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Art. 50-51 CCNI
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ANNO XV

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Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Interpretazione autentica del CCNI 31 Agosto 1999
31 Gennaio 2000

Speciale CCNLPagine collegate


OGGETTO: Articoli 50 e 51 del CIN-scuola 31 agosto 1999


L'anno 2000, il giorno , del mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale

tra

la delegazione di parte pubblica, costituita ai sensi del D.M. n. 40933/BL del 2 agosto 1999 e quella di parte sindacale, composta ai sensi dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola del 26 maggio 1999, di cui all'allegato 1 al presente contratto,

premesso

che in sede di applicazione degli art. 50 e 51 del contratto integrativo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 31 agosto 1999, relativo alle attività aggiuntive del personale ATA, sono sorte perplessità interpretative,

visto

l'art. 3 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999

LE PARTI CONCORDANO LA SEGUENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA

  1. al personale ATA che esercita la funzione aggiuntiva nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro (pari a 36/35 ore settimanali) nei casi in cui vi siano situazioni di effettiva necessità di prestazioni aggiuntive oltre l'orario di lavoro, queste devono essere retribuite con il fondo d'istituto o, a scelta dell'interessato, con riposo compensativo, da usufruire compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica. Inoltre il personale in questione ha titolo ad accedere al fondo d'istituto per le altre attività, diverse dalla funzione aggiuntiva, purché deliberate dai competenti organi.
  2. Al personale ATA con rapporto di impiego part-time, in semiesonero sindacale e a quello utilizzato presso sedi diverse dalle scuole non possono essere attribuite funzioni aggiuntive.
  3. La proposta delle funzioni aggiuntive da attivare presso l'istituzione scolastica viene formulata dal responsabile amministrativo. Il capo dell'istituto la adotta se coerente con gli obiettivi previsti nel POF.
  4. L'assistente amministrativo che assume la funzione di sostituto del responsabile amministrativo è tenuto a sostituirlo anche quando lo stesso sia assente per ferie.
  5. Nel caso, in cui nessuno abbia accettato di svolgere la funzione di sostituto del responsabile amministrativo, in caso di assenza superiore a venti giorni il responsabile amministrativo viene sostituito come segue:
  • per l'anno scolastico 1999/2000, la sostituzione avviene mediante la nomina di un supplente con le procedure previste dall'O.M. n. 59/1994 e successive ordinanze ministeriali di modifica e integrazione;
  • dall'anno scolastico 2000/2001, invece, le eventuali sostituzioni sono regolate dall'articolo 51 del C.I.N.
  1. Non è possibile cumulare in capo ad un medesimo profilo professionale più funzioni aggiuntive, tenuto conto dell'art. 36 del CCNL del 26.5.1999 e del comma 3, dell'art. 50 del Contratto Integrativo Nazionale del 31.8.1999

 
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