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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli
enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli
enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del
1997;
Visti, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del
1997 e gli articoli 141 e 144, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Rilevato che nelle province autonome
di Trento e Bolzano non insistono istituzioni
dell'istruzione professionale da trasferire alle
regioni sulla base di quanto previsto dall'art. 141, comma 1,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 gennaio 2000 recante delega al Ministro per la
funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti
l'attuazione della legge n. 59 del 1997;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato e regioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Art. 1.
1. Le istituzioni di istruzione professionale da
trasferire alle regioni sulla base di quanto
previsto all'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e a norma dell'art. 144, comma 2, dello stesso
decreto, sono quelle di seguito indicate:
1) Istituto professionale
di Stato per l'industria e
l'artigianato "J. Beccari" di Torino, con sede centrale e
succursale in Torino e sede coordinata a Neive (Cuneo): funzionante
interamente con l'indirizzo di arte bianca;
2) Istituto professionale
di Stato per l'industria e
l'artigianato di Napoli - Ponticelli: limitatamente al corso relativo
all'indirizzo di arte bianca;
3) Istituto professionale di
Stato per l'industria e l'artigianato
"M. De Nora" di Altamura (Bari): limitatamente al corso relativo
all'indirizzo di arte bianca;
4) Istituto professionale
di Stato per l'industria e
l'artigianato di Codogno (Lodi):
limitatamente al corso relativo all'indirizzo di
arte bianca, funzionante nella sede coordinata di Villa Igea (Lodi);
5) Istituto professionale
di Stato per l'industria e
l'artigianato "Margaritone" di
Arezzo: limitatamente al corso relativo
all'indirizzo orafi, funzionante nella sede coordinata di
Arezzo;
6) Istituto professionale
di Stato per l'industria e
l'artigianato "F. Lampertico" di
Vicenza: limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi;
7) Istituto professionale
di Stato per l'industria e
l'artigianato "A. Scotton" di Breganze
(Vicenza): limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi,
funzionante nella sede coordinata di Bassano del Grappa (Vicenza).
Art. 2.
1. Le istituzioni come sopra
individuate sono trasferite alle regioni di rispettiva
appartenenza territoriale.
2. I trasferimenti hanno effetto a decorrere dall'anno
scolastico 2000-2001, secondo anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
salvaguardia della prosecuzione degli studi per gli alunni
iscritti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 144,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 3.
1. Tramite accordi conclusi in sede di Conferenza
Stato-regioni, gli uffici scolastici insistenti nei territori in cui
sono insediate le istituzioni di cui
all'art. 1 del presente provvedimento,
definiscono con le regioni destinatarie
dei trasferimenti delle istituzioni medesime, l'attivazione di
appositi corsi integrativi, in conformita' di quanto
previsto dall'art. 142, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.
112/1998.
Art. 4.
1. Con separato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri si provvede all'individuazione dei beni, delle
risorse finanziarie, umane, organizzative e
strumentali da trasferire alle regioni in attuazione
dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 145 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini |