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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2 e l'articolo 17, comma 4/bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e in particolare gli articoli 4, 7, 50 e 75;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare gli articoli 1, comma
3, lettera q),19 e 21;
Visto l'articolo 137 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 45, comma 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996,
concernente le dotazioni organiche del Ministero della Pubblica
Istruzione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 17 marzo 2000;
Sentite, in data 10 novembre 1999, 24 e 27 gennaio 2000, e 5 luglio 2000
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti
normativi, espresso nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 7 giugno 2000
(Commissione Affari Costituzionali, della Camera) e del 31 maggio 2000
(Commissione Istruzione pubblica Beni culturali, Ricerca scientifica,
Spettacolo e Sport, del Senato);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 14 luglio 2000 ;
Su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione di intesa con i
Ministri della Funzione Pubblica e del Tesoro, Bilancio e Programmazione
Economica
Emana
il seguente regolamento
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI, MINISTRO, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E
SEGRETERIE DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
Art. 1 - Funzioni del Ministero
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione, di seguito denominato
"Ministero", esercita le funzioni attribuite all'Amministrazione
statale dall'articolo 1, comma 3, lettera q) della legge 15 marzo 1997, n.
59, dall'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
dall'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
Art. 2 - Indirizzo politico-amministrativo
1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, di seguito denominato
"Ministro", esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. A tal fine si avvale
degli Uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di
supporto e di raccordo con l'Amministrazione, istituiti e disciplinati a
norma del presente Capo.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
Art. 3 - Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto collabora col Ministro per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'articolo 2. L'Ufficio, ferma restando l'autonomia
funzionale della Segreteria del Ministro, assicura il coordinamento delle
attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e
il raccordo con gli organi e gli Uffici dell'Amministrazione e col
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel rispetto del principio
di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. L'Ufficio di Gabinetto assolve altresì ai compiti di supporto al
Ministro per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione
dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dal Servizio
di controllo interno, nonché del compito di promozione e sviluppo dei
Sistemi Informativi.
3. Il Ministro può nominare, con le modalità e nei limiti previsti
dall'articolo 8, consiglieri per specifiche aree di attività. Può
inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e successive modificazioni, avvalersi direttamente o assegnandolo
agli Uffici di cui al presente Capo, di personale con qualifica
dirigenziale per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca.
Art. 4 - Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo, nell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 300 del
1999 provvede, in coordinamento con il Dipartimento degli Affari giuridici
e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle attività
di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del
Ministero, avvalendosi per gli adempimenti istruttori e strumentali dei
competenti Uffici; cura i rapporti con il Parlamento ed assicura la qualità
del linguaggio normativo ed esamina i provvedimenti sottoposti all'esame
del Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura i
rapporti di natura tecnico giuridica con le Autorità amministrative
indipendenti e con il Consiglio di Stato, fatte salve le competenze del
Ministro in materia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) del
decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, nonché con
la Conferenza Stato-regioni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali e con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281; collabora alla redazione dei regolamenti
ministeriali, curando la relativa procedura di adozione; segue la
legislazione regionale per le materie di interesse dell'Amministrazione;
su richiesta del Gabinetto e dei dirigenti generali preposti ai
Dipartimenti, agli Uffici scolastici regionali e ai Servizi svolge
funzioni di consulenza giuridica e legislativa.
Art. 5 - Servizio di controllo interno
1. Il Servizio di controllo interno svolge l'attività di valutazione e
controllo strategico mirata a verificare, in funzione dei poteri di
indirizzo del Ministro, l'effettiva attuazione delle scelte contenute
nelle direttive e altri atti di indirizzo politico; svolge, anche su
richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici,
fornisce indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli
interni nell'Amministrazione, fornisce al Ministro elementi per la
valutazione dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità, supporta
il Ministro nella elaborazione della direttiva annuale.
2. Il Servizio risponde direttamente al Ministro e redige, con cadenza
almeno semestrale, una relazione riservata sui risultati delle analisi
effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità
dell'Amministrazione.
3. Il Servizio opera in collegamento con l'Ufficio di statistica istituito
a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
avvalendosi anche del Sistema Informativo Statistico costituito presso il
Ministero a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286; esso coordina la propria attività con il Comitato tecnico
scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri a norma del predetto decreto legislativo n. 286 del
1999, nonché con le altre unità o strutture di controllo interno ai fini
dell'articolo 1, comma 2 lettera d) del medesimo decreto legislativo.
Art. 6 - Responsabili dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio
legislativo e del Servizio di controllo interno
1. Gli incarichi ai responsabili degli Uffici di cui agli articoli 3, 4 e
5 sono conferiti dal Ministro ad esperti, dotati di elevata professionalità,
scelti tra dirigenti appartenenti al ruolo unico dei dirigenti delle
Amministrazioni dello Stato o tra estranei, ivi compresi i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i
consiglieri parlamentari, i docenti universitari e gli avvocati.
2. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al presente
articolo è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del decreto
legislativo n. 29 del 1993.
3. La preposizione ad un Ufficio di diretta collaborazione è
incompatibile con gli incarichi di direzione di Uffici di livello
dirigenziale, anche generale, dell'Amministrazione. Ove l'incarico sia
conferito a dirigenti responsabili di Ufficio di livello dirigenziale
anche generale, la responsabilità di tale Ufficio per la durata
dell'incarico di diretta collaborazione è affidata, ove possibile, ad
altro dirigente di pari livello in servizio presso la stessa
Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni attuative dell'articolo
19 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
Art. 7 - Altri Uffici di diretta collaborazione e Segreterie dei
sottosegretari di Stato
1. La Segreteria del Ministro è composta dal capo della Segreteria e dal
segretario particolare. Il capo della Segreteria provvede al coordinamento
degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del
Ministro. Il segretario particolare cura i rapporti del Ministro con altri
soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. Il
capo della Segreteria del Ministro ed il segretario particolare sono
scelti fra persone anche estranee alla pubblica Amministrazione, sulla
base di un rapporto fiduciario.
2. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge attività di consulenza al
Ministro per i rapporti esteri nelle materie di competenza del Ministero.
Il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il
Ministro degli Affari Esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera
diplomatica.
3. L'Ufficio stampa cura i rapporti con gli organi di informazione e con i
mezzi di comunicazione di massa nazionali e internazionali, in
coordinamento con il Servizio per la comunicazione. Esso è costituito a
norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150 fatto salvo, per
quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto
di cui all'articolo 6, comma 2 della legge medesima.
4. I sottosegretari di Stato si avvalgono di un segretario particolare e
di un Ufficio di Segreteria, con personale assegnato nell'ambito del
contingente definito a norma dell'articolo 8. All'Ufficio di Segreteria di
ciascuno dei sottosegretari è preposto un dirigente dell'Amministrazione
o un esperto estraneo compreso tra quelli di cui all'articolo 8.
L'incarico di segretario particolare è affidato dal Sottosegretario a
persona di sua fiducia, anche estranea all'Amministrazione.
Art. 8 - Personale degli Uffici di diretta collaborazione
1. Agli Uffici di cui al presente Capo sono assegnati personale del
Ministero e dipendenti pubblici, ivi compreso il personale della scuola,
nel limite massimo di centottanta unità, comprensive di ventidue
dirigenti, nonché estranei all'Amministrazione in possesso di cognizioni
ed esperienze adeguate e coerenti con gli incarichi da svolgere, assunti
con contratti a tempo determinato della durata massima di cinque anni, in
numero non superiore a quindici unità. Tale personale è ripartito tra i
suddetti Uffici con decreto del Ministro, di natura non regolamentare.
Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti Uffici anche esperti
e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle
materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico amministrative,
con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel numero
massimo di quindici.
2. Il personale della scuola e il personale non dirigenziale dipendente da
altre Pubbliche Amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione per un
contingente non superiore al 25% del contingente complessivo, è posto in
posizione di comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Il trattamento economico spettante ai dipendenti assegnati agli Uffici
di diretta collaborazione è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
CAPO Il
UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
Art. 9 - Articolazione del Ministero
1. Il Ministero, a livello centrale, è articolato in due Dipartimenti e
tre Servizi di livello dirigenziale generale a norma dell'articolo 75 del
decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. I Dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione e di Dipartimento per i
Servizi nel territorio. Nell'ambito dei predetti Dipartimenti sono
individuate, come Uffici di livello dirigenziale generale, le aree di
funzioni omogenee di cui, rispettivamente, agli articoli 11, comma 2 e 12,
comma 2 del presente regolamento.
3. I Servizi assumono la denominazione di Servizio per gli affari
economico-finanziari, Servizio per l'automazione informatica e
l'innovazione tecnologica e Servizio per la comunicazione.
4. Il Ministero, a livello periferico, è articolato in Uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna regione. Tali
Uffici, a norma dell'articolo 14, comma 2, si organizzano per funzioni e,
sul territorio provinciale, per Servizi di consulenza e supporto alle
istituzioni scolastiche.
5. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, su
proposta dei capi di Dipartimento e dei dirigenti generali preposti ai
Servizi di cui al comma 3 ed agli Uffici di cui al comma 4, sono
individuati gli Uffici di livello dirigenziale non generale e i loro
compiti.
6. Ciascun Dipartimento, Servizio e Ufficio scolastico regionale provvede
alla gestione del personale del Ministero assegnato e in particolare alla
gestione della mobilità interna e della formazione specialistica per
l'esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto delle norme dei
Contratti Collettivi in vigore.
7. Sui provvedimenti di attuazione del presente Capo aventi riflessi
sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite, a norma
dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le organizzazioni
sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione.
8. Al conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici dirigenziali
si provvede con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.
Art. 10 - Attribuzioni dei capi dei Dipartimenti
1. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e
controllo degli Uffici compresi nel Dipartimento al fine di assicurare la
continuità delle funzioni dell'Amministrazione e sono responsabili, ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dei
risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del
Ministro.
2. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente gli Uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso. Il capo
del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze di
più aree, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti di area.
3. Il Capo del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 a mezzo di Uffici posti
alle sue dirette dipendenze.
Art. 11 - Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
1. Il Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione esercita i compiti
relativi: agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici; alla
definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove
concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e all'innovazione nei
diversi gradi e settori dell'istruzione, avvalendosi a tal fine anche
della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n.258; alla materia degli esami, delle
certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio stranieri;
all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla
promozione di appositi progetti, avvalendosi a tal fine anche della
collaborazione dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 258
del 1999; alla definizione degli indirizzi generali in materia di
formazione e aggiornamento del personale scolastico. Il Dipartimento
fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria
competenza, agli Uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di
attuazione. Al Dipartimento è inoltre affidata l'attività relativa alla
vigilanza sull'istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione e sull'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e
la ricerca educativa. Il Dipartimento cura, coordinandosi con il
Dipartimento per i Servizi nel territorio, le relazioni internazionali,
inclusa la cooperazione con l'Unione europea e con gli organismi
internazionali. Nell'ambito del Dipartimento è istituito il Servizio di
Segreteria del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
2. Nell'ambito del Dipartimento sono individuate le aree di funzioni
relative:
a) agli ordinamenti scolastici, ivi compresi gli esami, le certificazioni
e i titoli di studio, alla ricerca e all'innovazione;
b) alla formazione e all'aggiornamento del personale della scuola;
c) alle relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione
Europea e con gli Organismi internazionali.
Art. 12 - Dipartimento per i Servizi nel territorio
1. Il Dipartimento per i Servizi nel territorio esercita i compiti
relativi: alla definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei
servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine
di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei
relativi livelli su tutto il territorio nazionale; alla definizione degli
indirizzi generali e alla disciplina giuridica ed economica del rapporto
di lavoro e di nuovi modelli di prestazione del servizio del personale
scolastico e, d'intesa con il Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione, alla relativa contrattazione; all'attuazione delle
direttive del Ministro in materia di politiche del personale
amministrativo e tecnico del Ministero nonché al reclutamento, alla
formazione generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla
mobilità; alla materia dello status dello studente; agli indirizzi e alle
strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport; alle
strategie sulle attività e sull'associazionismo degli studenti e sulle
politiche sociali in favore dei giovani; al supporto dell'attività della
conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli
studenti; ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della
loro attività; agli indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e
corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; ai
Servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per
l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati. Il Dipartimento,
per la parte afferente ai rapporti internazionali, nelle materie di
propria competenza collabora con il Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione. Al Dipartimento è affidata l'organizzazione del servizio
del contenzioso, per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai
Dipartimenti ed ai Servizi dell'Amministrazione centrale e per la
formulazione degli indirizzi in materia all'Amministrazione periferica. Al
Dipartimento sono inoltre affidate, fatte comunque salve le competenze
delle regioni, tutte le competenze dell'Amministrazione della Pubblica
Istruzione in materia di percorsi integrati di istruzione e formazione;
educazione ed istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non
universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica superiore.
Il Dipartimento, nel rispetto delle competenze delle regioni, segue i
problemi generali del territorio e segnatamente quelli relativi al diritto
allo studio, al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla
distribuzione territoriale delle scuole e degli indirizzi di studio,
all'edilizia scolastica, ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
Il Dipartimento esercita la vigilanza sull'Agenzia di cui all'articolo 88
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Fondazione
Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci"
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 258 del 1999, nonché la
vigilanza o la sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3 del Testo
Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei
confronti degli altri enti ivi previsti.
Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di
propria competenza, agli Uffici regionali scolastici e ne verifica la
coerenza di attuazione.
2. Nell'ambito del Dipartimento sono individuate le aree di funzioni
relative:
a) agli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio
nazionale, ivi compresi i servizi per l'integrazione e l'accoglienza;
b) all'istruzione post-secondaria, all'educazione e istruzione permanente
degli adulti, ai percorsi integrati di istruzione e formazione;
c) al personale della scuola e dell'Amministrazione;
d) allo status dello studente, alle politiche giovanili, ai rapporti
scuola-sport e alle attività motorie.
Art. 13 - Servizi
1. I Servizi sono Uffici di livello dirigenziale generale non equiparati
ad Uffici dirigenziali dipartimentali, per l'esercizio di funzioni
strumentali di interesse comune ai Dipartimenti e agli Uffici scolastici
regionali. Essi si articolano in Uffici di livello dirigenziale non
generale.
2. Il Servizio per gli affari economico-finanziari svolge attività di
consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di
competenza dei diversi Uffici centrali e periferici; anche sulla base dei
dati forniti dagli Uffici competenti, predispone le relazioni tecniche sui
provvedimenti normativi; avvalendosi dei dati forniti dai Dipartimenti,
dagli altri Servizi e dagli Uffici scolastici regionali, rileva il
fabbisogno finanziario del Ministero della pubblica istruzione. Sulla base
delle direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le
operazioni di variazione ed assestamento, la redazione delle proposte per
la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento ed agli
organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle risorse
finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano
ad obiettivi comuni dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici;
predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie
ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo; attende ai
Servizi generali dell'Amministrazione centrale; coordina i programmi di
acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di
finanziamento; monitora e analizza i flussi finanziari; cura la gestione
amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e
convenzionali di carattere generale e comune agli Uffici
dell'Amministrazione centrale; dà consulenza legale all'Amministrazione
periferica in materia contrattuale, previa intesa con i competenti Uffici
e fatte salve le competenze in materia spettanti al Servizio di cui al
comma 3; fornisce le indicazioni necessarie per la gestione amministrativa
e contabile delle istituzioni scolastiche.
3. Il Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica
cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei
servizi concernenti il Sistema Informativo vigilando sull'applicazione dei
contratti; cura i rapporti con i Dipartimenti, gli altri Servizi e gli
Uffici scolastici regionali per l'utilizzazione del Sistema Informativo e
lo sviluppo di nuove procedure; pianifica le attività del Sistema
Informativo con riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del Sistema
stesso; fornisce le necessarie elaborazioni statistiche; formula piani per
le politiche di innovazione tecnologica; provvede alla definizione di
standard tecnologici e alla consulenza alle scuole in materia di strutture
tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni
tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto ai
Servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni.
Presso il Servizio è allocato l'Ufficio di statistica istituito presso il
Ministero a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322; tale Ufficio, avvalendosi anche degli apporti del Sistema
Informativo, costituisce una struttura di Servizio per tutte le
articolazioni organizzative del Ministero.
4. Il Servizio per la comunicazione coordina la comunicazione
istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete
Intranet; coordina il sito web dell'Amministrazione; promuove attività e
convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione;
analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la
sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è
responsabile dell'Ufficio relazioni col pubblico a livello centrale e
coordina e indirizza l'attività degli Uffici relazioni col pubblico a
livello periferico; cura i rapporti con il Dipartimento informazione ed
editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 14 - Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione è istituito l'Ufficio scolastico
regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce un autonomo
centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate tutte le
funzioni già spettanti agli Uffici periferici dell'Amministrazione della
Pubblica Istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli
Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 613 del Testo Unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che sono soppressi alla
data di entrata in vigore del presente regolamento ed esercita le funzioni
non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate
all'Amministrazione centrale dal presente regolamento, o non conferite
alle regioni e agli enti locali.
2. L'Ufficio scolastico regionale, sentita la regione, si articola per
funzioni e sul territorio; a tale fine sono istituiti, a livello
provinciale, con possibilità di articolazione a livello subprovinciale,
servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, anche per
funzioni specifiche.
3. L'Ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i
Dipartimenti e con i Servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli
ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa
e sull'osservanza degli standard programmati; promuove la ricognizione
delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul
territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura
l'attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula al
Servizio per gli affari economico-finanziari e ai Dipartimenti le proprie
proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di personale;
provvede alla costituzione della Segreteria del Consiglio Regionale
dell'Istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno
1999, n. 233; cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli
enti locali, per quanto di competenza statale e nel rispetto comunque
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, relativamente all'offerta
formativa integrata, all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza
sulle scuole e corsi di istruzione non statali e sulle scuole straniere in
Italia; fornisce assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e
vigila sul loro funzionamento nel rispetto dell'autonomia ad esse
riconosciuta; assegna alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie;
assegna alle istituzioni scolastiche le risorse di personale ed esercita
tutte le competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle
relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non
riservate all'Amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli
strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni. Il dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i
contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti
di incarico, fermo restando che, in sede di prima applicazione, la
preposizione alle istituzioni scolastiche conferisce immediatamente ai
dirigenti scolastici, a decorrere dal 1° settembre 2000, i poteri
dirigenziali. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'Ufficio
regionale si avvale dei Servizi funzionali e territoriali, nonché
dell'Istituto regionale di ricerca educativa.
4. Presso ciascun Ufficio scolastico regionale è costituito l'organo
collegiale di cui all'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300. Esso è così composto: il dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale, che lo presiede; tre rappresentanti
dello Stato, di cui due scelti dal predetto dirigente tra il personale
della scuola; due rappresentanti della regione; due rappresentanti degli
enti locali territoriali designati, rispettivamente, dalle corrispondenti
articolazioni regionali dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e
dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI). Il predetto organo
collegiale si dota di un regolamento interno di organizzazione, sulla base
degli indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel
rispetto delle competenze definite dalle leggi statali e regionali.
5. La proposta di cui all'articolo 5, comma 5, lettera g) del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti dei dirigenti preposti
agli Uffici scolastici regionali è formulata dal capo del Dipartimento
del territorio, sentito il capo del Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e
Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione
dell'Amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella
regione siciliana seguita ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di
attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
1985, n. 246.
7. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, con proprio
atto da adottarsi entro novanta giorni dall'adozione del decreto di cui
all'articolo 9, comma 5, determina l'articolazione dell'Ufficio scolastico
regionale ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché la
decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi Uffici. Da tale data
sono soppressi i Provveditorati agli Studi e il relativo personale è
assegnato alle nuove funzioni.
Art. 15 - Conferenza permanente dei dirigenti generali
1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti generali del Ministero preposti
alle aree dei Dipartimenti, ai Servizi e agli Uffici scolastici periferici
si riuniscono in Conferenza per trattare le questioni attinenti al
coordinamento dell'attività dei rispettivi Uffici. La conferenza è
presieduta, a turno, dai capi dei Dipartimenti, che provvedono a
convocarla periodicamente, almeno ogni tre mesi.
2. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute
della Conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
3. Il Servizio di segreteria necessario per i lavori della Conferenza è
assicurato dall'Ufficio di Gabinetto.
Art. 16 - Disposizioni relative al funzionamento dei Dipartimenti, dei
Servizi e degli Uffici scolastici regionali
1. A ciascun Dipartimento sono assegnati, oltre al capo del Dipartimento,
dirigenti con incarico di livello dirigenziale generale in numero
corrispondente a quello delle aree come individuate, rispettivamente,
dagli articoli 11, comma 2 e 12, comma 2.
2. Il capo del Dipartimento promuove il costante coordinamento con l'altro
Dipartimento e con i Servizi anche mediante la costituzione di gruppi di
lavoro comuni per l'approfondimento di tematiche specifiche o per la
realizzazione di progetti.
3. Ai dirigenti di livello dirigenziale generale possono essere affidate
funzioni vicarie. Ai dirigenti amministrativi e tecnici di livello non
generale possono essere affidate dal capo del Dipartimento o dal dirigente
dell'area o dell'Ufficio scolastico regionale, oltre che funzioni di
direzione di Uffici dirigenziali, funzioni di direzione di programmi e
progetti obiettivo, da raggiungere con il concorso di più unità
funzionali da coordinare allo scopo, ovvero di cooperazione diretta con il
dirigente titolare. Analoghe funzioni possono essere altresì affidate ai
dirigenti tecnici per la progettazione e il supporto dei processi
formativi.
4. I Servizi di cui all'articolo 13 forniscono il supporto necessario nei
tempi utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa, secondo
le direttive generali del Ministro e dei capi dei Dipartimenti.
5. La dirigenza tecnica per la progettazione e il supporto dei processi
formativi esercita, oltre alle funzioni di cui all'ultimo periodo del
comma 3, all'interno di ciascuno dei Dipartimenti, dei Servizi e degli
Uffici regionali scolastici, le funzioni di cui all'articolo 397 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Tra i predetti dirigenti
assegnati a ciascun Dipartimento ed Ufficio scolastico regionale è
nominato un responsabile del coordinamento di tali funzioni.
6. Il Capo del Dipartimento e i dirigenti di livello dirigenziale generale
preposti alle diverse aree individuano rispettivamente il dirigente di
livello dirigenziale generale e il dirigente al quale affidare l'esercizio
delle funzioni vicarie.
Art. 17 - Ruolo del personale e dotazione organica
1. La dotazione organica dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione,
comprensiva del personale dirigente e non dirigenziale è rideterminata,
nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996,
a norma dell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, nelle allegate tabelle A e B. Tale dotazione sarà ridotta in
relazione ai trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e con le procedure ivi previste.
2. Alla realizzazione dei procedimenti di cui all'articolo 75, comma 5,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 si provvede anche con le
risorse rinvenienti dalla rideterminazione della dotazione organica del
personale del Ministero, risultante dalle allegate tabelle A e B.
3. L'attuazione del presente regolamento non può comportare aggravio di
oneri.
4. Al presente regolamento, a norma dell'articolo 75, comma 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è data attuazione a decorrere dal 1°
gennaio 2001.
Art. 18 - Abrogazioni
1. Sono abrogati, a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4/bis della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli articoli 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,
613, commi 1 e 2, 614, commi 1, 2, e 3, 615, 616, 621 e 622 del Testo
Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli
obblighi di cui agli articoli 613, comma 3 e 614, comma 4 del medesimo
Testo Unico si intendono, riferiti alle sedi dei nuovi Uffici periferici
dell'Amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
TABELLA A
Tabella
della dotazione organica complessiva
allegata al Regolamento di cui all'Art. 75, comma 1,
del decreto legislativo
n. 300 del 30 luglio 1999 |
TOTALE |
| Dirigenti Generali con
funzioni di Capo dipartimento |
2 |
| Dirigenti Generali |
28 |
| Dirigenti
amministrativi e tecnici |
355 |
| Dirigenti tecnici per
la progettazione e il supporto dei processi formativi (ex
Ispettori Tecnici) |
412 |
|
Totale dirigenti
|
797 |
|
Area A
|
650 |
| B1 |
818 |
| B2 |
2.000 |
| B3 |
2.167 |
|
Totale Area B
|
4.985 |
| C1 |
1.865 |
| C2 |
1.500 |
| C3 |
1.000 |
|
Totale Area C
|
4.365 |
|
Totale Aree
|
10.000 |
|
TOTALE
|
10.797 |
TABELLA B
Tabella
della dotazione organica,
articolata per Amministrazione centrale
e periferica,
allegata al Regolamento di cui all'art. 75, c. 1,
del decreto legislativo n. 300 del 30 Luglio 1999 |
Amm.ne
Centrale |
Amm.ne
Periferica |
TOTALE |
| Dirigenti Generali con
funzioni di Capo dipartimento |
2 |
|
2 |
| Dirigenti Generali |
10 |
18 |
28 |
| Dirigenti
amministrativi e tecnici |
138 |
217 |
355 |
| Dirigenti tecnici per
la progettazione e il supporto dei processi formativi (ex
Ispettori Tecnici) |
60 |
352 |
412 |
|
Totale dirigenti
|
210 |
587 |
797 |
|
Area A
|
110 |
540 |
650 |
| B1 |
124 |
694 |
818 |
| B2 |
316 |
1.684 |
2.000 |
| B3 |
343 |
1.824 |
2.167 |
|
Totale area B
|
783 |
4.202 |
4.985 |
| C1 |
373 |
1.492 |
1.865 |
| C2 |
300 |
1.200 |
1.500 |
| C3 |
194 |
806 |
1.000 |
|
Totale Area C
|
867 |
3.498 |
4.365 |
|
Totale Aree
|
1.760 |
8.240 |
10.000 |
|
TOTALE
|
1.970 |
8.827 |
10.797 |
|