Articolo 1. - (Agevolazioni per il
commercio elettronico e il collegamento telematico)
1. Per lo sviluppo delle attività di
commercio elettronico, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla
disciplina comunitaria per gli aiuti de minimis, di un credito d'imposta,
non rimborsabile, che può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in
una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine massimo di cinque anni
dalla ricezione del provvedimento di concessione.
2. Al fine di introdurre innovazioni nelle metodologie operative, nelle
procedure gestionali e nelle tecnologie con riferimento a filiere
produttive del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, estensibile
ad altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo competitivo del
Paese, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche misure per la concessione dei contributi in conto
capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
3. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi dei commi 1 e 2
si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicati i soggetti
destinatari degli interventi, con priorità verso forme associative tra
imprese, mirando a favorire iniziative comuni delle stesse in relazione a
particolari territori, filiere produttive e settori merceologici nonché
le spese ammissibili, le misure delle agevolazioni, le modalità e i tempi
della loro concessione ed erogazione.
4. E' conferita al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46,la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2000,
2001 e 2002, di cui lire 80 miliardi per le finalità di cui al comma 1 e
lire 30 miliardi per le finalità di cui al comma 2, del presente
articolo. Sulle predette somme gravano gli oneri per le azioni di
monitoraggio e di stimolo del mercato nell'ambito delle attività degli
osservatori permanenti sul commercio elettronico e sul settore
tessile-abbigliamento-calzature nel limite di lire 2 miliardi per ciascuno
dei medesimi anni.
5. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni, di enti pubblici ovvero di altri soggetti
individuati con le procedure di cui all'articolo 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti a carico degli stanziamenti
cui le convenzioni si riferiscono.
6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le
modalità di attuazione del comma 1, nonché di controllo e regolazione
contabile del credito d'imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
110 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 2. - (Norme
per la promozione della conoscenza informatica)
1. E' istituito un Fondo di garanzia, la
cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2000, e in lire
125 miliardi per l'anno 2001, destinato alla copertura dei rischi sui
crediti erogati dalle banche, in attuazione della convenzione tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Bancaria Italiana
relativa al programma denominato "PC
per gli studenti".
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica saranno stabilite le modalità di istituzione e
funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 1. Le eventuali
disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2000 e 2001 sono
conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55
miliardi per l'anno 2000 e lire 125 miliardi per l'anno 2001, si provvede
quanto a lire 20 miliardi per l'anno 2000 e lire 25 miliardi per l'anno
2001, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 2000 e lire 15 miliardi
per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni, e quanto a lire 35 miliardi per l'anno 2000 e lire 100
miliardi per l'anno 2001 con utilizzo delle maggiori entrate per imposta
sul valore aggiunto derivanti dall'attuazione del programma di cui al
comma 1.
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