IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87, comma quinto,
della Costituzione;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 di riforma delle Accademie di belle
Arti, dell’Accademia Nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di
arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO, in particolare l’art.2 comma 7, della legge n.508 del 1999, il
quale demanda ad uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n.400, la
disciplina dell’organizzazione amministrativa e didattica delle
istituzioni di cui trattasi;
VISTO l’art.12, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n.400;
CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per
consentire alle predette istituzioni di esercitare l’autonomia
statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7,
lett.f), della legge n.508 del 1999.
ACQUISITO il parere dell’organismo consultivo provvisorio di cui
all’articolo 3, comma 3 della legge n.508 del 1999 reso nell’adunanza
del…………..;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del…………..;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
degli atti normativi nell’adunanza del……………..;
ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari rese nelle
sedute del………….;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del…………..;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica
e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
EMANA
Il seguente regolamento:
Art.1
Finalità e definizioni
1. Il presente regolamento determina i
criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia, nonché per
l’esercizio dell’autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di
belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali
pareggiati.
2. Ai fini del presente regolamento si
intendono:
a) per "Ministero" il Ministero
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per "istituzioni" le Accademie di belle arti, l’Accademia
nazionale di arte drammatica, l’Accademia nazionale di danza, gli
istituti superiori per le industrie artistiche, i "Conservatori di
musica e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per "organi di gestione" i consigli di amministrazione delle
Accademie e dei Conservatori di musica, i comitati tecnico-scientifici
degli istituti superiori di industrie artistiche e gli organi direttivi
degli Istituti musicali pareggiati;
d) per "CNAM" il Consiglio nazionale per l’alta formazione
artistica e musicale
e) per "legge" la legge 21 dicembre 1999, n.508.
Art.2
Autonomia statutaria
1. Le istituzioni di cui all’articolo 1
attraverso i propri statuti di autonomia prevedono:
a) l’istituzione, l’organizzazione,
il funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio e
dei relativi organci, incorrelazione alle specifiche attività formative e
scientifiche;
b) lo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca, nonché della
correlata attività di produzione;
c) modalità e criteri per la valutazione dei risultati didattici e
scientifici, nonché dell’attività complessiva dell’istituzione;
d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto
allo studio, in conformità all’articolo 6 della legge;
e) modalità e procedure per le intese programmatiche, le convenzioni e
per i rapporti con altri enti ed organismi anche stranieri;
f) la rappresentanza degli studenti negli organi preposti all’attività
didattica e le forme dell’eventuale partecipazione ad altre strutture
anche autogestite;
g) l’organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità
alla normativa vigente;
h) per le ccademie nazionali di arte drammatica e di danza, la possibilità
di una loro articolazione sul territorio, anche mediante la stipula di
apposite convenzioni con enti pubblici e privati, in conformità al
regolamento di cui all’art.2, comma 7, lettera g) della legge.
Art.3
Organi necessari
1. Sono necessari:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato didattico e scientifico;
d) il collegio dei revisori;
e) il nucleo di valutazione.
2. la composizione, le competenze
specifiche, i criteri e le modalità dicostituzione, la durata degli
organi di cui al comma 1, nnonchéle incompatibilità per i rispettivi
componenti, sono definiti dallo statuto in conformità ai principi
indicati nei successivi commi.
3. Il direttore è eletto fra il
personale docente, ha la rappresentanza legale dell’ente e
sovrintendente al suo andamento, presiede il consiglio di amministrazione
e il comitato didattico-scientifico, cura l’attuazione delle relativa
deliberazioni ed è titolare dell’azione disciplinare.
4. Il consiglio di amministrazione è
composto dal direttore e da un numero di componenti non inferiore a 6 e
non superiore a 9, assicurando la rappresentanza delle diverse componenti
presenti nell’istituzione, compresi gli studenti. E’ prevista la
presenza di almeno un terzo dei componenti, esperti nel settore artistico,
musicale e coreutico, scelti fra personalità del mondo produttivo, delle
professioni e degli enti pubblici e privati. Il consiglio ha compiti di
promozione e programmazione delle attività, di gestione amministrativa,
economica, patrimoniale e del personale, fatte salve le competenze delle
strutture cui sia attribuita dallo statuto autonomia gestionale di spesa.
5. Il comitato didattico-scientifico è
composto dal direttore e da un numero di membri non superiore a 15, eletti
fra il personale docente dei corsi di studio raggruppati per aree
omogenee. Ha compiti di indirizzo, programmazione, monitoraggio e
coordinamento delle attività didattiche e scientifiche.
6. Il collegio dei revisori, costituito
con atto del Direttore, è composto da componenti, di cui uno deisgnato
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
uno designato dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88. Il Collegio dei revisori ha
i compiti previsti dall’articolo 2403 del codice civile.
7. Il nucleo di valutazione, costituito
con delibera dell’organo di gestione, è formato da 3 a 5 componenti, di
cui almeno uno scelto fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata
qualificazione nel campo della valutazione. Ha compiti di valutazione
della gestione amministrativa, dell’attività didattica e scientifica e
del funzionamento complessivo dell’istituzione, verificando, anche
mediante anilisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto
utilizzo delle risorse pubbliche. Le istituzioni assicurano ai nuclei
l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle
informazioni necessrie nonché la pubblicità e la diffusione degli atti
nel riuspetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo di
valutazione acquisisce periodicamente, mentenendone l’anonimato, le
opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e
trasmette una apposita relazione al Ministero.
8. Lo statuto, ove preveda la
costituzione di altri organi, ne definisce la composizione e le
competenze.
Art.4
Autonomia regplamentare
1. I regolamenti didattici disciplinano i
corsi di studio e l’articolazione di tutte le attività formative, in
conformità ai criteri generali di cui al regolamento previsto
dall’articolo 2, comma 7, lettera b) della legge.
2. I regolamenti di amministrazione,
finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio
dell’autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità
all’articolo 2, comma 4, della legge.
3. Ulteriori regolamenti possono essere
adottati per disciplinare aspetti organizzativi e di funzionamento.
Art.5
Procedure
1. Per la redazione dello statuto, del
regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità, le istituzioni possono costituire, con delibera degli
attuali organi di gestione, appositi organismi composti da membri
appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
2. In prima applicazione:
a) lo statuto è deliberato dagli attuali
organi di gestione, sentito il collegio dei docenti.
b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti,
sentito l'organo di gestione;
c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato
dall'organo di gestione.
3. Lo statuto ed il regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità sono trasmessi, entro centoventi
giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero
che, nei successivi sessanta giorni, esercita il controllo di cui
all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n.168. Il regolamento didattico è
trasmesso, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del
regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h), della legge, al
Ministero che, acquisito il parere dei CNAM, esercita il controllo di cui
all'art.6 della legge n.168 del 1989.
4. Gli statuti prevedono gli organi e le
modalità per eventuali successive modifiche fermo restando il controllo
del Ministero ai sensi dell'art.6 della legge n.168 del 1989.
5. I regolamenti interni delle strutture
sono adottati con atto del direttore, previa delibera degli organi
preposti alle strutture medesime.
Art. 6
Norme transitorie
1. Ai sensi dell'art2, comma 1, della
legge, le norme del presente regolamento si applicano alle Accademie di
belle arti, all'accademia nazionale di arte drammatica e agli Istituti
superiori per le industrie artistiche, nonché agli Istituti superiori di
studi musicali e coreutici all'esito della trasformazione, ai sensi
dell'art.2, comma 2, della legge, dei Conservatori di musica,
dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati.
2. Fino alla stipula del primo contratto
di comparto di cui all'art.2, comma 6 della legge, per i procedimenti
disciplinari si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del d.Igvo
n.29/1993 e successive modificazioni, con riferimento, per quanto
applicabile, al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro sotto
scritto in data 24 agosto 1995. |