Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTO il contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto scuola 1998/2001, sottoscritto in data 26
maggio 1999 che delinea una nuova strategia di formazione del personale
della scuola;
VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo del comparto
scuola sottoscritto in data 3 agosto 1999 che contiene í criteri di
riferimento per il riconoscimento delle associazioni professionali e/o
disciplinari o per l'accreditamento di soggetti per la formazione del
personale della scuola;
VISTA la Direttiva 210 del 3
settembre 1999 concernente le azioni di formazione del personale della
scuola;
CONSIDERATA la rilevanza della formazione degli insegnanti come
leva strategica fondamentale e per la riuscita delle riforme in corso
della scuola;
CONSIDERATA la necessità di un miglioramento qualitativo del
sistema di aggiornamento e di formazione del personale docente della
scuola attraverso la selezione, sulla base di criteri qualitativi, dei
soggetti che offrono formazione per il personale docente;
SENTITE le organizzazioni sindacali;
DECRETA
Art 1 - Campo
d'applicazione
1. Il presente decreto disciplina le
modalità per l'accreditamento di enti o agenzie di formazione del
personale della scuola e il riconoscimento delle associazioni
professionali e associazioni disciplinari collegate a comunità
scientifiche quali soggetti qualificati per iniziative di formazione.
Art. 2 - Accreditamento
degli enti e delle agenzie di formazione
1. I soggetti pubblici e privati consorzi
e associazioni possono essere accreditati dal Ministero della Pubblica
Istruzione per la realizzazione di progetti di formazione di interesse
generale.
2. L’accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su
istanza dei singoli enti o agenzie.
3. L'accreditamento dei soggetti presuppone la presenza dei seguenti
requisiti:
- l’inclusione della formazione degli
insegnanti tra i fini istituzionali dell'ente o dell’agenzia tenendo
conto delle finalità contenute nello statuto
- attività formativa già svolta per lo
sviluppo professionale degli insegnanti ,
- esperienza accumulata nel campo della
formazione post - scolastica,
- capacità logistiche per la
realizzazione di progetti formativi complessi;
- stabilità economica e finanziaria
comprovata da almeno tre anni di attività nel campo della formazione
- attività di approfondimento e di
ricerca, di base e applicata, sulla formazione e sulla professione
docente
- realizzazione di iniziative di
innovazione metodologica nel campo della formazione,
- adeguato livello di
professionalizzazione anche con riferimento a specifiche
- certificazioni e accreditamenti
ottenuti
- padronanza di approcci innovativi
nella progettazione e gestione degli interventi di formazione anche in
relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni
di formazione
- esperienze di ricorso alle tecnologie
dell’ informazione e della comunicazione anche per la formazione a
distanza e di apprendimento in rete;
- conoscenza della natura e delle
caratteristiche del contesto di lavoro degli insegnanti nel sistema
scolastico italiano.
4. La procedura di accreditamento prevede
due fasi successive:
- All’ atto della domanda, rivolta ad
ottenere l'accreditamento per la formazione continua degli insegnati,
il soggetto interessato dichiara il possesso dei requisito di cui al
comma precedente, documenta lo svolgimento di tre iniziative di
formazione rivolte agli insegnanti condotte nell’arco dei tre anni
precedenti e presenta un piano di iniziative di formazione di
interesse generale (almeno tre) da realizzare nei successivi dodici
mesi. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e sulla base
della verifica della completezza della documentazione fornita, il
Comitato tecnico nazionale include il soggetto in un elenco
provvisorio.
- Successivamente il Comitato
predispone, con riferimento alle iniziative previste dai piani di
attività dei singoli soggetti, specifici interventi di analisi e di
verifica volti ad accertare il possesso dei requisiti indicati nel
comma precedente, condizione questa per la successiva proposta di
accoglimento della domanda e per l'inclusione nell'elenco definitivo
del soggetti accreditati da parte del Ministero.
5. Le iniziative formative promosse da
soggetti accreditati sono riconosciute dall'amministrazione scolastica.
6. L'elenco dei soggetti accreditati è di dominio pubblico ed é
disponibile presso gli uffici dell'amministrazione scolastica.
7. I soggetti accreditati si impegnano a fornire al sistema informativo
sulla formazione degli insegnanti di cui all' art. 12, comma 12 del
Contratto collettivo nazionale Integrativo, dati organizzati ti secondo un
modulo standard, relativo alle iniziative propose al personale docente
della scuola.
8. La perdita di un requisito fra quelli
indicati, accertata attraverso il sistema di ispezione, di monitoraggio e
di valutazione di cui al successivo art. 4, fa venir meno
l'accreditamento, con l'adozione di un provvedimento ministeriale di
cancellazione dall’elenco.
Art. 3 - Qualificazione
di associazioni professionali e disciplinari
1. Le associazioni professionali
degli insegnanti e le associazioni disciplinari collegate a comunità
scientifiche possono essere riconosciute dal Ministero della pubblica
istruzione come soggetti qualificati per la formazione degli insegnanti.
2. li riconoscimento di soggetto
qualificato ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su istanza
della singola associazione.
3. Le iniziative promosse da associazioni qualificate sono riconosciute
dall’amministrazione scolastica.
4. I requisiti per il riconoscimento come soggetti
qualificati per la formazione degli insegnanti sono
- attività formative svolte secondo
criteri di qualità
- adeguato livello di diffusione sul
territorio nazionale, tale da consentire interventi di livello almeno
interregionale;
- effettiva consistenza organizzativa e
logistica per assicurare la realizzazione di progetti complessi
- padronanza di approcci innovativi nel
campo dello sviluppo professionale degli insegnanti, anche con
il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- attività di ricerca condotta in
relazione alla professione docente
- attività di comunicazione
professionale svolta
5. La Procedura di qualificazione prevede
due fasi successive:
- All'atto della domanda, rivolta ad
ottenere il riconoscimento di formazione continua degli insegnanti,
l'associazione interessata dichiara il possesso dei requisiti di cui
al comma 4, documenta lo svolgimento di tre iniziative di formazione
rivolte agli insegnanti condotte nell'arco dei tre anni precedenti e
presenta un piano di iniziative di formazione (almeno tre) da
realizzare nei successivi dodici mesi. Entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda e sulla base della verifica della
completezza della documentazione fornita, il Comitato tecnico
nazionale include l'associazione in un elenco provvisorio.
- Successivamente il Comitato predispone,
con riferimento alle iniziative previste dai piani di attività delle
singole associazioni, specifici interventi di analisi e di verifica
volti ad accertare il possesso dei requisiti indicati nel comma
precedente, condizione questa per la successiva proposta di
accoglimento della domanda per l'inclusione nell'elenco definitivo
delle associazioni qualificate da parte del Ministero.
6. Tutti i soggetti qualificati
riconosciuti come tali sono inseriti in un elenco pubblico, disponibile
presso gli uffici della amministrazione scolastica.
7. Le associazioni qualificate si impegnano a fornire al sistema
informativo sulla formazione degli insegnanti di cui all'art. 12, comma
12, del Contratto collettivo nazionale integrativo, l'informazione
organizzata secondo moduli standard che verranno predisposti, relativa
alle iniziative proposte, al personale docente della scuola.
8. La perdita di un requisito fra quelli indicati, accertata attraverso il
sistema di ispezione, di monitoraggio e di valutazione di cui al
successivo art. 4 fa venire meno la qualificazione, con l’adozione di un
provvedimento ministeriale di cancellazione dall’elenco.
Art. 4 - Comitato
Tecnico Nazionale
1. Per l'espletamento delle procedure di
accreditamento e di qualificazione viene costituito con successivo
decreto, un Comitato Tecnico Nazionale con il compito di verificare e di
valutare le circostanze che, dichiarate o documentate, sono gli indici di
riferimento da utilizzare rispettivamente per l'accreditamento e la
qualificazione.
Art. 5 - Impugnative
1. Avverso la mancata inclusione
nell'elenco provvisorio predisposto dal Comitato tecnico per
l'accreditamento o la qualificazione è ammesso reclamo al Ministero della
Pubblica Istruzione.
2. Avverso il Provvedimento di diniego dell'accreditamento o della
qualificazione per la formazione degli insegnanti, e ammesso ricorso al
TAR, entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello stato entro 120
giorni dalla data di notifica dello stesso.
Il Presente decreto sarà inviato alla
Corte dei Conti per la registrazione. |