Oggetto: Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4
della Legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause
particolari.
IL
MINISTRO PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE
di
concerto con i MINISTRI
DELLA SANITA’, DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, PER LE PARI OPPORTUNITA’
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che
prevede che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunità, si provvede alla definizione dei
criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, alla
individuazione delle patologie specifiche, nonché alla individuazione dei
criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di
grave infermità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26.6.2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n.
DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA
il
seguente regolamento:
Art.
1 - Permessi retribuiti
1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori
di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni
complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di
decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche
legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non
convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della
lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al
datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni
nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere
utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a
conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e
quelli non lavorativi.
4. Nel caso di
grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il
lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa
all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della
lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di
permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione
dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso
che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i
criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave
infermità, ai sensi del successivo art. 3, comma 4. La riduzione
dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve
avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della
grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi
terapeutici.
5.
I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti
per l'assistenza delle persone handicappate dall'articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art.
2 - Congedi per gravi motivi familiari
1.
La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della
legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi,
relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei
soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non
conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il
terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:
a)
le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone
di cui al presente comma;
b)
le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente
o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui
al presente comma;
c)
le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia,
nelle quali incorra il dipendente medesimo;
d)
le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad
esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o
permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le
affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post‑traumatica, neurologica, neuromuscolare,
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a
riacutizzazioni periodiche
2)
patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o
frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3)
patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del
familiare nel trattamento sanitario;
4)
patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di
cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico
e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che
esercita la potestà.
2.
Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un
periodo, continuativo o frazionato non superiore a due anni nell'arco
della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al
termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo
fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si
computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non
lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo
inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese
quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la
richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o
il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari,
assicurando il contraddittorio tra il
dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive
esigenze.
4.
Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di
lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a
esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale
diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la
concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle
condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative
e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su
richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nel
successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle
decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione
organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti
di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il
congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al
periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno
superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il
congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della
sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente
articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere
richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui
al precedente articolo 1, comma 1, per il quale il richiedente
non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso
anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla
contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a
periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad
esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale
diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonché ad
assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette
giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del
congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel
posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva
comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia
provveduto alla sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in
congedo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge
18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, per il rientro
anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di
congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il
datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in
presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di
preavviso inferiore a sette giorni.
Art.
3 - Documentazione
1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per
grave infermità di cui all'articolo 1 o dei congedi per le patologie di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea
documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di
libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o
intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità
deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla
ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della
lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda
di congedo.
2. Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo è il
decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto
evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con
dichiarazione sostitutiva.
3. La lavoratrice o il
lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all'articolo 2 per i
motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare
espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.
4.
Quando è in corso l’espletamento dell'attività lavorativa ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere
periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità,
mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La
periodicità della verifica è stabilita nell'accordo di cui al medesimo
articolo 1, comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave
infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere
l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente
periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che
dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal
presente regolamento.
5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del
lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla
concessione del congedo di cui all'articolo 2, l'elenco dei nominativi dei
dipendenti che fruiscono di detto congedo.
Art.
4 – Disposizioni finali e entrata in vigore
1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di
maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i
permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione
collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione
medesima se più favorevoli.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Il
Ministro per la solidarietà sociale: TURCO
Il
Ministro della sanità: VERONESI
Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale: SALVI
Il
Ministro per le pari opportunità: BELLILLO |