Oggetto: Nuove disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità. "Congedi
parentali" (legge 8 marzo 2000, n. 53).
Nella
Gazzetta Ufficiale del 13 marzo u.s. è stata pubblicata la legge 8
marzo 2000, n. 53, recante "Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione
e per il coordinamento dei tempi delle città”.
La
suddetta legge ha, tra l'altro, introdotto alcune modifiche alle leggi:
-
30
dicembre 1971, n. 1204, "Tutela delle lavoratrici madri";
-
9
dicembre 1977, n. 903, "Parità di trattamento tra uomini e
donne in materia di lavoro";
-
5
febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Le
innovazioni apportate, soprattutto in materia di "congedi
parentali” sono di una certa consistenza per cui si ritiene utile,
al fine di assicurare uniformità di comportamento all'azione
amministrativa, delineare i contorni della nuova disciplina che è venuta
ad instaurarsi, tenendo, tuttavia, conto che le previsioni del vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri
prevalgono, se più favorevoli, sulla legge stessa, stante quanto disposto
anche dall'art. 17, comma 3, della legge in oggetto.
Per
una ricostruzione organica della materia e per una più facile
consultazione della presente circolare, saranno affrontati analiticamente
gli istituti principali che vigono sull'argomento soffermandosi
prevalentemente sulle innovazioni introdotte dalla legge 53/2000 che
saranno opportunamente evidenziate con carattere in grassetto.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
L'art
4 della legge 1204/71 prevede, com'è noto, l'astensione obbligatoria
delle donne nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto.
L'art.
6 della legge 903/77 riconosce il diritto (non quindi obbligo di
astensione) delle lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li
abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, di assentarsi, durante i tre
mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino in famiglia, purché il
bambino non abbia superato i sei anni di età. In caso contrario il
diritto non sussiste, salvo che per le adozioni e gli affidamenti
disciplinati da norme di diritto internazionale per i quali valgono regole
più favorevoli. Il diritto è esercitabile, in alternativa, dal padre
adottivo o affidatario nel caso in cui la madre abbia rinunciato a
fruirne, o sia deceduta oppure il bambino sia affidato in via esclusiva
allo stesso. Il periodo decorre dal giorno successivo a quello di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva.
L'art. 11 della
legge 53/2000 introduce, nel contesto dell'astensione obbligatoria,
l'ipotesi del parto prematuro che comporta, qualora si verifichi, che i
giorni non goduti di astensione obbligatoria, prima del parto, vengano
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La
lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato
attestante la data del parto o la relativa autocertificazione.
L'art.
12 della citata legge 53/2000 introduce poi il principio della flessibilità
dell'astensione obbligatoria, secondo cui, “Ferma restando la durata
complessiva dell’astensione dal lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà
di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro attestino che tale operazione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro". Con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministero della Sanità, saranno individuati i lavori a cui non si applica
detta disposizione.
In
questo ambito è importante richiamare anche l'art. 13 della legge 53/2000
in merito all'astensione dal lavoro, in presenza di certi presupposti, del
padre lavoratore. Non ci troviamo di fronte ad un obbligo di astensione,
ma ad un diritto esercitabile, nei primi tre mesi dalla nascita del
figlio, in caso:
-
a)
di morte o di grave infermità della madre;
-
b)
di abbandono da parte della madre;
-
c)
di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Nel
caso in cui il padre intenda avvalersi dei diritto è tenuto a presentare
la certificazione relativa alle condizioni richieste. Se si tratta
di abbandono può produrre una dichiarazione ai sensi dell'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
L'astensione
del padre è, dalla legge, equiparata a tutti gli effetti a quella della
madre. Ne consegue, per interpretazione analogica, che si applica l'art.
18bis, integrativo del C.C.N.L. 94/97, ed in particolare che l'assenza per
astensione obbligatoria comporta, comunque, la corresponsione dell'intera
retribuzione, compresa l'indennità di amministrazione, la non riduzione
delle ferie e la non incidenza sull'anzianità di servizio.
ASTENSIONE OBBLIGATORIA ANTICIPATA
La
legge 53/2000 non ha innovato l'istituto, per cui resta tutto invariato
come da normativa precedente.
ASTENSIONE FACOLTATIVA
La
vecchia disciplina (art. 7, legge 1204/71) consentiva alla madre di
assentarsi, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per un
periodo di sei mesi, entro il primo anno di vita del bambino. La legge
903/77 riconosceva lo stesso diritto al padre lavoratore, anche se
adottivo o affidatario, in alternativa alla madre lavoratrice o quando i
figli fossero affidati al solo padre.
Secondo
l'art. 18bis, integrativo del C.C.N.L. 94/97, nell'ambito
complessivo del suddetto periodo di sei mesi di astensione facoltativa dal
lavoro, i primi trenta giorni , fruibili anche frazionatamente dalla madre
o, in alternativa, dal padre, sono considerati assenze retribuite per le
quali spetta l'intera retribuzione, compresa l'indennità di
amministrazione. Per i restanti cinque mesi alle madri, o in alternativa
ai padri, spetta il 30% dell'intera retribuzione. compresa l'indennità di
amministrazione.
Ciò
detto, occorre precisare che la nuova legge è molto innovativa
sull'argomento.
Un
primo principio introdotto dall'art. 3 della legge 53/2000 è dato dal
fatto che il diritto di astensione facoltativa dal lavoro, ed il relativo
trattamento economico, sono riconosciuti anche se l’altro genitore non
ne ha diritto. La norma ha senso soltanto per il padre in quanto soltanto
per quest'ultimo la fruibilità era condizionata dal fatto che la madre
fosse lavoratrice e operava secondo il criterio dell'alternatività. Per
la madre detta condizione non è mai sussistita.
Oltre
a ciò, la nuova normativa estende il periodo di utilizzazione
dell'astensione facoltativa fino al compimento di otto anni di vita del
bambino e prevede il diritto di entrambi i genitori di astenersi dal
lavoro per un periodo massimo complessivo di dieci mesi. Nell'ambito di
detto periodo, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
-
1)
alla lavoratrice madre per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
-
2)
al lavoratore padre, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore ai sei mesi (tale diritto è diventato, pertanto, un diritto
proprio, come per la madre, e non più derivato). Qualora il padre
lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo
non inferiore a tre mesi, il suddetto limite è elevato a sette mesi e
il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei genitori è, di
conseguenza, elevato ad undici mesi (c.d. bonus);
-
3)
ad un solo genitore, qualora sia solo o qualora sia l’unico ad
averne diritto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
ai dieci mesi. La situazione di genitore “solo" può
verificarsi in caso di morte di uno dei due, di abbandono del figlio
da parte di uno di essi, ovvero di affidamento del figlio ad uno solo
dei genitori risultante da un provvedimento formale.
Sul
piano economico, la legge prevede che alle lavoratrici ed ai lavoratori,
è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, il 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di sei
mesi.
La
legge stabilisce, inoltre, che l'assenza consentita fino al terzo anno di
vita del bambino è computata ai fini dell’anzianità di servizio, ma
non ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Il periodo è
coperto integralmente sotto il profilo contributivo.
Occorre
qui precisare che l'art. 18bis, integrativo del C.C.N.L. 94/97,
resta vigente, perché più favorevole, nella parte in cui prevede che i
primi trenta giorni di astensione facoltativa, fruibili, anche
frazionatamente, sono considerati assenze retribuite per le quali spetta
l'intera retribuzione, compresa l'indennità di amministrazione.
Detti giorni
possono essere richiesti, anche in modo frazionato, contemporaneamente dai
genitori ed ai fini della retribuzione intera si considera il cumulo dei
giorni di ciascuno fino ad arrivare a trenta. Il dipendente dovrà a tal
fine produrre apposita autocertificazione attestante il periodo che il
coniuge ha usufruito o intende usufruire ad assegni interi. Questi primi
trenta giorni sono usufruibili fino al terzo anno di vita del bambino.
Per
il periodo in cui spetta la retribuzione intera, le ferie e la tredicesima
mensilità si maturano regolarmente, mentre, per il periodo in cui la
retribuzione è corrisposta al 30%, le ferie e la tredicesima mensilità
sono ridotte in misura proporzionale.
Da
3 anni fino ad 8 anni, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, la legge prevede il 30 per cento della retribuzione se il
genitore richiedente ha un reddito individuale, nell'anno in cui esercita
il diritto, inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo
pensionistico fissato annualmente dall’INPS (per il 2000 l'importo
minimo è pari a £ 9.371.700 che, moltiplicato per 2,5, è uguale
a £ 23.429.250). Il dipendente dovrà, a tal fine, produrre
apposita autocertificazione attestante che il proprio reddito annuo non
supera la predetta cifra. In caso di reddito superiore le assenze non sono
retribuite. Il periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio,
ma non ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità. Sotto il
profilo contributivo, è coperto parzialmente, salva la facoltà di
integrazione da parte dell'interessato.
Per
il predetto periodo, la legge 53/2000 ha innovato integralmente onde non
è possibile rinvenire una norma contrattuale di maggior favore.
La
predetta disciplina si applica anche nei confronti dei genitori adottivi o
affidatari . Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore
abbia un'età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal
lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare. Si precisa, infine, che nel caso in cui l'astensione
facoltativa (ma anche quella obbligatoria) sia stata fruita per intero a
seguito di affidamento preadottivo, non potrà essere riconosciuto un
nuovo periodo di astensione in conseguenza del provvedimento di adozione
che faccia seguito a quello dì affidamento.
Ai
fini dell'esercizio del diritto di astensione facoltativa, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, ad informare il dirigente
con un periodo di preavviso non inferiore ai quindici giorni.
Poiché
non vige più il criterio dell'alternatività, si presume che la madre ed
il padre possano utilizzare l'astensione facoltativa anche
contemporaneamente ed il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi
di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei
quali la madre beneficia dei riposi orari per allattamento.
Frutto
di interpretazione sistematica è anche il principio secondo cui, a
decorrere dall'entrata in vigore della legge, i genitori di bambini, di età
inferiore ai tre anni, che non hanno usufruito, nel primo anno di vita dei
sei mesi complessivi di astensione facoltativa, possono usufruirne nei
termini sopra indicati, previa detrazione di eventuali periodi già
goduti. Lo stesso dicasi per i genitori di bambini di età compresa tra i
tre e gli otto anni, sempre nel rispetto dei modi e dei vincoli imposti
dalla normativa. A tal fine dovranno presentare un'autocertificazione
attestante il periodo precedentemente goduto, ad assegni interi o ridotti,
ai fini del calcolo del periodo residuo.
PERIODI
DI RIPOSO (ore di allattamento)
L'art.
10 della legge 1204/71 prevede che, per il primo anno di vita del bambino,
il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri due periodi di
riposo, di un'ora ciascuno, anche cumulabili, durante la giornata.
La
legge 53/2000, all'art. 13, prevede che i periodi di riposo di cui sopra
siano estesi anche al padre lavoratore nei seguenti casi:
-
a)
quando i figli siano affidati al solo padre;
-
b)
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne
avvalga; questa ipotesi riguarda anche il caso di lavoratrice
dipendente che non se ne può avvalere in quanto appartenente a
categoria non avente diritto ai riposi in questione. Non possono
essere richiesti dal padre i periodi di riposo quando la madre fruisce
di astensione obbligatoria o facoltativa.
-
c)
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ovvero sia
lavoratrice autonoma. E' da ritenere escluso un diritto del padre ai
riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa, fatta
salva l'ipotesi di grave infermità.
Altra
novità introdotta dalla legge 53, da richiamare in questo contesto,
riguarda il caso di parto plurimo che comporta, ai sensi dell'art. 3,
comma 3, che il periodo di riposo di due ore sia raddoppiato
(indipendentemente dal numero dei bambini) e che le ore aggiuntive possano
essere utilizzate anche dal padre.
Le
ore di cui sopra sono pienamente retribuite.
MALATTIA DEI FIGLI
Richiamiamo,
sull'argomento, la nuova disciplina dettata dalla legge 53/2000,
specificando, tuttavia, che, in buona parte, prevale su di essa la
normativa contrattuale più favorevole.
L'art.
3, comma 4, della legge prevede che entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per malattia del bambino di età
inferiore a otto anni, dietro presentazione di certificato
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionato. Fino a tre anni le assenze possono essere illimitate
mentre, invece, da tre a otto anni è fissato un limite di cinque giorni
lavorativi all'anno per ciascun genitore. Il limite dei cinque giorni non
può essere superato neppure nel caso in cui uno dei genitori rinunci ai
propri giorni.
Fino
al terzo anno dette assenze non sono retribuite ma sono coperte
integralmente sotto il profilo contributivo. Successivamente al terzo
anno, non sono retribuite e, sotto il profilo contributivo sono coperte
parzialmente, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato.
Dette
assenze incidono sulle ferie e sulla tredicesima ma non sull'anzianità.
Sono, inoltre, riconosciute nei termini di cui sopra anche se l’altro
genitore non ne ha diritto.
Ai
fini della fruizione del congedo per malattia del figlio, la lavoratrice
ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione, ai sensi
dell'art. 4 della legge 15/68, attestante che l'altro genitore non sia in
astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. (E'
evidente che tale adempimento si rende necessario solo nella circostanza
in cui ambedue i genitori siano lavoratori dipendenti).
Secondo
l'art. 18bis, integrativo del C.C.N.L. 94/97, norma prevalente, dopo il
primo anno di vita del bambino e fino al compimento del terzo anno, la
madre, o in alternativa il padre, hanno diritto, nei casi di malattia del
figlio, ad un massimo di trenta giorni di assenza retribuita per ciascun
anno di età del bambino. Ciò senza riduzione di ferie e di anzianità di
servizio. I periodi superiori ai trenta giorni nell'arco del secondo e del
terzo anno soggiacciono alla disciplina della legge così come le assenze
per malattia nel primo anno di vita. Anche dal terzo anno in poi, in
assenza di una norma contrattuale, si applica la legge. Il cumulo dei
giorni a retribuzione intera usufruiti dai due genitori non deve mai
superare i trenta.
Si
aggiunge, infine, che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 53/2000,
la malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il
decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
La normativa di
cui sopra si applica anche ai genitori adottivi o affidatari. Se, all'atto
dell'adozione o dell'affidamento, il minore ha un'età compresa tra i sei
ed i dodici anni, le assenze per malattia sono concesse per i primi tre
anni dall'ingresso nel nucleo familiare.
PERMESSI PER L'ASSISTENZA DI PORTATORI
DI HANDICAP
Rispetto
alla legge 104/1992, le innovazioni introdotte dalla legge 53/2000
riguardano i seguenti aspetti:
1)
non è più condizionato alla convivenza con il soggetto portatore di
handicap sia il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio, spettante al genitore o al
familiare lavoratore che assiste con continuità e in via esclusiva un
parente, o affine fino al 3° grado, handicappato grave,
sia il diritto di non poter essere trasferito ad altra sede, senza il
consenso, spettante agli stessi soggetti;
2) il lavoratore handicappato maggiorenne, in situazioni di gravità, può
usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito,
fino ad un massimo di 18 ore mensili, oppure di tre giorni di permesso
mensili (fruibili anche continuativamente).
Per
il resto resta confermata la precedente disciplina.
ALTRI CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E
FORMATIVI
La
legge introduce la possibilità di usufruire di congedi per diverse
ragioni. La materia, nel settore pubblico, è già ampiamente disciplinata
con norme di maggior favore previste dal vigente C.C.N.L…
Si
prega di dare alla presente circolare la massima diffusione.
Il
Direttore Generale:
Labruna |