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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

Nota MPI del 9 Marzo 2000
Prot. n. 44

SPECIALE Organici Passaggio ATA ex EELLPagine collegate
Area ATTIVITA' AMMINISTRATIVA


Oggetto: Legge 3-5-1999, n. 124, art.8 - Trasferimento del personale A.T.A dagli Enti Locali allo Stato. Intesa tra il Ministero della P.I.e le OO.SS.CGIL-CISL-UIL e SNALS ai sensi dell'art.5 del CCNL della Scuola

Si trasmette per conoscenza e per le opportune determinazioni l'intesa di cui all'oggetto volta a garantire - in questa fase transitoria riferita all'anno scolastico in corso - a livello nazionale, una efficace, puntuale e corretta gestione dei servizi scolastici, sia quelli trasferiti completamente allo Stato che quelli misti, parte dei quali rimane di competenza degli Enti Locali.
Sulla base delle disposizioni normative, delle apposite istruzioni ministeriali giā inviate e delle procedure concordate nell'intesa in argomento le SS.LL. promuovono analoghe intese a livello provinciale con le organizzazioni sindacali, favorendo il coinvolgimento delle rappresentanze locali dell'ANCI e dell'UPI.
L'intesa al punto 2 evidenzia che - limitatamente all'a.s. 1999/2000 - le funzioni miste sono svolte , in via prioritaria, dal personale A.T.A., giā dipendente dagli Enti Locali ed in subordine da altro personale A.T.A. di ruolo che si renda disponibile.
Al fine di assicurare in maniera efficace i servizi che permangono di competenza degli Enti Locali le SS.LL. curano ogni opportuna forma di coordinamento per la definizione di convenzioni fra gli Enti Locali interessati e le singole Scuole, determinando, tra l'altro, le risorse messe a disposizione dagli Enti stessi ai fini sopra indicati.
Si sottolinea infine che le intese giā sottoscritte e le convenzioni giā stipulate dalle SS.LL. restano in vigore.
Per quel che concerne le supplenze brevi di personal ausiliario - limitatamente ai plessi delle Scuole materne ed elementari -, ove strettamente necessario, possono essere conferite, in via eccezionale anche per periodi di assenza inferiore ai 30 giorni una volta verificata l'impossibilitā di coprire le predette assenze con personale di ruolo presente nella scuola.


INTESA FRA IL MINISTERO DELLA P.I. E LE OO.SS. AI SENSI DELL'ART.5 DEL CCNL DELLA SCUOLA

 
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