IL
MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ed, in particolare, gli
articoli 25/bis e ter e 28/bis, così come introdotti dal decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
Visto
il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali ed, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'Amministrazione
statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del
personale alle istituzioni scolastiche;
Visto
il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, relativo al personale
dirigenziale delle istituzioni scolastiche medesime;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante
norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la
determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto,
altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
con il quale è stato approvato il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto
l'articolo 21, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato e l'articolo 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto
il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, con il quale è stata
indicata la previsione della consistenza organica regionale del personale
dirigente da preporre alle scuole ed agli istituti statali di ogni ordine
e grado resi autonomi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sulla base dei piani di dimensionamento definiti dalle
competenti Amministrazioni regionali a decorrere dall'inizio dell'anno
scolastico 2000/2001;
Visto,
in particolare, l'articolo 1, comma 2, del citato decreto che
espressamente considera tale consistenza come indice di riferimento per la
definizione dei richiamati piani di dimensionamento;
Tenuto
conto, altresì, che il successivo comma 5 del medesimo articolo dispone
che le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici debbano essere
definitivamente determinate dopo l'intervenuto perfezionamento dei piani
regionali di dimensionamento in precedenza indicati;
Visti
i predetti piani di dimensionamento, come approvati dalle competenti
Amministrazioni regionali;
Preso
atto che, complessivamente, il numero dei posti dei dirigenti scolastici
in essi concretamente definito risulta comunque inferiore rispetto alle
10.930 unità, considerate dal D.M. n. 271/1999 di riferimento come limite
massimo nazionale raggiungibile al riguardo;
Vista
la legge-quadro 10 febbraio 2000, n. 30 concernente il riordino dei cicli
dell'istruzione;
Informate
le organizzazioni sindacali di categoria;
DECRETA
Art.
1
Ai
sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, nell'allegata
tabella A è stabilita, distinta per settori formativi relativi alla
scuola elementare e media, alla scuola secondaria superiore ed alle
istituzioni educative, la consistenza complessiva delle dotazioni
organiche dei dirigenti scolastici, articolate secondo la dimensione
regionale, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, in conformità a
quanto definito dai menzionati piani regionali di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche.
Art.
2
Ai
medesimi fini, nell'unita tabella B è indicata la consistenza delle
dotazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di
lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.
Art.
3
Il
presente decreto, le cui tabelle A e B ne fanno parte integrante, sarà
trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione a norma
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL
MINISTRO
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