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VISTO il Contratto Integrativo Nazionale concernente i
trasferimenti ed i passaggi rispettivamente del personale dirigente
scolastico, docente, educativo ed A.T.A. delle scuole materne,
elementari, di istruzione secondaria ed artistica, sottoscritto il 27
gennaio 2000;
VISTA l'O.M. n. 26 del 2 febbraio 2000, contenente le norme
applicative delle disposizioni del Contratto sulla mobilità del
personale della scuola, registrata alla Corte dei Conti il 4 marzo
2000, fg. 63, registro P.I. n. 001;
VISTA l'O.M. n. 164 del 16 giugno 2000
con la quale sono stati prorogati i termini di acquisizione al sistema
e di pubblicazione dei movimenti del personale docente ed A.T.A. per
l'a.s. 2000/2001, in corso di registrazione;
CONSIDERATO che le Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia,
e Sicilia non hanno approvato nei termini previsti i rispettivi piani
di dimensionamento della rete scolastica, contemplati dall'articolo 3
del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233
ed incidenti, tra l'altro, sulle operazioni di mobilità del personale
della scuola per l'a.s. 2000/2001;
PRESO ATTO che tali piani non sono stati definitivamente
approvati nemmeno nell'ulteriore termine nel quale le regioni
Calabria, Campania, Molise e Puglia, previa apposita autorizzazione
del Consiglio dei Ministri, sono state diffidate a farlo;
PRESO ATTO, altresì, che la regione Siciliana ha potuto
attivarsi al riguardo solo a partire dal 1° marzo 2000, data di
entrata in vigore della normativa di recepimento di quella nazionale
corrispondente e che, pertanto, al momento, il relativo piano di
dimensionamento non risulta ancora definito;
VISTO il D.M. n. 271 del 12 novembre 1999, in corso di
registrazione, afferente, con articolazione a livello provinciale,
alle previste consistenze regionali delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale scolastico da preporre, in pari numero, alle
scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado, resi autonomi a
seguito dell'approvazione dei piani di dimensionamento regionali
predisposti ai sensi del citato D.P.R. 18 giugno 1998, n.233 e per la
cui definizione esse costituiscono indici di riferimento;
RITENUTA l'opportunità di operare, a fronte delle entità
numeriche desumibili dal prefato D.M. 23 novembre 1999, n. 271, un
contingentamento dei possibili accessi nelle aree interessate, al fine
di scongiurare che, con le operazioni di mobilità interprovinciale,
si possano determinare situazioni di sopravvenuto, ingiustificato,
esubero nelle Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia una
volta definiti i relativi piani di dimensionamento;
CONSIDERATO, altresì, che una volta intervenuta l'approvazione
dei rispettivi piani di dimensionamento nelle Regioni interessate - da
parte dei Commissari ad acta, all'uopo nominati, nelle Regioni
Campania, Molise e Puglia e dai competenti organismi istituzionali
nelle Regioni Calabria e Sicilia - possono essere messe in atto le
opportune operazioni di sistemazione, all'interno di ciascuna
Provincia, del personale titolare delle istituzioni scolastiche
coinvolte nei piani di dimensionamento;
CONSIDERATO, infine, che in assenza del predetto
contingentamento le inevitabili situazioni di intervenuta
soprannumerarietà costituirebbero un notevole impedimento al regolare
avvio dell'anno scolastico nelle Regioni coinvolte, compromettendo,
tra l'altro, la prevista preposizione alle istituzioni scolastiche dei
capi d'istituto in esubero, ai fini dell'inquadramento nella qualifica
dirigenziale;
RILEVATA pertanto, la necessità, per le motivazioni suindicate,
di modificare parzialmente i termini dei movimenti del personale
dirigente scolastico indicati nell'articolo 2 dell'O.M. n. 26/2000, al
fine di consentire l'adozione delle opportune misure operative dirette
a contingentare in tali Regioni, in fase di mobilità dei dirigenti
scolastici, gli ingressi provinciali eccedenti i livelli parametrici
massimi contemplati dal citato D.M. n. 271/99 e favorire, così, anche
la più corretta effettuazione delle sistemazioni del personale
dirigente scolastico;
ORDINAART.
1
Ai fini della mobilità dei dirigenti scolastici, i livelli
parametrici per le relative dotazioni organiche nelle Regioni
Campania, Molise, Calabria, Puglia e Sicilia sono quelli indicati,
nelle articolazioni a livello provinciale con i valori massimi, nel
D.M. n. 271 del 12 novembre 1999.
ART. 2
Le scadenze temporali fissate nell'articolo 2 dell'O.M. 2 febbraio
2000, n. 26 sono così modificate:
PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO
| 1 -
termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità
e dei posti disponibili |
3 luglio |
| 2
- pubblicazione dei movimenti |
24
luglio |
La presente ordinanza. è soggetta ai prescritti controlli di legge.
IL MINISTRO
DE MAURO
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