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Art.1 - Costituzione
1. In applicazione dell’art.76 del
D.L.vo 30/7/1999 n. 300 sono costituiti gli Istituti regionali di ricerca
educativa (IRRE) con sede nei capoluoghi di regione.
2. Gli Istituti regionali di ricerca educativa sono enti strumentali del
Ministero della Pubblica Istruzione, sono dotati di personalità giuridica
e di autonomia amministrativa e contabile.
3. Gli Istituti sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della
Pubblica Istruzione.
4. Gli Istituti regionali possono articolarsi a livello sub regionale in
relazione alla costituzione di reti territoriali in corrispondenza a
centri per la formazione e la documentazione a sostegno delle scuole
autonome.
Art.2 - Finalità
1. Gli Istituti svolgono attività di
ricerca nell’ambito pedagogico didattico e della formazione del
personale della scuola.
2. Gli Istituti operano in
coordinamento con l’Istituto nazionale di documentazione
dell’innovazione e la ricerca educativa, con l’Istituto nazionale per
la valutazione del sistema dell’istruzione, con le Università e con
tutti quegli Enti, pubblici o privati, che perseguono le medesime finalità.
3. Gli Istituti svolgono funzioni di supporto agli Uffici
dell’Amministrazione, alle Istituzioni scolastiche autonome, alle reti e
consorzi di scuole, ai sensi dell’art. 21, comma 10 della Legge n. 59,
15 Marzo 1997.
4. Gli Istituti, nel quadro delle iniziative ed in stretto collegamento e
collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale ed in raccordo con il
sistema delle autonomie locali e regionali, sulla base delle
individuazioni e dei bisogni delle istituzioni scolastiche finalizzano i
propri interventi al perseguimento degli obiettivi ed allo sviluppo
complessivo del Sistema Formativo.
Art.3 - Consiglio di
amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto, nominato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, è costituito da sette membri. Fanno parte del Consiglio di
Amministrazione un rappresentante del Direttore scolastico regionale, un
rappresentante dell’Assessore regionale alle politiche scolastiche e
educative della Regione di afferenza, due membri in rappresentanza
dell’Università, di norma della Regione, scelti dal Ministero della
Pubblica Istruzione sulla base della designazione del doppio dei
componenti da parte del Consiglio Universitario Nazionale e tre componenti
eletti/designati dal personale degli Istituti scolastici autonomi della
regione, sulla base di appositi elenchi regionali di aspiranti corredati
dalla indicazione dei titoli e delle esperienze professionali maturate.
2. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente tra i cinque
membri non delegati.
3. Il Consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni ed è
riconfermabile per un quadriennio successivo.
4. Il Consiglio di Amministrazione entro tre mesi dal suo insediamento
delibera il regolamento interno dell’Istituto.
5. In attuazione delle finalità istituzionali, il Consiglio di
amministrazione approva annualmente il programma dell’Istituto con
riferimento alle priorità strategiche di cui all’art. 2 del presente
regolamento, in consonanza con gli Istituti nazionali per la
documentazione, la ricerca e la valutazione e considerati i bisogni e le
istanze delle scuole autonome regionali.
6. Il CdA approva il bilancio di previsione, le eventuali relative
variazioni che si rendessero necessarie e il Conto consuntivo
dell’Istituto.
7. Il CdA fornisce al Direttore gli indirizzi generali, gli obiettivi e le
risorse per la realizzazione dei programmi. Definisce i sistemi e i
meccanismi di valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore stesso.
Verifica anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica
gestione delle risorse, l’imparzialità e il buon andamento
dell’azione amministrativa, sentito il Comitato di cui al successivo
art. 9.
8. Il CdA nomina la commissione per il reclutamento del personale. 9. Alle
sedute del CdA partecipa senza diritto di voto il Direttore
dell’Istituto.
Art.4 - Il Presidente
1. Il Presidente è titolare della
rappresentanza dell’Istituto a tutti gli effetti.
2. Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l’ordine del
giorno e ne presiede i lavori.
3. Rappresenta l’Istituto nei rapporti interistituzionali sia sul piano
locale che su quello nazionale e internazionale
4. Può deliberare su materie di particolare urgenza o comunque definite
dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di
quest’ultimo.
5. E’ membro di diritto della Conferenza dei Presidenti di cui al
successivo art.7, comma 1, e può farsi sostituire da altro membro del
Consiglio di Amministrazione da lui scelto.
Art. 5 - Il Direttore
1. Il CdA conferisce l’incarico di
Direttore dell’Istituto a persona individuata al di fuori dei propri
membri, dotata delle specifiche competenze, proveniente
dall’Amministrazione Pubblica o da qualificate esperienze svolte in
settori esterni alle Pubbliche Amministrazioni in base a criteri fissati
in via preventiva ai sensi dell’ art. 19 del D.L.vo 29/93.
2. Al Direttore spetta per la durata
dell’incarico, l’inquadramento a livello di dirigenza.
3. L’incarico ha la durata di 4 anni ed è rinnovabile.
4. Al Direttore compete l’esecuzione dei piani programmatici deliberati
dal Consiglio di Amministrazione, la responsabilità dell’allocazione
ottimale delle risorse, la gestione del personale.
5. Il direttore è responsabile dei risultati di gestione realizzati nei
confronti del Consiglio di Amministrazione.
Art. 6 - Comitato Tecnico
scientifico
1. Il CdA nomina un comitato Tecnico
Scientifico per le attività dell’Istituto, scegliendone i membri tra il
personalità del mondo della scuola, dell’Università e della cultura
con particolari e comprovate competenze in merito a politica scolastica e
culturale ed alle discipline della Ricerca Educativa. Tale Comitato, in
cui va comunque assicurata la presenza di personale tecnico, può essere
nominato o per l’intero quadriennio oppure in funzione dei singoli
progetti.
2. Il Comitato tecnico scientifico esprime pareri di validazione,
valutazione e consulenza scientifica sui progetti che costituiscono il
piano di attività annuale e pluriennale dell’Istituto.
Art. 7 - Coordinamento
nazionale
1. Al fine di assicurare strategie
unitarie di intervento a livello nazionale e riconoscere l’autonomia dei
raccordi individuati a livello regionale in relazione alle specificità
territoriali, è istituita una Conferenza nazionale dei Presidenti degli
Istituti nazionali, regionali e delle province autonome, presieduta dal
Ministro che annualmente definisce gli obiettivi e, almeno semestralmente,
verifica gli esiti conseguiti e le integrazioni di intervento che si
rendessero necessarie.
2. Per raccordare e unificare gli impegni operativi relativi alla
realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente, gli Istituti
realizzano un coordinamento nazionale permanente, al fine di valorizzare
le risorse disponibili a livello di sistema, valorizzando le specificità
e le competenze presenti in ciascuna regione.
3. Alla Conferenza e al coordinamento partecipano i Direttori degli
Istituti.
4. Gli Istituti, ai fini di una migliore utilizzazione delle risorse
finanziarie ed umane, e per la realizzazione operativa di programmi
comuni, possono costituirsi in consorzio.
Art. 8 - Organi di
controllo della gestione amministrativo contabile
1. L’organo di controllo della gestione
amministrativo contabile è costituito da tre membri, scelti
rispettivamente tra il personale dirigente del MPI, del Ministero del
Tesoro e della Regione di afferenza.
Art. 9 - Comitato di
Valutazione
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina
un Comitato per la Valutazione composto da tre membri, scelti tra esperti
in tecniche di valutazione, esterni all’Istituto. Esso sottopone
annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione analitica in
merito alla efficacia e all’efficienza dell’Istituto nella
realizzazione degli obiettivi determinati dal CdA, proponendo piani di
miglioramento volti all’ottimizzazione delle risorse. Il Comitato per la
propria attività si avvale del Direttore dell’IRRE.
Art. 10 - Compensi agli
organi degli Istituti
1. Il compenso da corrispondere ai
componenti degli organi degli Istituti, compreso il Direttore, è
determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica e con
il Ministro della funzione pubblica.
Art. 11 - Organizzazione e
strutture degli Istituti
1. L’organizzazione degli IRRE si
articola in comparti relativi alle funzioni: amministrative, tecniche, per
i servizi informatici e telematici, ausiliarie. Il comparto tecnico si
articola in aree e/o dipartimenti coerenti con le finalità e gli scopi
dell’attività degli Istituti di cui all’art. 2. La definizione di
tali articolazioni è demandata al Regolamento interno di cui all’art.
3, comma 4.
2. Sulla base di tale articolazione, le unità di personale da assegnarsi
ai singoli comparti sono individuati dalla allegata tabella A del presente
regolamento.
3. In ogni Istituto è istituita la Conferenza del personale
amministrativo e la Conferenza del personale tecnico; quest’ultima ha il
compito di contribuire alla elaborazione e realizzazione-valutazione dei
Piani di attività annuali e pluriennali.
La due Conferenze, che possono riunirsi anche collegialmente, avranno uno
o più momenti annuali coordinati dal Direttore e dal Presidente al fine
di valutare lo stato complessivo ed il livello di avanzamento dei
progetti. Tali incontri hanno anche lo scopo di confrontare il patrimonio
di conoscenze acquisite e di esperienze dei diversi gruppi di ricerca.
4. Per il comparto tecnico di cui al
comma 1 del presente articolo, il CdA, su proposta del Direttore e sentita
la Conferenza dei Tecnici individua tra il personale dell’Istituto e nel
rispetto di criteri di professionalità nelle specifiche materie i
coordinatori di ciascuna area e/o dipartimento, cui conferire compiti di
organizzazione e coordinamento per la realizzazione degli obiettivi da
conseguire in forma coordinata e ferme restando le responsabilità di
gestione assegnate al Direttore dell’Istituto.
5. Il CdA sulla scorta delle relazioni del Direttore, valuta le attività
dei coordinatori e, biennalmente, assegna i compiti di responsabilità.
Art. 12 - Dotazione
organica del personale
1. La dotazione organica di ciascun
Istituto regionale è definito in rispondenza a quanto previsto dalla
tabella A allegata al presente regolamento.
2. Gli Istituti si avvalgono di personale amministrativo, dei servizi
informatici e telematici e ausiliario proveniente dai ruoli amministrativi
delle Istituzioni scolastiche, del Ministero della P.I e del Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica.
3. Il personale assegnato al comparto tecnico è individuato nell’ambito
del comparto scuola e, per particolari esigenze funzionali, anche nel
comparto funzione pubblica.
4. Il personale degli IRRE, ai fini contrattuali, è compreso nel comparto
(della ricerca) di cui al DPR 68/1986 e successive modifiche, tenendo
conto dei diritti acquisiti.
5. Il CdA può avvalersi di collaborazioni professionali tecniche,
scientifiche e amministrative a tempo determinato in relazione a
specifiche necessità o su proposta motivata del Direttore. Gli
affidamenti sono conferiti mediante incarico a termine negli ambiti della
ricerca o delle prestazioni tecnico – specialistiche necessarie. I
contratti di prestazione d’opera vengono affidati dal CdA in relazione a
competenze individuate.
Art.13 - Personale
assegnato in comando
1. Gli Istituti possono avvalersi di
personale tecnico assegnato per comando per un tempo non superiore a tre
anni e per un contingente non superiore al 50/% del personale in organico
degli Istituti di cui al comma 1 dell’articolo 12 del presente
regolamento. I comandi non sono rinnovabili e possono essere differenziati
di anno in anno per contingente e durata, fermo restando il limite
previsto.
2. Annualmente il ministero della Pubblica Istruzione, su proposta dei CdA
degli Istituti, determina il contingente di comandi da assegnare per
ciascun istituto regionale.
3. I comandi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo sono disposti dal
Ministro su proposta del CdA sulla base di titoli e colloquio con gli
aspiranti, e delle specifiche necessità derivanti dal piano di attività
dell’Istituto.
Art. 14 - Reclutamento del
personale
1. Il personale degli organici degli
Istituti di cui all’art. 12 viene assegnato mediante concorso per titoli
e colloquio. I punteggi sono assegnati al 50% in considerazione dei titoli
presentati e per il 50% al colloquio.
2. Il CdA determina la composizione della commissione formata da cinque
membri con adeguata competenza acquisita nel settore e indice i singoli
concorsi. Il Direttore fa parte di diritto della commissione.
Art. 15 - Finanziamenti e
gestione amministrativo contabile
1. Per la realizzazione del proprio piano
di attività, gli Istituti si avvalgono dei finanziamenti provenienti da
- Il fondo di dotazione che corrisponde
alle funzioni "sistemiche" nazionali
- Il MPI provvede al finanziamento del
fondo di dotazione, di cui al punto primo del comma 1, anche per le
Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome, in misura da
concordare con le stesse, nel rispetto degli Statuti e delle relative
norme di attuazione.
- Il fondo provenienti dall’Ente
regione e dagli enti territoriali che corrispondono a progetti
relativi alle specificità del sistema di istruzione locale.
- I fondi internazionali, provenienti
dalla partecipazione a progetti della Comunità europea
- I fondi provenienti dalle scuole
stesse, per servizi prestati sulla base della autonome esigenze
espresse dalle istituzioni scolastiche, in merito alle attività di
ricerca e sviluppo, di formazione in servizio, di documentazione
dell’attività didattica e di sperimentazione.
- Altri fondi.
2. Il regolamento contabile e finanziario
sarà determinato con specifico provvedimento, sulla base delle
indicazioni della Legge 59/97, del DL N. 297/97 e delle specificità delle
funzioni e dell’attività degli Istituti.
Art.16 - Norme transitorie
1. Gli attuali Consigli direttivi degli
IRRSAE sono sciolti con l’entrata in vigore del nuovo regolamento. I
Presidenti assumono la funzione di Commissari Straordinari sino
all’insediamento del nuovo C.d.A. Al fine di assicurare la continuità
organizzativa e gestionale degli Istituti e in prima applicazione del
presente Regolamento, l’incarico di Direttore è attribuito, per un
biennio, al Segretario Generale in servizio, fatta salva diversa
determinazione da parte del C.d.A.
2. Il personale attualmente comandato presso gli IRRSAE permane, a
richiesta, nella posizione acquisita fino a cessazione degli effetti del
concorso attraverso il quale ha ottenuto il comando e comunque fino
all’entrata in funzione del presente Regolamento.
3. Il CdA, in prima applicazione del nuovo assetto degli Istituti,
determina un primo contingente di personale da inquadrare secondo le
modalità previste nell’art. 12 e 13 del presente regolamento, per una
quota non superiore al 50% di quanto previsto nella tabella A di cui
all’art. 11, comma 4.
Il personale attualmente comandato presso gli IRRSAE può concorrere al
nuovo inquadramento, previo accertamento, da parte di una apposita
commissione nominata dal CdA, dei titoli, delle qualità professionali e
delle esperienze maturate nell’attività pregressa. Il Direttore fa
parte di diritto di detta Commissione. |