Oggetto:
Provvedimento sulla programmazione delle
assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola per l'anno
2000/2001
Si fa seguito alla nota prot. n. 7664 del 24 maggio 2000
relativa alla programmazione delle assunzioni per il personale
dell'Amministrazione centrale e periferica di questo Ministero.
Si trasmette ora, condividendone pienamente il contenuto, la relazione
illustrativa del Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali
e Amministrativi redatta ai sensi dell'art. 20, comma 1 lettera e) della
legge 488/1999, ai fini della programmazione delle assunzioni con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, per il personale della scuola per l'anno
scolastico 2000/2001, corredata dei prospetti relativi agli organici ed
alle disponibilità del personale docente, educativo ed ATA.
Si trasmette, altresì, a buon conto, lo schema del provvedimento
ministeriale concernente le disposizioni sulla programmazione delle
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il predetto
personale scolastico.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA
PROGRAMMAZIONE
DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
DEL PERSONALE SCOLASTICO PER L'ANNO 2000/2001
La presente relazione viene inoltrata ai sensi dell'articolo 20, comma 1
lettera e) della legge 27 dicembre 1999, n. 488, a corredo della richiesta
di autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di personale
scolastico con decorrenza 1° settembre 2000.
La legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'articolo 22, comma 1 lettera c) ha
esteso la disciplina autorizzatoria riguardante tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale di cui al comma 3
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, alla generalità
delle Amministrazioni dello Stato per cui l'Amministrazione della Pubblica
Istruzione, per il secondo anno, è chiamata a relazionare sui parametri
di riferimento relativi alla determinazione numerica delle assunzioni a
tempo indeterminato indispensabili per l'inizio dell'anno scolastico
2000/2001.
La precisa individuazione di tali parametri assume, in ambito scolastico,
importanza fondamentale per la definizione delle necessità prioritarie
atte a garantire il funzionamento del servizio scolastico, contraddistinta
da propria peculiarità e dalle specifiche esigenze per il pieno
adempimento dei propri compiti istituzionali, pur tenendo conto degli
obiettivi di riduzione numerica programmata di personale, sanciti o
ribaditi dalle recenti leggi finanziarie per tutte le Amministrazioni
Pubbliche.
Infatti non si possono trascurare i fenomeni di profonda evoluzione che
stanno interessando, ed interesseranno maggiormente a decorrere proprio
dall'inizio dell'anno scolastico 2000/2001, data di avvio dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, l'intero settore il cui funzionamento è
prioritariamente condizionato dalla consistenza numerica della popolazione
scolastica, dal livello di formazione richiesta nonché dalle scelte
educative delle famiglie.
L'avvio dell'autonomia scolastica, a partire dal prossimo 1° settembre,
con la contestuale attribuzione di nuove competenze e di più
significative responsabilità gestionali, comporterà, tra l'altro,
l'entrata a regime dell'organico funzionale del personale sia docente che
amministrativo, tecnico e ausiliario.
La nuova organizzazione a livello scolastico dovrà essere messa in grado
di offrire sul territorio maggiori occasioni di ampliamento, sia dal punto
di vista quantitativo che, soprattutto, qualitativo, dell'offerta
formativa, collegata allo sviluppo ed alla realtà territoriale in cui è
collocata l'istituzione stessa.
Tale processo non può che essere assecondato anche assicurando sul
territorio presenze flessibili di personale che possa operare
autonomamente su più attività funzionali all'istruzione.
Né va sottaciuto lo sforzo sempre maggiore che la scuola è tenuta a
sostenere per le richieste di nuovi e specifici bisogni formativi connessi
all'insediamento, nei diversi ambiti territoriali, ed ormai a livello
nazionale, di sempre più vasti nuclei di immigrati e relative famiglie.
E' da tenere, altresì, presente che, con la data di avvio dell'autonomia
scolastica, va anche a regime, per corrispondere alle attese della società
civile destinataria del servizio scolastico, l'organico funzionale di
istituto, nel quale, come è noto, deve venire a trovare la sua graduale
applicazione l'elevazione dell'obbligo scolastico.
L'Amministrazione, fra l'altro, in questo momento è fortemente impegnata
a portare a compimento in tempo utile - per consentire l'assunzione a
tempo indeterminato, con decorrenza 1° settembre 2000, dei vincitori di
parte cospicua dei concorsi e cattedre e a posti autorizzati con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 1999; è da far
presente, peraltro, che non potranno essere conclusi prima dell'inizio del
prossimo anno scolastico numerosi concorsi, prevalentemente della scuola
secondaria, per la nutrita partecipazione dei candidati, la numerosità
delle classi di concorso e la conseguente, necessaria articolazione nel
tempo delle diverse procedure, la complessità delle prove concorsuali.
Nel contempo, e a seguito della recente emanazione del regolamento
adottato con decreto
ministeriale 27 marzo 2000, sono state già dettate (decreto
ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000) le disposizioni per
l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste
dagli articoli
1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, dalle quali,
per il cinquanta per cento dei posti disponibili (il restante cinquanta
per cento è, come è noto, a disposizione delle graduatorie dei concorsi
per titoli ed esami) si potrà, in tutte le province, attingere per il
conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, trasformando, cosi,
per un elevato numero di persone il rapporto di lavoro, consentendo di
assicurare ad esse quella stabilità lavorativa per tanto tempo inseguita.
Si ritiene, al riguardo, utile ricordare che proprio la mancanza di
graduatorie concorsuali utilizzabili per le varie classi di concorso
indusse l'Amministrazione a chiedere, per il decorso anno scolastico
1999/2000, l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un
numero di unità (24.500 complessivamente) inferiore a quello comunque
necessario per il funzionamento del servizio scolastico nel predetto anno,
con la conseguenza che l'Amministrazione stessa ha dovuto far fronte alle
vacanze con il conferimento di incarichi a tempo determinato.
Non può non segnalarsi, infine, l'impegno - anche oneroso ed in termini
prevalentemente quantitativi - connesso all'attuazione dell'articolo 8
della citata legge 124/1998 che ha posto a carico dello Stato tutto il
personale amministrativo tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole
statali di ogni ordine e grado, con conseguente abrogazione delle
disposizioni che prevedevano la fornitura di tale personale da parte di
comuni e province in alcuni tipi di scuole.
Ciò ha comportato la necessità di una rivisitazione dei criteri e dei
parametri per la determinazione degli organici del personale A.T.A.
relativi a tutti gli ordini di scuola, dalla quale è emerso un fabbisogno
previsionale per l'anno scolastico 2000/2001 di 262.606 posti, con un
aumento di 114.812 rispetto alla previsione di 147.794 posti in organico
relativi alle sole scuole già di competenze statale.
Pertanto, per corrispondere alle esigenze funzionali delle scuole, a
fronte di 131.532 unità di personale A.T.A. statale al 1° gennaio 2000 e
delle circa 70.000 unità dì personale trasferito degli enti locali, si
viene a determinare una disponibilità teorica complessiva di oltre 60mila
posti.
Invero, oltre al personale trasferito dagli enti locali di cui sopra,
l'Amministrazione ha assunto a proprio carico, in questa fase transitoria,
anche un significativo numero di soggetti utilizzati per lavori
socialmente utili (circa 19.000 unità) su progetti a suo tempo
organizzati dagli enti locali stessi, ha, inoltre, rilevato un
considerevole numero di contratti di appalto di servizi (con circa 15.000
addetti impegnati) stipulati dagli Enti locali medesimi in luogo di
assunzione di personale.
Nell'anno scolastico 2000/2001 vengono a trovare, come sopra evidenziato,
la propria concreta attuazione amministrativa, ed in un contesto unitario,
tutta una serie di disposizioni legislative che, nel quadro complessivo
dell'autonomia scolastica e del connesso scenario innovativo che pone il
sistema scolastico si centro del sistema Paese, definiscono in modo
organico ed in maggiore aderenza ai bisogni sociali il fabbisogno di
personale addetto, nelle diverse categorie occorrenti.
Alla luce delle su esposte considerazioni, si confida nel raccoglimento
della richiesta di autorizzazione alle 67.345 assunzioni a tempo
indeterminato, con decorrenza dal prossimo 1° settembre 2000, così come
meglio dettagliato nelle allegate tabelle riferite sia al personale
docente che al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario con
particolare riferimento alla colonna "p" dello schema di
"Riepilogo dell'organico e del personale per gli aa.ss. 1999/2000 e
2000/2001" che riporta il numero delle autorizzazioni richieste
(distinte tra personale docente scuola materna, elementare, secondaria di
I e di II grado e personale ATA), calcolate in base alle percentuali
applicate per ogni categoria di personale.
SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE
DISPOSIZIONI SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE,
EDUCATIVO E A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2000/2001
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il
decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica", come modificato dalI'art.
22 della legge 23/12/1998 n. 448, recante "Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo", e dall'art. 20 della legge
23/12/1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)";
Visto l'art. 22, comma 3/bis, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 che
estende la disciplina autorizzatoria di cui al citato art. 39, comma 3
della legge 449/1997 alla generalità delle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 26
maggio 1999;
Visto il decreto
interministeriale del 24 luglio 1998, n. 330, concernente la
"Determinazione della consistenza numerica del personale del comparto
scuola alla data del 31 dicembre 1999";
Visto il decreto
ministeriale del 24 luglio 1998, n. 331, recante "Disposizioni
concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle
classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2000 cori il quale è stato
adottato il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2,
6, e 11, comma 9. della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2000, n. 146, concernente
termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima
integrazione delle graduatorie permanenti di cui al regolamento adottato
con il sopra citato decreto ministeriale del 27 marzo 2000;
Visto il decreto ministeriale del ... 2000, n. ..., con cui sono
ridefiniti i criteri per la rideterminazione degli organici e della
consistenza delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno
scolastico 2000/2001;
Visto il decreto ministeriale del ... 2000, n. ...., con cui sono definiti
i criteri e i parametri di determinazione degli organici di istituto del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2000/2001, anche con
riferimento, in particolare, all'attuazione dell'art. 8 dello legge
124/1999 che, nell'abrogare le disposizioni che ponevano a carico degli
Enti locali il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per alcune
tipologie di istituzioni scolastiche, ha trasferito allo Stato tutto il
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di
ogni ordine e grado;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del .... che, su proposta del Ministro del Tesoro, Bilancio e
Programmazione economica e del Ministro per la Funzione Pubblica autorizza
le assunzioni a tempo indeterminato del personale della scuola, per l'anno
scolastico 2000/2001, nel numero complessivo di ... unità;
DECRETA
Articolo 1
1 Il contingente provinciale di cattedre e posti su cui possono essere
disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per
l'anno scolastico 2000/2001 è determinato nella misura indicata
nell'allegata tabella.
Articolo 2
2.1 La distribuzione tra gradi di scuola e ruoli, per il personale docente
ed educativo, è definita con riferimento alle disponibilità di posti,
rapportate al numero di assunzioni autorizzate per il corrente anno. I
Provveditori agli studi, ferma restando la consistenza complessiva del
numero di posti assegnato, potranno, ove se ne ravvisi la necessità,
operare compensazioni tra i diversi ruoli, gradi e classi di concorso.
2.2 Nell'ambito di tale consistenza complessiva, le assunzioni avranno
luogo, prioritariamente, per i docenti destinatari dell'art. 12 della
legge 3 maggio 1999, n. 124 (vincitori dei concorsi per esami e titoli, le
cui graduatorie, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, hanno
conservato validità ai fini del recupero delle cattedre e posti
accantonati al 1° settembre 1992, fino alla concorrenza del numero dei
posti accantonati), che saranno assunti, anche in soprannumero, sulla
propria classe di concorso.
2.3 Dopo il conferimento delle nomine in ruolo al personale di cui al
precedente comma, le assunzioni avverranno sui posti che risultano
disponibili per l'intero anno scolastico, ultimate tutte le operazioni di
utilizzazione previste dal relativo Contratto Collettivo Decentrato
Nazionale nell'ordine da esso stabilito.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a
tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei
concorsi per esami e titoli - espletati a seguito dell'autorizzazione di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile
1999 e conclusi entro la data del 31 agosto 2000, ovvero, per i concorsi
non ancora conclusi alla predetta data, tra quelle graduatorie la cui
vigenza è stata prorogata dalla legge 124/1999 fino all'entrata in vigore
della graduatoria del successivo, corrispondente concorso - e le
graduatorie permanenti, nelle quali la medesima legge ha trasformato le
graduatorie dei concorsi per soli titoli, definite dal regolamento
adottato con decreto
ministeriale del 27 aprile 2000, n. 123. Qualora la graduatoria di un
concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla
corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in
occasione della procedura concorsuale successiva.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le
assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti di educazione fisica
ed educazione musicale mantenuti in servizio ai sensi degli artt.
43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, e successivamente per
quelli inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art.
8/bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426.
2.6 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede
provvisoria. Il predetto personale non può chiedere trasferimento in
altra provincia prima di tre anni scolastici.
Articolo 3
3.1 Il contingente provinciale di posti su cui possono essere disposte le
assunzioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è contenuto
nella consistenza numerica complessiva provinciale, nella misura indicata
nell'allegata tabella, salvo l'accantonamento di posti destinati a
concorsi riservati al personale dell'area professionale inferiore già in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3.2 Nel limite del numero attribuito al suddetto personale, le assunzioni
verranno effettuate solo sui posti che risultino disponibili per l'intero
anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione previste dal relativo
Contratto Collettivo Decentrato Nazionale.
3.3 Per quanto riguarda il profilo professionale di "responsabile
amministrativo" le assunzioni verranno ripartite al 50% tra la
graduatoria del concorso per titoli ed esami, vigente a norma delle
disposizioni sopra richiamate, e la graduatoria permanente, predisposta ai
sensi dell'art. 10 del regolamento adottato con decreto ministeriale 27
aprile 2000, n. 123, e dell'art. 7 del decreto ministeriale 18 maggio
2000, n. 146.
3.4 Per gli altri profili professionali le assunzioni saranno effettuate
sulla base delle graduatorie provinciali permanenti nelle quali sono
confluite, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124, le
precedenti graduatorie del concorso per soli titoli.
3.5 Al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
decorrenza 1° settembre 2000 va assegnata una sede provvisoria. Le
condizioni per la mobilità a domanda negli anni scolastici successivi
saranno definite in sede di contrattazione collettiva nazionale
decentrata.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
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