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Direzione Servizi Generali e Amm.vi
Fonti normative e profilo

Speciale Direzione S.G.A.Pagine collegate
Area AUTONOMIA
CCNL 26 Maggio 1999 CCNI 31 Agosto 1999

ART. 34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

1. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.
2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B.
In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. E’ ammesso, altresì, al corso il personale di cui all’art. 21 della legge 463/1978, purchè contestualmente all’ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo.
Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di cui all’articolo 25 ter, comma 5, del D.Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo.
3. Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.

ART. 49 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

1. Il presente articolo disciplina i corsi di formazione, di cui all’art. 34, commi 2 e 3 del C.C.N.L..
2. I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire l’acquisizione ed il consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie per garantire l’esercizio di attività lavorative di notevole complessità ed aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore dei servizi generali ed amministrativi.
3. I corsi organizzati per moduli, comprendono attività d’aula e attività in situazione con modalità di autoformazione assistita e formazione a distanza, quest’ultima attuata anche con materiali multimediali e con tecnologie di rete e di video conferenze.
4. Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i relativi contenuti sono indicati nell’allegato 5 al presente contratto.
5. Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative già dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, può usufruire di un credito formativo. Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso di titoli culturali e professionali. I criteri per l’individuazione degli anzidetti crediti sono definiti dal comitato tecnico nazionale di cui al comma 14 del presente articolo.
6. Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in itinere attraverso la somministrazione di test . Al termine viene effettuata una valutazione finale realizzata attraverso un colloquio individuale con i corsisti.
7. I corsi di formazione si svolgono nell’a.s.1999/2000 e vi partecipano i responsabili amministrativi in servizio, tranne quelli che sono in quiescenza dal 1° settembre 2000.
8. Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti locali - purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai sensi dell’art. 8 della legge n.124/99 - con funzioni corrispondenti a quelle del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 25 maggio 1999 termine di entrata in vigore della citata legge.
9. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle posizioni indicate dall’art. 25-ter, comma 5, del decreto legislativo n.29/1993 partecipano al corso di formazione secondo le modalità definite nell’allegato 5 del presente contratto.
10. I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella provincia nel cui ambito è situata l’istituzione scolastica di servizio dei responsabili amministrativi. Al fine di consentire una più efficace organizzazione dell’attività corsuale il personale in argomento presenta all’Ufficio scolastico provinciale competente apposita domanda nei termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo provvedimento.
11. L’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi al corso di formazione è attestata dal direttore del corso sulla base delle presenze rilevate. Il numero delle assenze non può superare 1/5 della attività formativa prevista in aula.
12. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite sopra previsto, gli interessati possono, per una sola ulteriore volta, partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessità potrà essere organizzato a livello provinciale, regionale o interregionale.
13. L’organizzazione dei corsi è affidata all’Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione tenuto anche conto di quanto previsto in materia di formazione dal presente contratto. Per l’attuazione e la gestione finanziaria dei corsi l’Amministrazione centrale del Ministero può avvalersi delle strutture degli Uffici Scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche.
14. E’ istituita, entro il settembre 1999, una commissione nazionale paritetica Ministero pubblica istruzione-OO.SS. firmatarie del presente contratto, insediata a termine, con la presenza di esperti, per la progettazione e il monitoraggio dei corsi in argomento.

PROFILO PROFESSIONALE

Profilo D/2
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano dell’offerta formativa.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

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