Con riferimento al quesito di cui alla nota n. 847/B4-c del 6 novembre
2000, si comunica che le operazioni di conferma a titolo provvisorio di
cui al comma 5 dell'art.1 del decreto-legge 28/8/2000, n. 240 - ora
convertito in legge 27/10/2000, n. 306 - si attuano, secondo la medesima
previsione normativa, "sui posti vacanti o disponibili per l'a.s.
2000/2001 omissis".
Pertanto, pur se i relativi contratti hanno assunto la forma giuridica
delle "supplenze brevi e temporanee", non appare legittimo che i
medesimi contratti provvisori si discostino, in termini di attribuzione di
orario di prestazione settimanale, dalla formale configurazione di
disponibilitā del posto, quale risulta dall'organico della scuola, per la
quale č attesa la definitiva copertura per l'anno scolastico in corso.
Per il DIRETTORE GENERALE
FIORI
|