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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n.59,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
ed in particolare l'articolo 8;
VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4 , della legge 23 agosto 1988,
n.400;
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare
l'articolo 205, richiamato dal suindicato articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;
VISTA la legge 10 febbraio 2000, n.30 in materia di riordino dei
cicli dell'istruzione;
VISTI l'articolo 1, comma 70 della legge 23 dicembre 1996, n.662,
l'articolo 40, comma 1 della legge 23 dicembre 1997, n.449 e l'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233,
concernenti l'organico funzionale delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che, con effetto dal 1° settembre 2000, la disciplina
dell'autonomia si applica a tutte le istituzioni scolastiche e che, a
decorrere dalla stessa data, occorre dare attuazione all'articolo 8 del
citato regolamento, anche in considerazione della abrogazione delle norme
in contrasto con la disciplina da esso dettata;
RITENUTA l'opportunità, in attesa dell'approvazione degli
strumenti di attuazione della legge di riordino dei cicli scolastici, di
dettare prime disposizioni per la graduale attuazione dell'articolo 8 del
citato regolamento, al fine di assicurare continuità e stabilità agli
attuali ordinamenti e relative sperimentazioni, tenuto conto anche dei
risultati emersi dalla sperimentazione dell'autonomia, di cui ai decreti
del Ministro della pubblica istruzione n.251 del 29 maggio 1998 e n.179
del 19 luglio 1999;
CONSIDERATO, inoltre, che occorre favorire gli eventuali
adeguamenti che si rendano necessari per una più significativa e omogenea
qualità dell'offerta formativa;
RITENUTO necessario assicurare alle scuole flessibilità
organizzativa e didattica secondo i principi dell'autonomia, promuovendo
la ridefinizione dei curricoli secondo modalità fondate su obiettivi
formativi e competenze e garantendo soluzioni differenziate in relazione
ai diversi ordini e gradi di scuola;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, espressi rispettivamente nelle
sedute del 26 gennaio e del 27 gennaio 2000, sulle linee e sugli indirizzi
generali, di cui al comma 1 dell'articolo 8 del citato Regolamento;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
espresso nella adunanza del 14 marzo 2000;
VISTA la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, protocollo n.0028926, in data 3 aprile 2000;
SENTITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 17 aprile
2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988 (nota
n.8812 U/L A39 del 18 maggio 2000);
ADOTTA
il seguente regolamento
Art. 1 - (Curricoli delle
istituzioni scolastiche autonome)
1. A decorrere dal
1° settembre 2000, e sino a quando non sarà data concreta attuazione
alla legge 10 febbraio 2000, n.30, gli ordinamenti e relative
sperimentazioni funzionanti nell'anno scolastico 1999/2000, sia per quanto
riguarda i programmi di insegnamento che l'orario di funzionamento delle
scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa la scuola materna,
costituiscono, in prima applicazione dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i curricoli delle
istituzioni scolastiche alle quali è stata riconosciuta autonomia a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Ai curricoli come definiti nel comma 1 si applicano tutti gli
strumenti di flessibilità organizzativa, didattica e di autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo, secondo quanto previsto dal piano
dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.
Art. 2 - (Obiettivi specifici di
apprendimento)
1. Nell'ambito dei
curricoli di cui all'articolo 1 ciascuna istituzione scolastica, può
riorganizzare, in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, i
propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi
specifici di apprendimento e competenze degli alunni, valorizzando
l'introduzione di nuove metodologie didattiche, anche attraverso il
ricorso alle tecnologie multimediali.
2. Al termine dell'anno scolastico ogni istituzione scolastica
valuta gli effetti degli interventi di cui al comma 1, che devono tendere
al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento al fine di far
conseguire a ciascun alunno livelli di preparazione adeguati al
raggiungimento dei gradi più elevati dell'istruzione ed all'inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
Art. 3 - (Quota nazionale e
quota riservata alle istituzioni scolastiche)
1. La quota oraria
nazionale obbligatoria dei curricoli di cui all'articolo 1 è pari all'85%
del monte ore annuale delle singole discipline di insegnamento comprese
negli attuali ordinamenti e nelle relative sperimentazioni.
2. La quota oraria obbligatoria dei predetti curricoli riservata
alle singole istituzioni scolastiche è costituita dal restante 15% del
monte ore annuale; tale quota potrà essere utilizzata o per confermare
l'attuale assetto ordinamentale o per realizzare compensazioni tra le
discipline e attività di insegnamento previste dagli attuali programmi o
per introdurre nuove discipline, utilizzando i docenti in servizio
nell'istituto, anche in attuazione dell'organico funzionale di cui alla
normativa citata in premessa, ove esistente in forma strutturale o
sperimentale.
3. Il curricolo obbligatorio è realizzato utilizzando tutti gli
strumenti di flessibilità organizzativa e didattica previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
4. In particolare le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli
strumenti di flessibilità di cui al comma 3, rilevate le diverse esigenze
formative degli alunni, promuovono, anche con percorsi individuali, la
valorizzazione degli alunni più capaci e meritevoli ed il recupero di
quelli che presentano carenze di preparazione, e garantiscono efficaci
azioni di continuità e di orientamento didattici.
5. L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di
unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può
comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle
quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere
recuperate le residue frazioni di tempo.
Art. 4 - (Curricoli delle
singole istituzioni scolastiche)
1. In applicazione
dell'articolo 1 restano confermati gli ordinamenti e relative
sperimentazioni in atto in ciascuna istituzione scolastica nell'anno
scolastico 1999/2000, con le specificità di cui ai commi seguenti.
2. Per la scuola materna, sino a quando non sarà data concreta
attuazione alla legge 10 febbraio 2000, n.30, sono confermati gli
orientamenti delle attività educative adottati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.138 del 15 giugno 1991.
3. In attesa della ridefinizione dell'orario di funzionamento della
scuola dell'infanzia in relazione agli standard concernenti la qualità
del servizio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f) del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ciascuna istituzione
scolastica, valorizzando la flessibilità didattico-organizzativa già
sperimentata a partire dalla circolare ministeriale n.70, protocollo n.639
del 25 febbraio 1994, individua tutte le modalità atte a garantire
l'utilizzazione ottimale dell'organico dei docenti da assegnarsi nella
misura di due per ogni sezione funzionante ad 8-10 ore giornaliere e, in
relazione a particolari situazioni di fatto esistenti, nella misura di uno
per ogni sezione ad orario ridotto, fermo restando l'orario obbligatorio
di servizio dei docenti.
4. Nell'istruzione tecnica ed artistica - nell'ambito dell'offerta
formativa dei rispettivi settori - le istituzioni scolastiche possono
adottare - nei limiti della dotazione organica determinata dai relativi
decreti emanati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - i progetti sperimentali coordinati a
livello nazionale, ancora esistenti alla data dell'anno scolastico
1999/2000, sia nel caso in cui si trovino ad attuare percorsi di
ordinamento rispetto ai quali a livello nazionale vi è un progetto
sperimentale coordinato, sia che intendano sostituire indirizzi
sperimentali autonomi già autorizzati, sia nel caso di nuova istituzione
di un indirizzo per il quale vi è un progetto sperimentale coordinato.
Art. 5 - (Adempimenti delle
scuole)
1. L'attuazione
delle disposizioni di cui al presente regolamento non comporta l'adozione
di decreti autorizzativi.
2. Le istituzioni scolastiche dovranno comunque comunicare ai
competenti uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica
istruzione le scelte curricolari effettuate in base all'articolo 4, al
fine di consentire all'amministrazione e al suo sistema informativo la
predisposizione delle procedure connesse alla gestione del personale.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL MINISTRO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |