Approvato in sede referente alla VII
commissione della Camera l'emendamento, presentato dal
relatore al disegno di legge collegato alla finanziaria, che dovrebbe
consentire agli aspiranti
docenti, che hanno conseguito il titolo di
specializzazione per l'insegnamento nella scuola
secondaria, di inserirsi direttamente
nella graduatoria permanente.
Art. 11-bis - (Scuole
di specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria)
- L’esame di Stato che si sostiene al
termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui
all’art. 4 della Legge 19 .11.1990, n. 341, ha valore di prova
concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti
previste dall’art. 401 del Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297,
come sostituito dall’art. 1, comma 6, della Legge 3.05.1999, n. 124.
- Con decreto da emanare di concerto con
il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono stabilite le prove
d’esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie
conoscenze disciplinari sia l’avvenuta acquisizione, nella scuola di
specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative
modalità di svolgimento.
- Con il medesimo decreto di cui al
comma 2 vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione
delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione
sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato
dell’esame finale sia ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
permanenti sia ai fini dell’esito del concorso per esami e titoli,
in coerenza con quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale
24.11.1998, n. 460.
- Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di
specializzazione all’entrata in vigore della presente legge.
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