Articolo 1.
1. All'articolo 2, comma 1, della legge
12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "e con l'indicazione della
durata dell'astensione dal lavoro" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "I soggetti che proclamano lo sciopero
hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la
durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni,
dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data
sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia
all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare
l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione
alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12. ".
2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n.
146, dopo le parole: "in relazione alla natura del servizio ed alle
esigenze della sicurezza" sono inserite le seguenti: ", nonché
alla salvaguardia dell'integrità degli impianti".
3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n.
146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" a:
"sentite le organizzazioni degli utenti" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare
in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui
all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993".
4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990,
n.146, dopo le parole: "possono disporre forme di erogazione
periodica" sono inserite le seguenti: "e devono altresì
indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno
sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad
evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti
sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo
stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei
servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi
collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento
e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima
della proclamazione dello sciopero ai sensi dei commi precedenti. Se non
intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti
collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di
conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la
prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici
di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione
comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la
competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente
articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai
codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee,
la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le
finalità del comma 3".
5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole
da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93", fino a: "di
cui all'articolo 25 della medesima legge" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi
in base agli accordi con la rappresentanza del personale di cui
all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei
codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente
legge".
6. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n.
146, dopo le parole: "quando l'astensione dal lavoro sia
terminata" è inserito il seguente: "Salvo che sia intervenuto
un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della
Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza
di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo
che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma,
costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla
Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a
3-bis".
7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il
terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Le amministrazioni e le
imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente
alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le
sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative
motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione
di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di
cui all'articolo 4, comma 3-sexies".
Articolo 2.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Articolo 2-bis. - 1. L'astensione
collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di
categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui
all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al
medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui
all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli
organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di
autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva,
il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono
valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo
1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme
previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria
regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso
prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al
comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata, delle motivazioni
dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di
prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo
1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di
garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo
4".
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo
2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di
garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste
dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del
1990, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente legge,
delibera la provvisoria regolamentazione."
Articolo 3.
1. All'articolo 4, comma 1, della legge
12 giugno 1990, n. 146, le parole: "primo periodo" sono
soppresse.
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole
da "per la durata dell'astensione stessa" fino a "pubblici
dipendenti" sono sostituite dalle seguenti" i permessi sindacali
retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla
retribuzione, ovvero entrambi, e comunque per un ammontare economico
complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire
50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità
della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico.
2. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse
dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla
cessazione del comportamento.".
2- bis - All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n.146, il comma 3 è
soppresso.
3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"3. I dirigenti responsabili delle
amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e
degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo
2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di
cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria
della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente
l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire
50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale
recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o l'aggravamento di
conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla
medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi
rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si
siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione
provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di
violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione
viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
4. All'articolo 4 della legge 12 giugno
1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 3 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Qualora le sanzioni
previste ai commi 2 e 3 non risultino applicabili, perché le
organizzazione sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno
aderito non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui al
comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia
delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a
carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione
sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa,
della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché
della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un
minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione
viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel
massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la
delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettere d), e), f) ed i).
4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel
massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la
delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).
4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli
utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281,
delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria
iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di
valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che
proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle
imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di
rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui all'articolo 2.
L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno
trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere
sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni
dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria
valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto
anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai
sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la
delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta
esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia
nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti
interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale
del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di
garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali
per gli effetti di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i
legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine
indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia
non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non
forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui
all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo
ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata
dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della
violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con
ordinanza-ingiunzione dalla direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro, competente per territorio".
Articolo 4
Soppresso
Articolo 5.
1. I commi sesto e settimo dell'articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.
Articolo 6.
1. All'articolo 7 della legge 12 giugno
1990, n. 146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n.
93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".
Articolo 7.
1. Dopo l'articolo 7 della legge 12
giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Articolo 7-bis - 1. Le
associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio
1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi
dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di
conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo
fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della
sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti,
limitatamente ai casi seguenti:
a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo
sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori
dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato
nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di
differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) e h),
e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire
con certezza dei servizi pubblici."
Articolo 8.
1. L'articolo 8 della legge 12 giugno
1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Articolo 8. - 1. Quando sussista
il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della
persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che
potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del
funzionamento dei servizi pubblici garantiti di cui all'articolo 1,
comma 2, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla
alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo
1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione
collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei
casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando
previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza
nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il
corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i
presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano
la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da
esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce,
adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio
ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo
1, comma 1.
2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva
ad altra data, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere
l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi
aderiscono, e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio,
di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio
pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. 1. Qualora
la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente,
abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con
l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti,
l'autorità competente ne tiene conto, salvo che non sussistano gravi
motivi. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima
dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che non sia ancora in
corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e
deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti
dovranno essere osservati dalle parti.
3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuare a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai
soggetti che promuovono l'azione; alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei
luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o
dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia
mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa,
nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la
televisione.
4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle
Camere".
Articolo 9.
1. All'articolo 9, comma 1, della legge
12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro
subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei
singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori".
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole:
"da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000."
sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un
massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le
associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi,
professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza
di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione pecuniaria
amministrativa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di
mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica
dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della
gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con
decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate
con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro".
Articolo 10.
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti
dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
sostituiti dai seguenti: "La Commissione si avvale di personale,
anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in
posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi
provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La
Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di
personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il
personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o
fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale delle Amministrazioni di provenienza, a carico di queste
ultime. Allo stesso personale spetta un'indennità nella misura prevista
per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo
di cui al comma 5".
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, pari a lire 108 per il 2000 e a lire 423 milioni annue
a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Articolo 11
1. L'articolo 13 della legge 12 giugno
1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Articolo 13 - 1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei
consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla
legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel
territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere
entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e
conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2
dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e
qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione,
sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni,
procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono
pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni
dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo aver
verificato, in seguito ad apposite audizioni da un accordo, adotta con
propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni
indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e
delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti
interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2,
comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello
stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di
cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano
idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della
provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tener
conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in
settori analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello
stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione,
le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non
compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze
fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono
essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento
delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente
necessarie di personale non superiore mediamente ad un terzo del
personale normalmente utilizzato per l'erogazione del servizio, nel
tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche
e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di
servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le
finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie
di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella
misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella
predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della
Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate
con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di
funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei
servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui
all'articolo1. I medesimi criteri previsti per la individuazione delle
prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione
costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte
della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di
autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi
della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle
Camere;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione
di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di
propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria
iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la
Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia.
Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità
di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le
amministrazioni e imprese interessate, incluse quelle che erogano
servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive
organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una
proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2
dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua
globalità;
c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può
assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per
verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi
sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso
di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con
apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a
differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a
consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni
delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima,
all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di
conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra
successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la
fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita
delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in
conformità della legge e degli accordi o codici di autoregolamentazione
differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;
e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di
servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di
utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti
sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia
stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire
l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo
sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato
pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente
tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine
alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per
prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici
di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine
loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai
sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le
revoche, sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di
conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle
medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i
termini economici e normativi della controversia e sentire le parti
interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai
sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse
degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta
giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione
dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 4;
h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i
servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente
legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o
comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza
o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera,
le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e
ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti
collettivi;
i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 3-quater, il
comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o
violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli
accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle
procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di
contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli
articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di
insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4
e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore
di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;
l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie
delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle
lettere c) d), e), e h), e può richiedere la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di
autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali
provvisorie regolamentazioni deliberate dalla Commissione in mancanza di
accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di
servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione,
nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma
2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di
propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti
nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la
conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed
individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di
autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti
delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i
mezzi di informazione".
Articolo 12.
1. All'articolo 14, comma 1, della legge
12 giugno 1990, n. 146, le parole: "può indire" sono sostituite
dalla seguente: "indice".
Articolo 13.
Soppresso
Articolo 14.
1. L'articolo 17 della legge 12 giugno
1990, n. 146, è abrogato.
Articolo 15.
Soppresso
Articolo 16.
1. All'articolo 20, comma 1, della legge
12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: "quanto
previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 38 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e dall'articolo 2
del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,".
Articolo 17.
1. All'articolo 20 della legge 12 giugno
1990, n.146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"2. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori
i soggetti indicati dall'articolo 2083 del codice civile"
Articolo 18
1. Dopo l'articolo 20 della legge 12
giugno 1990, n.146, è aggiunto il seguente:
"Articolo 21. 1 Contro le
deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è
ammesso il ricorso al giudice del lavoro."
Articolo 19
1. Le sanzioni previste dagli articolo 4
e 9 della legge 12 giugno 1990, n.146 non si applicano alle violazioni
commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.
2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le
violazioni di cui al coma 1 sono estinte.
3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate
sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31
dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente
estinti con compensazioni di spese.
4. In nessun caso di fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il
pagamento delle sanzioni. |