OGGETTO: Disciplina
dei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000 –
Ulteriori chiarimenti.
SOMMARIO: Ulteriori
chiarimenti su alcuni aspetti della nuova disciplina dei lavori
socialmente utili illustrata con circ.
n. 106 del 2 giugno 2000.
Si fa seguito alla
circolare n. 106 del 2 giugno u.s., contenente le istruzioni applicative
delle nuove disposizioni sui lavori
socialmente utili introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, per fornire ulteriori chiarimenti che tengono
conto anche di quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale con nota n. 2251/06.14
del 4 agosto u.s.
Come è stato già
precisato al punto 3 della suddetta circolare n. 106, dall’1.5.2000
possono ancora svolgere prestazioni
in attività socialmente utili con diritto alla percezione dell’assegno
a carico del Fondo per l’occupazione soltanto
quei lavoratori che possono far valere almeno dodici mesi di impegno in
progetti di lavori socialmente utili o
di pubblica utilità e che alla data del 31.12.1999 erano ancora impegnati
in uno di tali progetti.
Con riferimento al
requisito dei dodici mesi di impegno si comunica che, secondo quanto
precisato dal Ministero del Lavoro
con la suddetta nota del 4 agosto, il predetto assegno può essere
corrisposto, oltre che ai lavoratori che
abbiano interamente maturato il requisito stesso in progetti a carico del
Fondo per l’occupazione, anche a quelli
che "siano stati impegnati in progetti LSU finanziati, in una prima
fase, con risorse degli Enti promotori o gestori,
e che, nell’ultimo semestre del 1999, siano stati assunti in carico dal
Fondo per l’occupazione, sempreché abbiano
maturato 12 mesi di permanenza nelle predette attività nel biennio
1.1.1998/31.12.1999".
Per ciò che concerne
invece la possibilità di fruire degli altri benefici previsti dalla
disciplina transitoria LSU di cui all’articolo
12 del decreto legislativo n. 468/1997, al decreto interministeriale 21
maggio 1998 e agli articoli 6, 7 e 10
del decreto legislativo n. 81/2000 (pensionamento anticipato e concessione
degli incentivi previsti per lo svuotamento
del bacino LSU), si precisa che il requisito di dodici mesi di permanenza
in progetti approvati dalle CRI è da
considerarsi acquisito anche dai lavoratori che abbiano conseguito tale
periodo minimo di impegno unicamente
in progetti finanziati con risorse degli Enti promotori o gestori dei
progetti stessi.
Ai fini del
conseguimento del predetto requisito di dodici mesi si precisa che un
periodo di impegno, all’interno dello
stesso mese, superiore a 15 giorni si computa come un mese intero, sempre
che il relativo recupero sia stato al
più tardi effettuato entro il 31.12.1999.
Per quanto riguarda la
computabilità o meno, ai fini del conseguimento del requisito dei dodici
mesi in parola, dei periodi di
sospensione dell’attività individuale si comunica che, con la stessa
nota del 4 agosto, il Ministero del Lavoro
ha precisato che i periodi di sospensione dalle attività progettuali di
LSU per maternità, malattia o infortunio,
nonché quelli per avviamento al lavoro a tempo pieno e determinato,
possono essere considerati utili ai fini
del conseguimento del "requisito della transitorietà" (dodici
mesi di impegno in attività progettuali) richiesto tanto per
la prosecuzione dopo il 30.4.2000 dell’attività di lavoro socialmente
utile con diritto all’assegno a carico del Fondo
per l’occupazione, quanto per la concessione delle specifiche
agevolazioni finalizzate alla ricollocazione lavorativa
o al pensionamento anticipato. Le sospensioni per avviamento al lavoro a
tempo pieno e determinato debbono
essere state debitamente autorizzate dagli Enti gestori dei relativi
progetti, con conseguente permanenza di
assegnazione dei lavoratori interessati ai progetti medesimi. Ovviamente,
non possono essere considerati utili ai fini
in questione gli archi temporali successivi al 31.12.1999.
Si precisa, inoltre,
che qualora le suddette sospensioni riguardino progetti in corso alla
stessa data del 31.12.1999 le
sospensioni stesse non fanno venir meno il possesso da parte del
lavoratore dell’altro requisito soggettivo (impegno
in un progetto a carico del Fondo per l’occupazione alla data del
31.12.1999) richiesto ai fini del diritto alla
fruizione, dall’1.5.2000 in poi, dell’assegno di utilizzo per
prestazioni in attività socialmente utili a carico del
Fondo in parola, sempre che al termine del periodo di sospensione
l’interessato abbia regolarmente ripreso l’attività
progettuale.
Con la stessa nota
ministeriale del 4 agosto è stato altresì precisato che, "ai fini
del proseguimento delle attività socialmente
utili di cui al decreto legislativo n. 81/2000, devono considerarsi
progetti in corso alla data del 31.12.1999
anche quelli le cui attività erano a tale ultima data temporaneamente
sospese per ritardi di ordine procedurale
nell’assunzione delle delibere di proroga del progetto da parte della
CRI, o nell’avviamento delle stesse
attività progettuali". Non deve naturalmente trattarsi di progetti
rinnovati o approvati per la prima volta, bensì soltanto
di progetti prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere a) e
c), del decreto legislativo n. 468/1967,
dell’articolo 45, comma 6, della legge n. 144/1999, ovvero
dell’articolo 1 del decreto legge n. 390/1999
e la relativa certificazione dovrà essere acquisita presso la competente
Direzione Regionale del Lavoro.
Qualora negli elenchi
nominativi trasmessi all’INPS dagli Enti utilizzatori unitamente alle
delibere di prosecuzione delle
attività socialmente utili siano stati inseriti anche lavoratori che non
risultino in possesso di uno dei requisiti soggettivi
di cui sopra o che comunque non abbiano titolo all’assegno ASU sulla
base di quanto precisato nella citata
circolare n. 106/2000 e di quanto chiarito con la presente circolare, dovrà
essere inviata apposita comunicazione
agli Enti stessi e ai lavoratori interessati dei motivi del mancato
pagamento specificando il requisito mancante.
Sempre con la citata
nota del 4 agosto il Ministero del Lavoro ha ribadito che sono da
considerare destinatari della disciplina
transitoria prevista per lo svuotamento del bacino LSU (pensionamento
anticipato e incentivi) anche i lavoratori
che in costanza di fruizione di trattamenti previdenziali abbiano maturato
dodici mesi di permanenza in progetti
LSU/LPU approvati dalle CRI ai sensi del decreto legge n. 510/1996,
convertito dalla legge n. 608/1996, nonché
ai sensi del decreto legislativo n. 468/1997 e secondo la tipologia di cui
alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1,
comma 2, dello stesso decreto.
Per ciò che concerne
il trattamento da corrispondere ai lavoratori che per la prosecuzione
delle attività LSU fino al termine
del relativo progetto e, comunque, non oltre il 30.4.2000, hanno potuto
beneficiare di proroga del trattamento
previdenziale ai sensi dell’articolo 45, comma 10, della legge n.
144/1999 (v. circolare n. 75 del 7.4.2000),
si fa riserva di fornire successive istruzioni.
Si precisa, infine, che
i lavoratori socialmente utili cui sia stata concessa la pensione
anticipata di anzianità o di vecchiaia
– dovendosi considerare non più applicabile quella parte del comma 2
dell’articolo 2 del decreto interministeriale
21.5.1998 che disponeva che tali lavoratori potevano essere utilizzati nei
Comuni di residenza in attività LSU
– non sono più utilizzabili nelle attività in parola né ai sensi del
decreto legislativo n. 81/2000, né per chiamata
diretta ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 468/1997. Ciò
sia in considerazione del fatto che il citato
decreto 81/2000 ha stabilito un esplicito divieto di utilizzo in attività
socialmente utili di tutti i lavoratori di cui trattasi,
sia del fatto che agli stessi lavoratori viene ora comunque garantito un
trattamento pensionistico di importo non
inferiore a quello dell’assegno ASU pari a lire 860.710 mensili.
Ove peraltro tali
lavoratori – che ormai non sono più tenuti a svolgere le attività in
questione – dovessero comunque
svolgere ulteriore attività lavorativa, troverebbero applicazione anche
nei loro confronti le ordinarie disposizioni
di legge riguardanti la generalità dei lavoratori pensionati, ivi
comprese quelle relative alle collaborazioni coordinate
e continuative.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |