Articolo 1. (Sistema educativo di istruzione e di formazione).
1. Il sistema educativo di istruzione e
di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle
differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra
scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La
Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati
livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le
competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte
personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola
dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola
di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola
secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le
modalità della legge n. 196 del 1997 e della legge n.144 del 1999.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo
anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui
all'articolo 68 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel
rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento
dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e
formazione, fermo restando la responsabilità delle istituzioni
scolastiche.
Articolo 2. (Scuola dell'infanzia).
1. La scuola dell'infanzia, di durata
triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e
sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei
anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività,
apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle
opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo dei
genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di
cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età
compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola
dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso
dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
Articolo 3. (Disposizioni relative
alla scuola di base).
1. La scuola di base ha la durata di
sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e
articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda
da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro al ciclo dell'istruzione
secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo
mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole
discipline, persegue le seguenti finalità:
- a) acquisizione e sviluppo delle
conoscenze e delle abilità di base;
- b) apprendimento di nuovi mezzi
espressivi;
- c) potenziamento delle capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
- d) educazione ai principi fondamentali
della convivenza civile;
- e) consolidamento dei saperi di base,
anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica
della realtà contemporanea;
- f) sviluppo delle competenze e delle
capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla
pari dignità delle opzioni culturali successive.
3. Le articolazioni interne dalla scuola
di base sono definite a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve
emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la
successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
Articolo 4. (Disposizioni relative
alla scuola secondaria).
1. La scuola secondaria ha la durata di
cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica,
tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di
consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze
acquisite nel ciclo primario, sostenere e incoraggiare le attitudini e le
vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e
civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di
responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate
all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria
ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in
indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione
secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di «licei».
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo
curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro
anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite
iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei
piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono
realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare
gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali,
produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche
in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione
professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro
tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3
dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso
didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere
realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento
nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno
inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con IFTS e università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria,
annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può
essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro
o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza
positiva di segmenti della formazione professionale comporta
l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al
sistema dell'istruzione. 8. Al termine della scuola secondaria, gli
studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997,
n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.
Articolo 4-bis. (Formazione superiore
non universitaria e educazione degli adulti).
1. L'istruzione e formazione tecnica
superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.
Articolo 5. (Attuazione progressiva
dei nuovi cicli).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un
programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere
adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una
deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole
parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne
dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati
rispetto agli obiettivi compresa la valutazione degli eventuali maggiori
oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Esso comprende,
tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale
docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche
professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i
criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità
tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte
delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la
riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e della scuola
secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle
lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per
l'adeguamento delle infrastrutture.
2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione
della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi
oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico
provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari
occorrenti per la relativa copertura.
2-bis. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della
riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma
di cui al comma 1 anche ai fini dell'istituzione di periodi sabbatici
volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al
comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del
programma.
3. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal
Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua
entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal
Ministro della pubblica istruzione.
4. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme
generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità
agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al
comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di
regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunziano sulla loro conformità agli indirizzi
deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle
norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al
nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, concernente la
definizione dei curricoli, si provvede con le modalità di cui
all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297
del 1994.
5. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori
di appartenenza, ha diritto al mantenimento della sede fino alla sua
definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria
delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di
ciascuno.
6. I titoli universitari ed i curricoli richiesti per il reclutamento
degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a
quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica adottato
sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di
deliberazione di cui al comma 1.
ORDINI
DEL GIORNO APPROVATI DAL SENATO (Seduta del 27.01.2000)
1
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 4216, premesso che:
il comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica
ed Esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede»
sancisce che la Repubblica italiana riconosce il valore della cultura
religiosa e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio
storico italiano
impegna il Governo:
a emanare norme attuative della riforma della scuola che non risultino in
contrasto con questo principio.
2
Il Senato, in sede di esame del
disegno di legge n. 4216, recante le norme quadro per il riordino dei
cicli di istruzione, considerato:
a) che nel disegno di legge il passaggio dalla scuola di base (di cui
all'articolo 3) alla scuola secondaria (di cui all'articolo 4) appare
segnato da netta cesura;
b) che nella formulazione del testo (articolo 4, commi 2 e 3) la
possibilità di passaggio da un'area all'altra e, nell'ambito di ciascuna
area, da un indirizzo all'altro fra le aree e gli indirizzi in cui si
articola la scuola secondaria risulterebbe assai limitata e in
contraddizione con l'indicata necessità di un avvio fortemente
caratterizzato alle aree del triennio;
c) che la funzione di un biennio unitario dovrebbe essere delineata anche
nella prospettiva dell'elevamento dell'obbligo a sedici anni e come
cerniera fra la scuola di base e il triennio della scuola secondaria,
anche ai fini di un più preciso orientamento per le scelte successive di
studio, senza peraltro dar luogo ad un biennio unico e indistinto,
impegna il Governo:
a definire, nella redazione del programma quinquennale di progressiva
attuazione della riforma previsto dall'articolo 6, comma 1, un quadro
curricolare del biennio che realizzi una equilibrata ripartizione tra
discipline comuni a tutte le aree ed indirizzi e discipline specificamente
ed adeguatamente propedeutiche ai trienni successivi; impegna altresì il
Governo: a predisporre aree concorsuali specifiche per l'insegnamento
delle discipline presenti nei trienni delle scuole secondarie superiori.
(Riferito all'articolo 4)
3
Il Senato, considerato:
che con la legge n. 9 del 20 gennaio 1999 sull'elevamento dell'obbligo
scolastico, si prevede un obbligo all'istruzione di durata
decennale;
che tale arco temporale corrisponde alla fondamentale esigenza di elevare
il livello di formazione medio dei giovani al fine di fornire loro gli
indispensabili strumenti di base per leggere, comprendere, assumere
criticamente la realtà;
che alla fondamentale esigenza di rendere più rispondente la scuola alla
realtà del mondo del lavoro ed alle aspettative dei giovani per il loro
futuro lavorativo, non si corrisponde con le scelte di avviamento precoce
al lavoro;
che l'attuale legge sulla riforma dei cicli prevede un obbligo
all'istruzione novennale e non decennale; che il regolamento attuativo
della legge n. 9 prevede che: «le istituzioni scolastiche, titolari
dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione al fine di
potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a
conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di
istruzione a quello della formazione professionale – progettano e
realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore,
interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di
formazione professionale riconosciuti»,
impegna il Governo:
a far sì che negli strumenti attuativi della legge sulla riforma dei
cicli le attività ivi previste in forme collaborative con la formazione
professionale nell'ultimo anno dell'obbligo scolastico, siano finalizzate
all'orientamento.
4
Il Senato, preso atto
dell'ampio dibattito politico, favorito anche dall'iniziativa del Ministro
della Pubblica Istruzione nell'ambito europeo, volto a considerare la
nuova prospettiva culturale del riordino dei cicli in relazione alla
ristrutturazione dei curricoli, dei contenuti e dei metodi nella scuola di
ogni fascia di età, in stretta correlazione alla competenza professionale
dei docenti,
impegna il Governo:
a porre i docenti e le loro rappresentanze culturali e professionali quale
punto di riferimento fondamentale nella costituzione delle commissioni per
la nuova struttura organizzativa e didattica del sapere per aree
tematiche; ad evitare ogni frattura tra tipologie scolastiche del ciclo
secondario, precisando che l'istruzione professionale dello Stato resti
nell'ambito degli indirizzi tecnici e tecnologici, con peculiari curricoli
efficaci ed efficienti e non subisca trasferimenti impropri nell'area
della formazione professionale di matrice regionale; a finalizzare
interamente i risparmi ottenuti nel primo decennio dell'entrata in vigore
della riforma ad investimenti per il miglioramento della qualità
dell'istruzione, per il rilancio della funzione docente nella scuola, per
l'ampliamento ed il sostenimento dei processi di eccellenza didattica e di
aggiornamento e perfezionamento professionale.
5
Il Senato, premesso
che è stata indetta la procedura finalizzata all'assegnazione del
trattamento economico accessorio di cui ai succitati articoli di lire
6.000.000 annue a 150.000 unità di personale docente, con almeno, 10 anni
di anzianità, a decorrere dal 1º gennaio 2001 mediante l'emanazione del
decreto ministeriale 23 dicembre 1999 in attuazione dell'articolo 29 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, integrato
dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro;
considerato
che il provvedimento in esame, all'articolo 6 introduce il principio del
riutilizzo dei risparmi al fine del pieno successo della riforma;
verificata
l'opportunità di incentivare una piena e completa attuazione dei nuovi
ordinamenti didattici, in via di imminente definizione;
ritenuta, altresì,
la necessità che le incentivazioni economiche previste per il personale
docente vadano attribuite anche in riferimento alla preparazione acquisita
a seguito di aggiornamento ed autoaggiornamento ed ai nuovi impegni che
governeranno sul personale della scuola, in conseguenza delle innovazioni
previste dal presente provvedimento,
impegna il Governo:
a dare puntuale corso alla copertura degli impegni finanziari collegati ad
una graduale e sistematica applicazione ed estensione
a tutto il personale docente di ruolo nella scuola del riconoscimento di
trattamento di sviluppo della professione e quindi della maggiorazione
retributiva accessoria di cui all'istituto normativo previsto
dal citato articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola.
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