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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'articolo 27, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la
Conferenza Stato-regioni;
Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto1997, n.
281, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può
sottoporre alla Conferenza unificata ogni oggetto di preminente interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane;
Visti gli articoli 53, comma 1 e 70, comma 3 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999,
n. 320, recante disposizioni di attuazione del menzionato articolo 27
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o
semigratutita di libri di testo;
Considerata l'opportunità di apportare talune modifiche alle disposizioni
contenute nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto 1999, n. 320;
Sentita la Conferenza unificata di cui al predetto articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 2 marzo 2000;
Udito il parere del Consiglio di stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 30 maggio 2000 e
del 1 giugno 2000.
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro dell'interno;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1. - Conferma
delle disposizioni relative alla fornitura gratuita o semigratuita di
libri di testo
1. Ai sensi degli articoli 53, comma 1 e
70, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le disposizioni di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n.
320, citato in premessa, e le allegate tabelle sono confermate, con le
seguenti modificazioni:
- a) al comma 4 dell'articolo 1, dopo la
parola "decreto." sono aggiunte le seguenti:
"Ai fini dell'erogazione del beneficio il comune può avvalersi
della collaborazione delle scuole";
- b) al comma 3 dell'articolo 2, alla
lettera c), dopo la parola "familiare" sono inserite le
seguenti:
"esclusi il coniuge ed i figli,";
- c) dopo il primo comma dell'articolo 3
e' inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le somme
indicate nelle predette tabelle si intendono modificate in relazione
agli ultimi dati disponibili rilevati dall'ISTAT ed in proporzione
alle disponibilità annuali iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.";
- d) ai commi 2 e 4 dell'articolo 3, le
parole "30 settembre 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"15 luglio";
- e) al comma 3 dell'articolo 3, le
parole "In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a
disposizione," sono soppresse.
2. Per l'anno 2000, sono confermati i
piani di riparto di cui alle tabelle A (1) e A (2) allegate al citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320,
nonché, ove le regioni non provvedano all'adempimento di cui all'art. 3,
comma 2, del medesimo decreto, il piano di riparto adottato per l'anno
1999 dal Ministero dell'interno in attuazione del comma 4 del predetto
articolo 3.
3. Ai fini di cui al comma 1 sono utilizzate le disponibilità annuali di
bilancio. Per l'anno 2000, si provvede mediante l'utilizzo delle
disponibilità determinate dall'articolo 53, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e a norma dell'articolo 70, comma 3 della medesima
legge e relativa tabella D: legge n. 448 del 1998, articolo 27 - fornitura
gratuita dei libri di testo (Interno: 3.3.1.3 - Altri interventi enti
locali - cap. 7243).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |