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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 Marzo 2000
(Pubblicato nella G.U. Serie Generale N° 134 del 10 Giugno 2000)
Individuazione  e trasferimento alle regioni, ai sensi dell'art. 144, comma   2,  del  decreto  legislativo  n.  112/1998, degli  istituti professionali.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle  regioni e agli enti locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la semplificazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112, recante il conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni  e  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;
  Visti, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1997  e  gli  articoli 141 e 144, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Rilevato  che  nelle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano non insistono  istituzioni  dell'istruzione  professionale  da trasferire alle  regioni  sulla  base di quanto previsto dall'art. 141, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio  2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;
  Vista  l'intesa  sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regioni, ai sensi dell'art.  3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

                               Art. 1.

  1. Le  istituzioni  di  istruzione professionale da trasferire alle regioni  sulla  base  di  quanto  previsto all'art. 141, comma 1, del decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, e a norma dell'art. 144, comma 2, dello stesso decreto, sono quelle di seguito indicate:
    1) Istituto    professionale   di   Stato   per   l'industria   e l'artigianato  "J. Beccari" di Torino, con sede centrale e succursale in Torino e sede coordinata a Neive (Cuneo): funzionante interamente con l'indirizzo di arte bianca;
    2) Istituto    professionale   di   Stato   per   l'industria   e l'artigianato di Napoli - Ponticelli: limitatamente al corso relativo all'indirizzo di arte bianca;
    3) Istituto professionale   di   Stato   per   l'industria   e l'artigianato "M. De Nora" di Altamura (Bari): limitatamente al corso relativo all'indirizzo di arte bianca;
    4) Istituto    professionale   di   Stato   per   l'industria   e l'artigianato  di  Codogno  (Lodi):  limitatamente  al corso relativo all'indirizzo  di  arte  bianca, funzionante nella sede coordinata di Villa Igea (Lodi);
    5) Istituto    professionale   di   Stato   per   l'industria   e l'artigianato   "Margaritone"   di  Arezzo:  limitatamente  al  corso relativo all'indirizzo  orafi,  funzionante nella sede coordinata di Arezzo;
    6) Istituto    professionale   di   Stato   per   l'industria   e l'artigianato  "F.  Lampertico"  di  Vicenza:  limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi;
    7) Istituto    professionale  di   Stato   per   l'industria   e l'artigianato  "A.  Scotton"  di Breganze (Vicenza): limitatamente al corso relativo all'indirizzo orafi, funzionante nella sede coordinata di Bassano del Grappa (Vicenza).

                               Art. 2.

  1. Le  istituzioni  come  sopra  individuate  sono  trasferite alle regioni di rispettiva appartenenza territoriale.
  2. I  trasferimenti  hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore   del   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n.  112,  con salvaguardia  della  prosecuzione degli studi per gli alunni iscritti nell'anno  precedente,  ai  sensi dell'art. 144, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

                               Art. 3.

  1. Tramite  accordi  conclusi  in sede di Conferenza Stato-regioni, gli  uffici scolastici insistenti nei territori in cui sono insediate le   istituzioni  di  cui  all'art.  1  del  presente  provvedimento, definiscono  con  le  regioni  destinatarie  dei  trasferimenti delle istituzioni medesime, l'attivazione di appositi corsi integrativi, in conformita'  di  quanto  previsto dall'art. 142, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 112/1998.

                               Art. 4.

  1. Con  separato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si  provvede  all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane,  organizzative  e  strumentali  da  trasferire alle regioni in attuazione  dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 145 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini

 
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