
Vista
la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17
novembre 2000 su proposta del Ministro per la funzione pubblica e
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai
fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno
scolastico 2000/2001, con la quale è assegnato un contingente di
personale docente, educativo ed A.T.A. non superiore a quarantamila unità,
disponendo che per le assunzioni del personale A.T.A.
non può essere comunque superato il limite complessivo del relativo turn
over;
Decreta
disposizioni
sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato
per
il personale Docente, Educativo e A.T.A.
anno
scolastico 2000-2001
Art.
1
- Contingente
Il
contingente complessivo di quarantamila assunzioni a tempo indeterminato,
autorizzato come nelle premesse, è così ripartito:
-
39.550 unità di cui 31.682 per il personale docente e 7.868, pari alla
copertura del relativo turn over, per il personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario;
-
175 unità per il personale educativo;
-
275 unità per il personale per
le accademie ed i conservatori.
Il
contingente complessivo di 39.550 unità di posti indicato nel precedente
comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato del personale docente, amministrativo,
tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2000/01 è ripartito in
contingenti provinciali secondo la tabella allegata.
Art.
2
- Personale
docente ed educativo
Nell’ambito
del contingente di cui all’articolo 1.2 il numero delle assunzioni con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente è
definito proporzionalmente - eccetto che per la classe di concorso 77A -
alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione e classe di
concorso.
Per
il personale educativo la ripartizione dei posti a livello provinciale è
determinata con apposita tabella.
Le
assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine
disponibili per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte
le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
Qualora
il numero delle assunzioni in ruolo autorizzate, da effettuare in base a
graduatorie di merito e/o graduatorie permanenti approvate entro il 31
agosto 2000, sia superiore alle disponibilità effettive, residuate dopo
le assegnazioni provvisorie interprovinciali, le assunzioni medesime
saranno disposte con effetto immediato seguendo l’ordine delle
rispettive graduatorie sino alla concorrenza della effettiva disponibilità
di posti e, per il restante numero, con effetti giuridici al 1° settembre
2000, con raggiungimento della sede all’inizio dell’anno scolastico
successivo.
Per
le graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque
entro il 31 marzo 2001, le assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini
giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1°
settembre 2001.
Nelle
assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’art. 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme
per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per
esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
Il
numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo
indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per
esami e titoli banditi nell’anno 1999 - ovvero, in caso di mancata
indizione, le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie
permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124.
Qualora
la graduatoria di un concorso per titoli ed esami si esaurisca e rimangano
posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati
in occasione della procedura concorsuale successiva.
Nel
numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni
avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica ed
educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt.43 e 44
della legge 20 maggio 1982 n.270, e, successivamente, per quelli inclusi
nella graduatoria nazionale di cui all’art. 8 bis della legge 6 ottobre
1988, n. 426.
Al
personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede
provvisoria con eccezione degli assunti
nella classe di concorso 77A - strumento musicale - ai quali è, invece,
assegnata una sede definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 9,
della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Il
personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in
altra provincia prima di tre anni scolastici.
Art.
3
- Personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario
Nell’ambito
del contingente di cui all’articolo 1.2 il numero delle assunzioni con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, definito in relazione alle
disponibilità dei posti, è riportato nella tabella allegata.
Non
si dà luogo, per il corrente anno scolastico, alle assunzioni dei
direttori dei servizi generali ed amministrativi, in considerazione del
rilevante numero di soprannumerari a livello nazionale.
Nel
limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni
verranno effettuate sui posti che risultano disponibili per l’intero
anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione ed assegnazione
provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo
Nazionale.
Qualora
il numero delle assunzioni in ruolo autorizzate sia superiore alle
disponibilità effettive, residuate dopo le assegnazioni provvisorie
interprovinciali, le assunzioni medesime saranno disposte con effetto
immediato seguendo l’ordine delle rispettive graduatorie sino alla
concorrenza della effettiva disponibilità di posti e, per il restante
numero, con effetti giuridici al 1° settembre 2000, con raggiungimento
della sede all’inizio dell’anno scolastico successivo.
Le
assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali
permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli
titoli di cui all’O.M. n. 153 del 30 maggio 2000.
Considerato
che le assunzioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono
esclusivamente limitate al relativo turn over e in attesa della
stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente
utili, nell’ambito della scuola, con riferimento a quanto previsto dal
Decreto Legislativo n. 468/1997 e dal Decreto Legislativo n. 81/2000, è
sospesa, limitatamente all’anno scolastico 2000/2001, l’applicazione
della riserva in favore dei soggetti predetti impegnati in lavori
socialmente utili.
Nel
limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve, di cui agli
artt.3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n.68.
Al
personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata una sede provvisoria.
Il
presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20.
Il
Ministro
De Mauro
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