Il Ministero della Pubblica
Istruzione e i Sindacati nazionali della scuola, CGIL, CISL, UIL e SNALS,
a seguito del trasferimento del personale
ATA , dagli Enti Locali allo Stato, effettuato ai sensi dell’art.8 della
legge 3/5/1999, n. 124, per garantire, a livello nazionale, uniformità
della gestione effettuata e di assicurare omogeneità ai servizi
scolastici, sia a quelli trasferiti che a quelli misti, parte dei quali
rimane di competenza degli Enti Locali, convengono sulle seguenti modalità
di applicazione delle disposizioni già impartite in materia dal Ministero
della Pubblica Istruzione.
Le parti firmatarie della presente intesa verificheranno, a livello
centrale e periferico, l’applicazione delle procedure concordate. Tali
procedure saranno tradotte in analoghe intese a livello provinciale ai
sensi dell’art. 5 del CCNL della Scuola.
1) APPLICAZIONE DEL CCNL-COMPARTO SCUOLA
AL PERSONALE TRASFERITO
Al personale ATA trasferito dagli Enti Locali allo Stato a far data dal
1-1-2000 si applicano le disposizioni normative e contrattuali di natura
giuridica ed economica riferite al CCNL-della Scuola e al CCNI.
2) FUNZIONI MISTE- CONVENZIONI CON GLI
EE.LL. PER LA RELATIVA GESTIONE
Lo svolgimento dei servizi già di competenza degli Enti Locali, non
trasferiti allo Stato, deve essere attuato in regime di convenzione dalle
scuole, nel rispetto delle disponibilità finanziarie, in coerenza alla
quantità e agli standard precedentemente garantiti dagli Enti.
Limitatamente all’anno scolastico 1999/2000, nelle scuole interessate,
le cosiddette "funzioni miste" - necessarie a garantire la
qualità complessiva dei servizi che permangono di competenza degli Enti
locali (ad esempio assistenza scolastica in genere: pre/post - scuola,
assistenza sugli scuola-bus, servizi di mensa, ivi compreso lo "scodellamento"
ecc.) - potranno essere svolte, quali attività aggiuntive, in via
prioritaria, dal personale ATA., già dipendente degli Enti locali.
Al fine di salvaguardare comunque la continuità dei citati servizi, le
predette attività potranno essere assunte nel P.O.F. dell’istituzione
scolastica previa delibera del Consiglio di circolo o d’istituto sulla
base della convenzione stipulata con il competente Ente Locale.
Ai fini in parola, come peraltro già previsto nelle apposite istruzioni
ministeriali, i Provveditori agli studi cureranno ogni opportuna forma di
coordinamento per la definizione di convenzioni fra gli Enti locali
interessati e le singole scuole, fornendo possibili schemi di convenzione
in cui siano indicate:
- - le attività interessate che
permangono di competenza degli Enti Locali;
- - la quantità della relativa
prestazione;
- - la durata complessiva della
prestazione;
- - il richiamo alle disposizioni del
CCNL della Scuola e del CCNI in materia di orario, di organizzazione
del lavoro, di prestazioni aggiuntive;
- - le risorse messe a disposizione
dall’Ente locale per retribuire le attività di loro competenza;
- - la precisazione che le attività di
spettanza degli EE.LL. vengono svolte una volta acquisita la
necessaria documentazione di pertinenza degli Enti stessi, cui compete
assicurare il rispetto della normativa vigente in materia (ad es. lo
svolgimento delle procedure per le prescritte autorizzazioni sanitarie
e delle garanzie assicurative di responsabilità civile relative anche
ai singoli operatori);
- - la compatibilità dei servizi
aggiuntivi con la preminente funzione della scuola;
- - la esplicita dichiarazione che lo
svolgimento delle funzioni miste è limitato al corrente anno
scolastico 1999/2000:
- - l’impegno degli Enti Locali a
garantire la fruizione dei pasti da parte degli operatori che svolgono
effettivo servizio di supporto ai servizi di mensa.
Le funzioni miste in argomento, attivate
di norma a seguito di convenzione, vanno prioritariamente attribuite al
personale che ne faccia richiesta. Tuttavia, al fine di assicurare la
continuità dei servizi per l’anno scolastico in corso, l’espletamento
delle predette attività potrà essere assicurato da altri operatori
disponibili, anche se diversi da quelli che già svolgevano le citate
funzioni miste nella medesima scuola.
Per le modalità di attribuzione dell’incarico riguardante le funzioni
miste nonché per la relative retribuzioni minime costituiranno utile
riferimento il contratto nazionale ed il contratto integrativo della
Scuola.
3) COPERTURA DEI POSTI VACANTI E
SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE
Le parti convengono che per garantire il servizio ATA nelle istituzioni
scolastiche cui precedentemente provvedevano gli enti locali, le nomine ,
da parte dei Provveditori agli studi, verranno conferite, rispetto ai vari
profili professionali, nel numero previsto dall’organico determinato
dall’Ente locale o, rispetto al numero massimo di operatori a qualunque
titolo fornito dall’Ente nel periodo 25/5- 31/12/1999, anche con
prestazioni di lavoro straordinario.
Preso atto delle diramate istruzioni che autorizzano l’immediata
sostituzione dell’unico operatore che si assenti temporaneamente dal
servizio anche per un periodo inferiore ai 30 giorni, le parti convengono
che esse si debbano riferire a ciascun turno di servizio. Inoltre,
limitatamente ai plessi scolastici delle scuole Elementari e Materne, ove
sia strettamente necessario - a seguito di particolari e motivate esigenze
di servizio - potranno essere conferite, in via eccezionale e transitoria
supplenze brevi di personale ausiliario, per periodo di assenze inferiori
a 30 giorni, solo dopo che si sia verificata l’impossibilità di coprire
le predette assenze. A tale riguardo vanno espletate le procedure previste
dall’art. 6 del C.C.N.L. 26\5\1999.
Restano ferme le intese già sottoscritte a livello provinciale e le
convenzioni già stipulate se di miglior favore.
In sede di intese a livello provinciale
con le organizzazioni sindacali ai sensi del CCNL della Scuola verrà
posta ogni cura per il coinvolgimento delle rappresentanze locali dell’ANCI
e dell’UPI.
DELEGAZIONE DI PARTE
PUBBLICA
OO.SS.: C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - S.N.A.L.S. |