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Oggetto: D.M.n.146
del 18 maggio 2000 - termini e modalità per la presentazione delle
domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi
del Regolamento D.M.n.123/00
(NdR - Link al sito MPI) - Indicazioni operative
A seguito della lettera
n.D1/4190 del 31 maggio u.s., di pari oggetto, si forniscono alcune
indicazioni operative.
Predisposizione, integrazione e aggiornamento delle graduatorie del
personale docente ed educativo
Per quanto concerne la prima integrazione delle graduatorie permanenti
occorre precisare che la stessa riguarda sia coloro che sono già inseriti
nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, sia coloro che
chiedono di inserirsi avendo acquisito i titoli e sia coloro che non li
hanno ancora acquisiti per non aver concluso o frequentato i corsi
abilitanti previsti dall'O.M. n.
33/2000.
Per coloro che alla data di scadenza del termine non hanno ancora
conseguito l'abilitazione o l'idoneità l'inserimento avverrà con
l'attribuzione del punteggio corrispondente alla votazione minima prevista
dalle tab. A
o B (NdR -
Link al sito MPI)
Si richiamano a tal proposito le disposizioni dettate all'art.3, 3° e 4°
comma del D.M.
n. 146/2000 (NdR - Link al sito MPI) riguardanti l'iscrizione con
riserva dei docenti che hanno pendente un contenzioso o hanno frequentato
i corsi con anticipo rispetto alla tempistica prevista dall'O.M.
n. 153/2000 (NdR - Link al sito MPI).
L'inserimento in graduatoria avverrà in fasce distinte da utilizzare in
stretto ordine di precedenza.
Le graduatorie andranno integrate o compilate ex novo (in caso di
esaurimento) per posti, ruolo o singola classe di concorso (in nessun
caso, per ambito disciplinare), facendo riferimento al D.M.n.39/98 (v.
allegati al
mod. 1 e 2
NdR - Link al sito MPI)).
Il voto di abilitazione con cui il candidato si iscrive in graduatoria nel
caso dei recenti corsi abilitanti indetti con O.M.n.153/99 e33/2000 sarà
in ogni caso quello complessivo risultante dal voto delle prove più il
punteggio attribuito per la professionalità acquisita. Non si applica
pertanto in tal caso la disposizione contenuta nell'avvertenza in calce
alla tab.
A allegata al D.M. in oggetto.
Chi possiede un'abilitazione considerata dalla tabella
A/1 e A/2
del D.M.n.39/98 nonché dal D.M.
n.354/98, corrispondente ad altre abilitazioni, potrà iscriversi,
ovviamente, sia nella graduatoria specifica, sia nelle altre relative alle
abilitazioni corrispondenti.
Come già precisato in altra occasione, il voto complessivo di
abilitazione conseguito in classi che sono considerate corrispondenti ad
altre (ad esempio 52/A o 49/A), costituito dalla somma del punteggio
ottenuto nelle prove d'esame e da quello attribuito per il servizio
prestato in cattedra corrispondente, come previsto dall'art.9, comma 15
dell'O.M.n.153/1999, sarà riferimento obbligato per l'iscrizione in tutte
le graduatorie permanenti cui l'abilitazione dà accesso. Poi, in ciascuna
graduatoria, il candidato avrà la possibilità di ottenere, ai sensi
della tabella di valutazione dei titoli (all.
A), il riconoscimento del servizio specificamente prestato per la
stessa classe di concorso.
Per le classi di concorso ricomprese negli ambiti disciplinari dall'1 al 6
l'inserimento in graduatoria dovrà avvenire separatamente per ciascuna
delle classi di concorso interessate con voto di abilitazione distinto a
seconda della specifica valutazione della professionalità acquisita in
servizio (v. C.M. n. 215 del
8 settembre 1999 rettificata con successiva C.M.
n. 22 del 24 gennaio 2000).
Requisito del servizio per l'inserimento nella 2° e 3° fascia
Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nel Regolamento
adottato con D.M.
27 marzo 2000 e nel D.M. attuativo 18 maggio
2000 (art.3, comma 2), in cui viene precisato che il servizio utile a
tali fini è quello necessario per la partecipazione ai soppressi concorsi
per soli titoli, cioè un servizio di 360 giorni nella scuola statale,
prestato nel settore scolastico (scuola materna e/o elementare, istruzione
secondaria, personale educativo) cui afferisce l'abilitazione o
l'idoneità posseduta.
Iscrizione per coloro che hanno superato un concorso a cattedre
Hanno titolo all'inserimento nella IV fascia della graduatoria, alle
condizioni previste dall'art.3, comma 2, del D.M.
n. 146/2000, coloro che hanno superato un concorso anche ai soli fini
abilitanti.
In relazione ai recenti concorsi a cattedre e posti banditi con i decreti
del 31 marzo e 1° aprile 1999 per la scuola secondaria e 6 aprile e 2
aprile 1999, rispettivamente, per la scuola materna e la scuola
elementare, poiché non si sono verificate le condizioni previste dal
regolamento (art.4 comma 1°- approvazione delle graduatorie su tutto il
territorio nazionale entro il 31 marzo per le nomine del successivo anno
scolastico) l'inserimento dei vincitori avverrà nella fase
dell'integrazione successiva delle graduatorie permanenti.
Limitazioni all'iscrizione nelle graduatorie permanenti
Il personale già inserito nelle graduatorie del soppresso concorso per
soli titoli (ora 1° fascia) può mantenere l'iscrizione in due province
ovvero trasferirsi da una o entrambe scegliendo comunque la provincia in
cui si intende concorrere anche per l'assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato (v. art.2, D.M.
18 maggio 2000).
Il personale già iscritto in graduatorie del concorso per soli titoli in
due provincie, anche per settori scolastici diversi (materna, elementare,
istruzione secondaria, personale educativo) che si iscrive in altre
graduatorie deve scegliere obbligatoriamente una delle due province in cui
è iscritto o una di quelle province in cui trasferisce la propria
iscrizione.
Analogamente deve iscriversi in una delle due province l'iscritto in
graduatorie relative ad insegnamenti di istruzione secondaria, che chiede
di iscriversi in ulteriore graduatoria di istruzione secondaria.
Per coloro che non sono già iscritti, la provincia di iscrizione scelta
sarà una sola sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a tempo
determinato. Ai fini tuttavia del conferimento delle supplenze in base
alle graduatorie di istituto l'interessato potrà anche scegliere una
provincia diversa da quella d'iscrizione nelle graduatorie permanenti (a
norma del Regolamento sulle supplenze).
Docenti strumento musicale
Per i docenti è obbligatoria la richiesta di iscrizione nella provincia
in cui si presta servizio, ovvero dove si è prestato l'ultimo servizio
(art.6, D.M.
18 maggio 2000). Per tale categoria di personale non sono previste
fasce di insegnamento bensì, per ogni specialità strumentale, distinte
graduatorie permanenti, in cui in base ai titoli posseduti, eventualmente
aggiornati, vengono inseriti sia coloro che sono inclusi negli elenchi
compilati ai sensi del D.M. 13 febbraio 1996 sia coloro che conseguono
l'abilitazione dopo la sessione riservata di cui all'O.M.n.202 del 6
agosto 1999. Per queste ultime si richiamano le specifiche disposizioni
dettate con l'art.6, 4° comma del D.M. 146/2000
Errata corrige al Modello 4
(Modulo per l' indicazione delle scuole in cui si chiede l'inclusione in
graduatoria di istituto
Al 1° rigo delle avvertenze leggasi domanda, anziché domande.
Responsabili Amministrativi
Analogamente a quanto previsto per il personale docente, con il D.M. in
argomento vengono istituite distinte fasce di graduatorie.
Viene altresì disciplinato l'utilizzo delle graduatorie a seguito della
trasformazione del profilo da responsabile amministrativo a direttore dei
servizi generali e amministrativi.
Proprio per tale motivo, e considerato che per quest'ultimo profilo le
eventuali assenze del titolare, a prescindere dalla durata, dovrebbero
essere coperte solo attraverso la reggenza del personale con qualifica
immediatamente inferiore (v. art.51 del C.C.N.L.) non vengono allegati
specifici modelli per il conferimento delle supplenze.
Con successivi provvedimenti attualmente in fase di perfezionamento,
saranno dettate ulteriori disposizioni in materia.
IL DIRETTORE GENERALE
Paradisi
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