Oggetto: D.M. n.177 del 10/7/2000 -
Modalitā di accreditamento dei soggetti che offrono formazione. Quesiti.
A seguito dell'emanazione
del D.M. n. 177 del 10/7/2000 riguardante
l'accreditamento e la qualificazione degli Enti che offrono formazione,
pervengono quesiti in ordine alla validitā della normativa con la quale
sono state disciplinate le richieste di autorizzazione di iniziative di
formazione (Direttiva n.305/96).
A tal proposito si chiarisce che sono da ritenere tuttora valide le
disposizioni contenute nella Direttiva n.305 citata per le seguenti
ragioni:
- l'art.14 comma 7 del Contratto Scuola
prevede esplicitamente che, a fianco delle iniziative di formazione
realizzate dai soggetti qualificati e accreditati, possono essere
riconosciute, dall'Amministrazione centrale e periferica, ad
esclusione di convegni, congressi e simposi, iniziative di formazione
organizzate da soggetti diversi da quelli qualificati o accreditati
che rientrino negli obiettivi generali definiti nella direttiva
annuale; in attesa della definizione delle procedure per tale
riconoscimento, rimangono in vigore le procedure per l'autorizzazione;
- la precedente normativa č da
ritenersi tuttora valida per quegli Enti che non desiderino chiedere
l'accreditamento o la qualificazione e per quegli Enti che non abbiano
maturato le esperienze formative riferite al triennio precedente,
requisito necessario, come stabilito nel D.M. 177 citato, per ottenere
l'Accreditamento o la qualificazione.
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto |