CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1. - (Finalità)
1. La presente legge promuove un
equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione,
mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei
genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori
di handicap ;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione
dei congedi per la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la
promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Articolo 2. - (Campagne
informative)
1. Al fine di diffondere la conoscenza
delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietà
sociale é autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
CAPO II - CONGEDI
PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Articolo 3. - (Congedi dei
genitori)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, dopo il terzo comma é inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal
lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono
riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2
dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29
dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1º gennaio
2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1
dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad
un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, é sostituito dal seguente:
"Articolo 7. - 1. Nei primi otto
anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le
astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere
il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di
astenersi dal lavoro compete:
- a) alla madre lavoratrice, trascorso
il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo
comma, lettera c), della presente legge, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- c) qualora vi sia un solo genitore,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti
il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre
mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1 é elevato a sette
mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori di
cui al medesimo comma é conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore é
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore
di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresí, di
astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a
otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo
caso nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun
genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe
il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini
della fruizione del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il
lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni
per il medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni in materia di
contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei
relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore
aggiuntive rispetto a quelle previste dal primo comma del presente
articolo possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, é sostituito dal seguente:
"Articolo 15. - 1. Le lavoratrici
hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della
retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro
stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità é
comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma
1, ai lavoratori e alle lavoratrici é dovuta:
- a) fino al terzo anno di vita del
bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per
un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il
relativo periodo, entro il limite predetto, é coperto da
contribuzione figurativa;
- b) fuori dei casi di cui alla
lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino,
e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi
in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo é
coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore
retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo
dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva
la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto
ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le
modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per
malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, é dovuta:
- a) fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino, la contribuzione figurativa;
- b) successivamente al terzo anno di
vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura
contributiva calcolata con le modalità previste dal comma 2,
lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al
comma 2, lettera b), é determinato secondo i criteri previsti in
materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli
stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente
assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il
lavoratore é assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti
contributivi o di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo
trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal
lavoro, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere
esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare. Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai
servizi domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente
articolo, si applicano limitatamente al comma 1.
Articolo 4. - (Congedi per
eventi e cause particolari)
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in
caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un
parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione
anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro
diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere,
per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie
individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente
conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non é computato
nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può
procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli
eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività
lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri
per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo,
all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché
alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla
sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al
comma 1.
Articolo 5. - (Congedi per
la formazione)
1. Ferme restando le vigenti disposizioni
relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20
maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati,
che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa
azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto
di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad
undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato
al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di
studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o
finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva
il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non é
computabile nell'anzianità di servizio e non é cumulabile con le ferie,
con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità,
individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui
all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui
sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad
interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la
formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate
esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di
fruizione del congedo stesso, individuano le percentuali massime dei
lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di
differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano i
termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta
giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo
i criteri della prosecuzione volontaria.
Articolo 6. - (Congedi per
la formazione continua)
1. I lavoratori, occupati e non occupati,
hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco
della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo
Stato, le regioni e gli enti locali assicurano un'offerta formativa
articolata sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata
secondo le disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione.
L'offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e
riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La
formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero
essere predisposta dall'azienda, attraverso i piani formativi aziendali o
territoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto
previsto dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997, e successive
modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi di cui al presente
articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di
orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di
formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o
territoriali di cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso il
fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento
di attuazione del citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori
che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione
dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati
direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma é
riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la
predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 7. -
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto)
1. Oltre che nelle ipotesi di cui
all'articolo 2120, ottavo comma, del codice civile, il trattamento di fine
rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i
periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2,
della presente legge, e di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
L'anticipazione é corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al
mese che precede la data di inizio del congedo. Le medesime disposizioni
si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità
equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate,
spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono
prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma
4, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, un'anticipazione delle
prestazioni per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei
congedi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono
definite le modalità applicative delle disposizioni del comma 1 in
riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 8. -
(Prolungamento dell'età pensionabile)
1. I soggetti che usufruiscono dei
congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta,
prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in
deroga alle disposizioni concernenti l'età di pensionamento obbligatoria.
La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso
non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.
CAPO III - FLESSIBILITA'
DI ORARIO
Articolo 9. - (Misure a
sostegno della flessibilità di orario)
1. Al fine di promuovere e incentivare
forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare
tempo di vita e di lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, é
destinata una quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento
destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che
applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilità, ed in particolare:
- a) progetti articolati per consentire
alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due
sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in
adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in
entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario
concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad
otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
- b) programmi di formazione per il
reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- c) progetti che consentano la
sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che
benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi
parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà
sociale e per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
CAPO IV - ULTERIORI
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'
Articolo 10. -
(Sostituzione di lavoratori in astensione)
1. L'assunzione di lavoratori a tempo
determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o
facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo
fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo
periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico
del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo
determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli
articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati
dalla presente legge, é concesso uno sgravio contributivo del 50 per
cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al
compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29
dicembre 1987, n. 546, é possibile procedere, in caso di maternità delle
suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o
nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,
all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo
massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Articolo 11. - (Parti
prematuri)
1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data
anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione
obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice é tenuta a presentare, entro trenta giorni, il
certificato attestante la data del parto".
Articolo 12. -
(Flessibilità dell'astensione obbligatoria)
1. Dopo l'articolo 4 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, é inserito il seguente:
"Articolo 4- bis. - 1 . Ferma
restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al
parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la
solidarietà sociale, sentite le parti sociali, definisce, con proprio
decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le
disposizioni dell'articolo 4- bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare
l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Articolo 13. - (Astensione
dal lavoro del padre lavoratore)
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9
dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 6- bis. - 1 . Il padre
lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla
nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre
ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre.
2 . Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al
comma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne
rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
3 . Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 15, commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni.
4 . Al padre lavoratore si applicano altresí le disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1
del presente articolo e fino al compimento di un anno di età del
bambino.
Articolo 6- ter. - 1 . I periodi di
riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni, e i relativi trattamenti economici sono
riconosciuti al padre lavoratore:
- a) nel caso in cui i figli siano
affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre
lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia
lavoratrice dipendente".
Articolo 14. - (Estensione
di norme a specifiche categorie di lavoratrici madri)
1. I benefici previsti dal primo periodo
del comma 1 dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono
estesi, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle
lavoratrici madri appartenenti ai corpi di polizia municipale.
Articolo 15. - (Testo
unico)
1. Al fine di conferire organicità e
sistematicità alle norme in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo é delegato ad emanare un decreto
legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
- a) puntuale individuazione del testo
vigente delle norme;
- b) esplicita indicazione delle norme
abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento formale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto
coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza
logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
- d) esplicita indicazione delle
disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in
vigore;
- e) esplicita abrogazione di tutte le
rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
- f) esplicita abrogazione delle norme
secondarie incompatibili con le disposizioni legislative raccolte nel
testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di
cui al comma 1 é deliberato dal Consiglio dei ministri ed é trasmesso,
con apposita relazione cui é allegato il parere del Consiglio di Stato,
alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che esprimono il
parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei princípi e
criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al
comma 2, disposizioni correttive del testo unico.
Articolo 16. -
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita)
1. L'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione
dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del
tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.
Articolo 17. -
(Disposizioni diverse)
1. Nei casi di astensione dal lavoro
disciplinati dalla presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno
diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente
vi rinuncino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati
al momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata
nel medesimo comune; hanno altresí diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, é aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Al termine del periodo di
interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge le
lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi rinuncino, di
rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio
del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di
permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno
altresí diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a
mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro
possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste
dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente
legge ed in particolare l'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Articolo 18. -
(Disposizioni in materia di recesso)
1. Il licenziamento causato dalla domanda
o dalla fruizione del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della
presente legge é nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di
accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata
dal Servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro.
CAPO V - MODIFICHE ALLA
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Articolo 19. - (Permessi
per l'assistenza a portatori di handicap)
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3, dopo le parole:
"permesso mensile" sono inserite le seguenti: "coperti
da contribuzione figurativa";
- b) al comma 5, le parole ", con
lui convivente," sono soppresse;
- c) al comma 6, dopo le parole:
"può usufruire" é inserita la seguente:
"alternativamente".
Articolo 20. - (Estensione
delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap)
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della
presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia
diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di
lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via
esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di
handicap, ancorché non convivente.
CAPO VI - NORME
FINANZIARIE
Articolo 21. - (Copertura
finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione
delle disposizioni degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9,
della presente legge, valutato in lire 63 miliardi per l'anno 1999 ed in
lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a
lire 273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente il Fondo per l'occupazione;
quanto a lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
CAPO VII - TEMPI DELLE
CITTA'
Articolo 22. - (Compiti
delle regioni)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi,
ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, qualora non vi abbiano già provveduto, norme
per il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo
per fini di solidarietà sociale, secondo i principi del presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche
attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28, ai
fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli
orari di cui all'articolo 24 e della costituzione delle banche dei tempi
di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in
materia di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione
sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al
coordinamento degli orari delle città e per la valutazione degli effetti
sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione
professionale, le regioni promuovono corsi di qualificazione e
riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani
territoriali degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
- a) criteri generali di amministrazione
e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei
pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e
dello spettacolo, dei trasporti;
- b) i criteri per l'adozione dei piani
territoriali degli orari;
- c) criteri e modalità per la
concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani
territoriali degli orari e per la costituzione di banche dei tempi,
con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con popolazione
non superiore a 30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo le rispettive
competenze.
Articolo 23. - (Compiti
dei comuni)
1. I comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le
disposizioni dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, secondo le modalità stabilite dal presente
capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22,
comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente
della giunta regionale nomina un commissario ad acta .
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono
attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.
Articolo 24. - (Piano
territoriale degli orari)
1. Il piano territoriale degli orari, di
seguito denominato "piano", realizza le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed é strumento unitario per finalità
ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al
funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro
graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad
individuare un responsabile cui é assegnata la competenza in materia di
tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono
istituire l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di
consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali, nonché
le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, e le associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli orari di
lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici periferici delle amministrazioni
pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni
degli articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
nonché delle istituzioni formative, culturali e del tempo libero.
6. Il piano é approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed
é vincolante per l'amministrazione comunale, che deve adeguare l'azione
dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano é attuato
con ordinanze del sindaco.
Articolo 25. - (Tavolo di
concertazione)
1. Per l'attuazione e la verifica dei
progetti contenuti nel piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce
un tavolo di concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo
incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali
coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e
piccola impresa, del commercio, dei servizi, dell'artigianato e
dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università
presenti nel territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché
i rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i soggetti pubblici e
privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di
gravi problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il sindaco può
emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad
adeguare gli orari di funzionamento degli uffici alle ordinanze di cui al
comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni
limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la riorganizzazione
territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del
presidente della provincia.
Articolo 26. - (Orari
della pubblica amministrazione)
1. Le articolazioni e le scansioni degli
orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione
devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano
ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, può prevedere modalità
ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei
relativi servizi, possono garantire prestazioni di informazione anche
durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la
semplificazione delle procedure, possono consentire agli utenti tempi di
attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.
Articolo 27. - (Banche dei
tempi)
1. Per favorire lo scambio di servizi di
vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto
con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della
solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di
singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che
intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca
solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere
la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono
disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare
attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresí
aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano
scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di
singoli cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni devono essere
compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono
costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti
locali.
Articolo 28. - (Fondo per
l'armonizzazione dei tempi delle città)
1. Nell'elaborare le linee guida del
piano di cui all'articolo 24, il sindaco prevede misure per
l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche
e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti
nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio
comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le finalità del presente articolo é istituito un Fondo per
l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite massimo di lire 15
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle
predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo
di bilancio, nel quale confluiscono altresí eventuali risorse proprie, da
utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti
inclusi nel piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di cui
all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di
coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di
specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti
bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, é
convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati
conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2
e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative
riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e
della navigazione e dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie
dello Stato spa, nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste
e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei
lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una
relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle
città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si
provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma
10, lettera f) , della legge 23 dicembre 1998, n. 448. |