L'anno 2000, il giorno , del mese di
gennaio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede
di contrattazione integrativa nazionale
tra
la delegazione di parte pubblica,
costituita ai sensi del D.M. n. 40933/BL del 2 agosto 1999 e quella di
parte sindacale, composta ai sensi dell'art. 9 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale della scuola del 26 maggio 1999, di cui
all'allegato 1 al presente contratto,
premesso
che in sede di applicazione degli art. 50
e 51 del
contratto integrativo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 31
agosto 1999, relativo alle attività aggiuntive del personale ATA, sono
sorte perplessità interpretative,
visto
l'art. 3 del CCNL-scuola
del 26 maggio 1999
LE PARTI
CONCORDANO LA SEGUENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA
- al personale ATA che esercita la funzione
aggiuntiva nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro (pari a
36/35 ore settimanali) nei casi in cui vi siano situazioni di
effettiva necessità di prestazioni aggiuntive
oltre l'orario di lavoro, queste devono essere retribuite
con il fondo d'istituto o, a scelta dell'interessato, con
riposo compensativo, da usufruire compatibilmente con le
esigenze organizzative dell'istituzione scolastica. Inoltre il
personale in questione ha titolo ad accedere al fondo d'istituto per
le altre attività, diverse dalla funzione aggiuntiva, purché
deliberate dai competenti organi.
- Al personale ATA con rapporto di
impiego part-time, in semiesonero sindacale e a quello utilizzato
presso sedi diverse dalle scuole non possono essere attribuite
funzioni aggiuntive.
- La proposta
delle funzioni aggiuntive da attivare presso l'istituzione
scolastica viene formulata dal responsabile
amministrativo. Il capo dell'istituto la adotta se coerente con
gli obiettivi previsti nel POF.
- L'assistente amministrativo che assume
la funzione di sostituto del responsabile
amministrativo è tenuto a sostituirlo anche quando lo stesso
sia assente per ferie.
- Nel caso, in cui nessuno abbia
accettato di svolgere la funzione di sostituto del responsabile
amministrativo, in caso di assenza superiore a
venti giorni il responsabile amministrativo viene sostituito
come segue:
- per l'anno scolastico 1999/2000, la
sostituzione avviene mediante la nomina di un
supplente con le procedure previste dall'O.M. n. 59/1994 e
successive ordinanze ministeriali di modifica e integrazione;
- dall'anno scolastico 2000/2001,
invece, le eventuali sostituzioni sono regolate dall'articolo 51
del C.I.N.
- Non è possibile cumulare in capo ad
un medesimo profilo professionale più funzioni aggiuntive, tenuto
conto dell'art. 36 del CCNL del 26.5.1999 e del comma 3, dell'art. 50
del Contratto Integrativo Nazionale del 31.8.1999
|