on line dal 31/10/1998
50.000.000 di visitatori

DAL 2012

Trattamenti di quiescenza
Precedente ] Su ] Successiva ]

ANNO XV

Clicca qui per visitare il sito dell'Anquap - Il portale dei quadri pubbliciTorna alla pagina iniziale di FNADA Web
Il nuovo Forum è in linea: provalo !
Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Nota INPDAP n. 27 del 8 Giugno 2000
ALLEGATI - Disponibili sulla Intranet MPI

 SPECIALE CessazioniPagine collegate
Area ATTIVITA' AMMINISTRATIVA


OGGETTO: Personale iscritto alla gestione separata Stato. Spesa per trattamenti di quiescenza (indennità una tantum in luogo di pensione, costituzione della posizione assicurativa e ricongiunzione di servizi e acquisizione delle contribuzioni da riscatto e da ricongiunzione). Aspetti operativi.

Con circolare n. 17 del 15 marzo 2000, la Direzione Generale ha diramato direttive, sotto il profilo contabile, concernenti la spesa per trattamenti di quiescenza (indennità una tantum in luogo di pensione, costituzione della posizione assicurativa e ricongiunzione dei servizi) e acquisizione delle contribuzioni da riscatto e da ricongiunzioni del personale iscritto alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (C.T.P.S.), istituita presso questo Istituto a decorrere dal 1° gennaio 1996, per effetto dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Al fine di assicurare la puntuale esecuzione degli adempimenti contenuti nella citata circolare, si forniscono, qui di seguito, le istruzioni operative in ordine all'applicazione delle modalità stesse, volte a conseguire un corretto e uniforme comportamento da parte di tutte le Sedi provinciali INPDAP.
A tal proposito, la scrivente ha ritenuto opportuno individuare alcune delle fattispecie che si ritengono più ricorrenti, ancorché non esaustive, di tutte le situazioni che potrebbero verificarsi ed ha predisposto la relativa modulistica.

PAGAMENTI

1) Pagamenti che le Sedi INPDAP devono effettuare nei confronti dell'INPS e nei confronti del dipendente (indennità una tantum): previa acquisizione del decreto emesso dalla competente Amministrazione statale, è necessario predisporre apposita determina del Direttore della Sede (allegato n. 1) per consentire il pagamento tramite il sistema informativo SAP, utilizzando le unite prime note.(All. 1A e 1B).
2) Pagamento all'interessato senza costituzione di posizione assicurativa: previa acquisizione del decreto emesso dalla competente Amministrazione statale, è necessario predisporre apposita determina del Direttore della Sede (allegato n. 2) per consentire il pagamento tramite il sistema informativo SAP, utilizzando l'unita prima nota (All. 2A).
3) Costituzione della sola posizione assicurativa nel caso in cui l'indennità una tantum sia di importo inferiore all'ammontare dei contributi da trasferire all'INPS o qualora non sussista il diritto all'indennità stessa (servizio inferiore ad un anno): previa acquisizione del decreto emesso dalla competente Amministrazione statale, è necessario predisporre apposita determina del Direttore della Sede (allegato n. 3) per consentire il pagamento tramite il sistema informativo SAP, utilizzando l'unita prima nota (All. 3A).
4) Trasferimenti verso altre gestioni previdenziali disposti per effetto dalle leggi 15 marzo 1973, n. 44, 7 febbraio 1979, n. 29, 5 marzo 1990, n. 45 e 29 gennaio 1992, n. 58, ecc.: previa acquisizione del decreto emesso dalla competente Amministrazione statale, è necessario predisporre apposita determina del Direttore della Sede (allegato n. 4) per consentire il pagamento tramite il sistema informativo SAP, utilizzando l'unita prima nota (All. 4A).
Si suggerisce, da ultimo, di costituire un archivio ove conservare, in stretto ordine alfabetico, la documentazione probatoria in base alla quale sono stati effettuati i pagamenti in favore degli iscritti alla Cassa Trattamenti Pensioni Statali.

RAPPORTI TRA LE CASSE

A) Decreto di trattamento di quiescenza (pensione o indennità una tantum) da parte dell'Amministrazione Statale con quota di concorso ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523: al provvedimento dell'Amministrazione Statale di cui sopra deve far seguito una determina del Direttore della Sede (All. A) unitamente alle prime note che consentono l'esatta imputazione delle somme tra le Casse pensioni sia in entrata che in uscita (All. A/1 e A/2).
B) Decreto di trattamento di quiescenza (D.P.R. n. 1092 del 29/12/1973, indennità una tantum o pensione capitalizzata): al provvedimento dell'Amministrazione Statale deve far seguito una determina del Direttore della Sede (All. B) unitamente alla prima nota che consente l'esatta imputazione delle somme tra le Casse pensioni sia in entrata che in uscita (All. B/1 e B/2).
C) Determinazione da parte dell'INPDAP dell'indennità una tantum e/o pensione capitalizzata da trasferire alla Cassa Trattamenti Pensioni Statali (allegato n. C): alla determinazione deve essere unita la prima nota che consente l'esatta imputazione delle somme tra le Casse Pensioni sia in entrata che in uscita (All. C/1).
In attesa che il sistema di contabilità SAP IS - PS renda disponibile le funzioni di registrazione contabile a compensazione tra le gestioni ( che utilizzano il conto patrimoniale " Partite compensate tra gestioni"), le contabilizzazioni devono essere effettuate con l'emissione di mandati e reversali utilizzando in entrate ed in uscita i capitoli indicati nelle relative determinazioni dei settori amministrativi.
Ai fini della richiesta dell'Amministrazione Statale della dichiarazione attestante la ricongiungibilità del servizio reso alle dipendenze dello Stato, occorre utilizzare gli allegati modelli D ed E.

RISCOSSIONI

Per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti all'Istituto per provvedimenti di riscatto e ricongiunzione L. 29/79, si forniscono le necessarie istruzioni distintamente per ciascuna tipologia.
A) Acquisizione dei contributi di ricongiunzione da altre gestioni previdenziali ai fini del trattamento di quiescenza.
Ciascuna Sede INPDAP, acquisita la determinazione adottata dalla competente Amministrazione Statale e la documentazione di cui al punto 2) della richiamata circolare n. 17/2000 con l'entrata in funzione delle nuove procedure informatiche che consentiranno tramite il sistema SAP la registrazione contabile dei crediti nelle distinte fasi dell'accertamento e della riscossione, provvederà ai seguenti adempimenti:
1) Nel caso di pagamento in unica soluzione del contributo a carico del dipendente, la Sede appone l'annotazione ( sottoscritta dal Direttore della Sede ) degli estremi di imputazione in bilancio sulla stessa determinazione adottata dall'Amministrazione dello Stato (allegato n.1-F) ed effettua le registrazioni contabili in SAP, utilizzando l'unita prima nota (allegato n. 3F).
Per quanto riguarda la contribuzione trasferita all'INPDAP dalle altre gestioni previdenziali (INPS, ecc.) ciascuna Sede curerà la gestione delle singole partite, anche ai fini previsionali e della determinazione di eventuali residui attivi, sulla scorta della documentazione trasmessa dalle stesse gestioni (distinte analitiche dei singoli versamenti eseguiti, ecc.) ed effettua le registrazioni contabili in SAP.
Allorchè saranno attivati i conti correnti postali le Sedi provinciali avranno cura di darne comunicazione sia alle Amministrazioni statali locali sia alle coesistenti Sedi INPS nonché alle altre eventuali Sedi INPS interessate al trasferimento della contribuzione in conseguenza dei singoli provvedimenti di ricongiunzione, affinchè i trasferimenti della contribuzione INPS vengano effettuati con versamento su detti conti correnti e non più sul c/c/p. 36140002.
2) In caso di pagamento rateale del contributo, il versamento dovrà essere effettuato sullo stesso c/c. postale usato per il pagamento in unica soluzione e non sulla contabilità speciale 1095 come specificato nella circolare n.17 del 15/3/2000.
La Sede appone sulla determinazione l'annotazione come da allegato 2-F e provvede alla gestione delle singole partite anche sulla scorta degli elenchi analitici dei dipendenti cui si riferiscono i versamenti cumulativi sul c/c. postale trasmessi dalle Amministrazioni Statali ed effettua le registrazioni contabili in SAP.
Per quanto concerne gli adempimenti relativi al trasferimento della contribuzione INPS valgono le stesse precisazioni di cui al precedente punto 1).

B) Riscatto periodo corso legale di laurea ai fini del trattamento di quiescenza.
Per quanto concerne gli adempimenti relativi al pagamento del contributo di riscatto da parte del dipendente in unica soluzione ovvero rateale, valgono le stesse considerazioni esposte al riguardo rispettivamente ai punti A 1) e A 2), salvo i capitoli di bilancio.

C) Servizi computabili o riscattabili, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza.
Per quanto riguarda gli adempimenti da effettuare per la tipologia in esame valgono le medesime considerazioni indicate nei punti A 1) e A2) sia per quanto concerne l'onere contributivo a carico del dipendente sia per la contribuzione rimborsabile dall'INPS.

D) Per quanto riguarda i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione adottati dalle Amministrazioni statali per dipendenti che, successivamente all'accettazione dell'onere in forma rateale, siano transitati alle dipendenze di un Ente iscritto ad una delle altre gestioni pensionistiche INPDAP (CPDEL, CPS, CPI, CPUG), ciascuna Sede provinciale curerà la gestione delle singole partite anche in base agli elenchi analitici dei singoli versamenti sul c/c. postale succitato, tenendo presente che il versamento delle trattenute mensilmente operate dall'Ente di appartenenza deve essere effettuato entro il mese successivo. Anche per tale tipologia le imputazioni ai rispettivi capitoli del bilancio della Cassa Trattamenti Pensioni Statali e le registrazioni contabili in SAP saranno curate dalle competenti Sedi.
Si unisce, altresì, un prospetto indicativo dei vari capitoli di bilancio da utilizzare per le varie imputazioni, in entrata ed in uscita, dei provvedimenti riguardati dall'informativa.
Si informa che, poiché i capitoli di riferimento sono sprovvisti per l'esercizio 2000 di valori finanziari, si provvederà ad integrare il capitolo da utilizzare facendone specifica richiesta alla Direzione Centrale delle Prestazioni Previdenziali e di Ragioneria.
Si ritiene infine opportuno precisare che la Sede INPDAP " territorialmente competente" alla trattazione dei provvedimenti suindicati deve intendersi l'Ufficio dell'INPDAP della provincia dell'ultima Sede di servizio dell'iscritto.
Considerate le innovazioni che sulle procedure previste dalla circolare n. 17 del 15/03/2000 vengono apportate con la presente informativa, si rappresenta la necessità che le Sedi, ciascuna nell'ambito della propria competenza territoriale, informino tempestivamente le coesistenti Amministrazioni Statali, fornendo alle stesse il necessario supporto di natura tecnico - amministrativa.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Luigi Marchione

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Antonio Carta

 
Su ] Cessazioni dal 1/9/2004 ] D.M. cessazioni dal 1/9/2004 ] Precisazioni ] Pensione & part-time ] Cessazioni dal 1/9/2002 ] Cessazioni dal 1/9/2002 ] Cessazioni dal 1/9/2001 ] Semplificazione cessazioni ] Situazioni di esubero ] Cessazioni ATA exEELL ] Semplificazione pensione ] [ Trattamenti di quiescenza ] Finestra "Dini" ] Termini 2000/2001 ] Prosecuzione ] Revoca dimissioni ]
[Home Page] [Torna all'inizio della pagina]