Sono
pervenute istanze da parte di candidati, in possesso dei requisiti
previsti per l'ammissione alla sessione riservata indetta con l'O.M.
33/2000 per una determinata classe di concorso o posto di insegnamento,
intese ad ottenere lo scioglimento della riserva apposta al superamento
degli esami finali della sessione riservata indetta ai sensi dell'O.M.
153/1999 per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento, cui
avevano partecipato pur non avendone titolo per carenza dei
requisiti di ammissione.
Al
riguardo si conferma che il personale in questione ha titolo, alla luce
delle istruzioni diramate con C.M. n. 111/2000, ad ottenere lo
scioglimento della riserva in sede di cessazione della materia del
contendere.
L'operazione
potrà essere effettuata solo quando giungeranno a conclusione i corsi
di abilitazione o di idoneità istituiti ai sensi dell'O.M. 33 citata e
saranno sostenuti gli esami finali dai candidati avviati a detti corsi,
gli stessi cui avrebbero dovuto partecipare gli attuali istanti.
In
relazione, poi, a quanto previsto dall'art. 3 dell'O.M. 33/2000 circa la
necessità, come presupposto per ottenere lo scioglimento, di presentare
“nuova" domanda di ammissione alla sessione riservata di cui
all’O.M. citata, avente duplice finalità di richiesta di scioglimento
della riserva da parte degli interessati ed adempimento organizzativo da
parte dell’Amministrazione, si osserva che, in linea di principio, la
mancata presentazione della domanda avrebbe dovuto comportare
l'esclusione dalla sessione riservata e di conseguenza la perdita della
possibilità di usufruire dello scioglimento della riserva.