La Camera,
esaminato il programma
quinquennale di progressiva attuazione della legge n. 30 del 2000 di
riordino dei cicli scolastici, trasmesso dal Governo alle Camere il 17
novembre 2000;
consapevole dell'importanza che esso assume al fine di dare avvio a quella
che viene percepita come la principale riforma della scuola di questi
ultimi decenni;
dato atto che il programma viene presentato alle Camere in ottemperanza a
quanto disposto dal comma l, articolo 6, della legge n. 30 del 2000, sia
pure con un lieve ritardo rispetto ai tempi fissati dalla legge;
considerato che esso, dopo una opportuna introduzione che rammenta «le
finalità, le ragioni, le condizioni e i soggetti della riforma»
(considerata nel quadro complessivo delle riforme approvate), affronta
tutte le tematiche esplicitamente richieste dalla legge n. 30 del 2000 e
cioè:
indica tempi e le modalità di attuazione della legge stessa;
contiene un progetto
generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla
valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla
sua eventuale riconversione;
- individua i criteri generali per la
formazione degli organici di istituto;
-
definisce i criteri
generali per la riorganizzazione dei curricoli della scuola di base e
della scuola secondaria;
- comprende un piano per l'adeguamento
delle infrastrutture;
- allega una relazione che ne dimostra
la fattibilità, nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto
agli obiettivi;
- precisa infine i criteri e le
modalità di riutilizzazione delle economie di spesa;
precisato che si
tratta comunque di un primo programma, il quale ha il compito di
indicare indirizzi, criteri generali e fattibilità connessi con la
prima fase di attuazione, decisiva ma non esaustiva e che la legge
prevede in ogni caso non solo una verifica triennale e, nella
complessa fase regolamentare che seguirà, un continuo confronto
Parlamento-Governo, ma anche la singolare indicazione che
«disposizioni correttive di quelle contenute nel programma (...)
potranno essere emanate durante la progressiva attuazione del
programma stesso»;
ritenuta inoltre opportuna, nel clima di spesso strumentali polemiche
attuali, la scelta dei due capitoli iniziali nei quali, segnalando
finalità, ragioni, condizioni e soggetti della riforma, si rammenta
che la medesima risponde a un' esigenza di profondo rinnovamento
rintracciabile in un dibattito che da trent'anni ormai impegna il
mondo della cultura, del sindacato, dell'associazionismo professionale
e dei vari movimenti giovanili sostanzialmente concordi
nell'individuare come obiettivi non rinviabili:
-
l'esigenza di
superare la discontinuità tra i vari livelli di scuola e l'eccessiva
e non più funzionale differenziazione dei vari indirizzi della scuola
superiore;
-
la necessità di
operare un migliore raccordo del sistema scolastico con il mondo
universitario, la formazione professionale e il mondo del lavoro e
delle professioni, superando il carattere autoreferenziale e la
gestione centralizzata della scuola;
-
la necessità di
offrire ai giovani una preparazione che tenga conto delle nuove
frontiere dell'integrazione europea, nonché del contesto sempre più
internazionale in cui presumibilmente saranno chiamati a operare;
-
l'opportunità di
completare il disegno riformatore avviato nel 1996, a partire
dall'autonomia scolastica, superando in tal modo il carattere parziale
e poco risolutivo delle precedenti riforme che hanno inciso debolmente
su nodi quali l'insuccesso scolastico e la dispersione;
-
l'esigenza che la
scuola si cimenti con nuove problematiche derivanti dall'analfabetismo
di ritorno e dalla richiesta di educazione permanente, nonché dalle
questioni poste dall'impatto delle correnti immigratorie con la nostra
cultura;
chiarito infine che,
nella consapevolezza di avere approvato una legge di grande spessore
innovativo, il Parlamento, mentre respinge interessati inviti al
rinvio, ritiene giusto sottolineare la opportunità che, specie nella
fase di prima attuazione, si proceda con gradualità e prudenza
sapendo attingere le soluzioni più sagge e convenienti dal dialogo
continuo con gli operatori e dalla valorizzazione delle stesse
esperienze già maturate in ambito scolastico, il ché non potrebbe
avvenire con una partenza che prescindesse da condizioni minime di
fattibilità garantite;
sulla base di tali considerazioni, condivisi in linea generale i
contenuti del primo programma quinquennale di progressiva attuazione
della legge n. 30 del 2000 di riordino dei cicli scolastici e dovendo
la Camera formulare indirizzi specificamente riferiti alle singole
parti del programma, indirizzi che, in fase di prima attuazione,
valgono anche come parere di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, richiamato
dall'articolo 6, comma 6, ultima parte, della legge n. 30 del 2000,
impegna il Governo:
- per quanto attiene al capitolo I tempi
e le modalità di attuazione:
ad attuare l'ipotesi che prevede, per
le prime due classi della scuola di base, l'inizio della riforma
nell'anno scolastico 2001-2002;
a iniziare, per quanto riguarda la
scuola superiore:
a)
confermando le disposizioni emanate con decreto ministeriale 26 giugno
2000, n. 234, concernente l'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'autonomia;
b)
consentendo che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei poteri
dell'autonomia didattica ed organizzativa che permette la
riorganizzazione dei percorsi didattici secondo quanto previsto
dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 234 del 2000,
possano, senza incidere comunque sulle finalità formative degli
indirizzi:
- modificare i quadri orario dei vigenti piani di studio superiori
alle 32 ore settimanali, riducendoli non oltre tale limite. Le
riduzioni dell'orario settimanale non dovranno in ogni caso comportare
un minore dotazione di personale e le ore di servizio, eventualmente
eccedenti, andranno utilizzate ai fini della realizzazione del piano
dell'offerta formativa;
- adottare, in coerenza con gli indirizzi funzionanti in ciascun
istituto, i programmi di studio avviati nell'anno scolastico 1997-1998
ai fini delle sperimentazioni dell'autonomia didattica e organizzativa
nei primi due anni della scuola secondaria superiore;
c)
approntando, entro il dicembre 2001, i curricoli relativi ai 5 anni
del ciclo, al fine di iniziare compiutamente la riforma nell'anno
scolastico 2002-2003.
Rispetto alle
varianti ipotizzate per affrontare il problema più delicato, relativo
al fatto che, ridotto di un anno il tempo scuola complessivo,
confluiranno, a un certo punto del cammino, due leve di alunni nello
stesso anno scolastico per formare la cosiddetta «onda anomala»; e
alla possibilità, al fine di ridurre l'impatto che tale onda avrebbe
sulle istituzioni scolastiche, di «frantumare» la suddetta «onda
anomala secondo l'ipotesi prospettata nel programma:
a scegliere l'ipotesi
cosiddetta dell'«onda anomala frantumata», con l'avvertenza che è
necessaria, al riguardo, una speciale, continua verifica del suo
andamento.
- Per quanto attiene al capitolo I
criteri generali per la riorganizzazione dei curricoli:
Precisato:
a) che
sono condivisibili le osservazioni del programma di attuazione
relative ai principi informatori dei curricoli e cioè alla necessità
che:
-
rispondano ai bisogni
formativi degli alunni e alle istanze territoriali di riferimento,
nella prospettiva di bilanciare unitarietà del sistema e pluralismo
culturale;
-
siano formulati
esaltando l'essenzialità, la storicità e la problematicità;
-
tengano conto del
carattere progressivo e graduale dei percorsi, in antitesi con
l'attuale ripetersi degli stessi contenuti nelle fasi successive;
-
rafforzino tra le
competenze essenziali quelle linguistiche e matematiche, nonché la
capacità di impiego delle tecnologie informatiche;
b) che per quanto
attiene al monte ore annuale, i curricoli debbano fare riferimento alle
indicazioni orarie stabilite e cioè:
-
da 1.150 a 1.300 ore
annuali per la scuola dell'infanzia, forte dei suoi ordinamenti e, per
la prima volta, considerata parte integrante del sistema di istruzione
ed educazione sotto la diretta responsabilità del dirigente
scolastico. La realizzazione di questo obiettivo implica, in
particolare, la riconversione delle sezioni ancora funzionanti a tempo
ridotto nella prospettiva di una progressiva generalizzazione della
scuola d'infanzia;
-
attorno alle 1.000
ore annuali (30 ore settimanali per 33 settimane) per la scuola di
base, con un quota riservata alle istituzioni scolastiche attorno al
25 per cento;
-
attorno alle 1.000
ore annuali per la scuola secondaria con una soglia autonoma del 20
per cento, incrementabile con una quota fino al 10 per cento nei primi
due anni, per attività di recupero e orientamento e fino al 20 per
cento, nei tre anni finali, per garantire l'articolazione interna agli
indirizzi mediante l'insegnamento di discipline scelte dalle scuole
sulla base di un repertorio di opzionalità definito a livello
nazionale;
c) che per
la scuola secondaria, i curricoli debbano tenere conto della nuova
definizione per aree e indirizzi con la seguente articolazione dei
licei:
- Area
classico-umanistica con due indirizzi:
lingue e letterature classiche;
lingue e letterature moderne;
-Area scientifica con due indirizzi:
scienze matematiche e sperimentali;
scienze sociali.
-Area tecnica e tecnologica con sei indirizzi:
gestione e servizi per la produzione di beni;
gestione e servizi per l'economia;
gestione e servizi per l'ambiente e il territorio;
gestione e servizi per le risorse naturali e
agro-industriali;
gestione e servizi alla persona e alla collettività;
gestione e servizi relativi al turismo.
- Area artistica e musicale con almeno due indirizzi;
a tenere
comunque conto dello sviluppo progressivo dell'intero percorso
settennale nel definire in maniera compiuta, per il settembre 2001, i
curricoli dei primi due anni della scuola di base;
per quanto
attiene l'articolazione della scuola di base, a considerare la soluzione
prospettata (2+3+2) come ipotesi di lavoro, valida soprattutto per le
implicazioni metodologie e organizzative, da realizzare nell'ambito
dell'autonomia didattica e organizzativa e da verificare a conclusione
del primo triennio;
per quanto riguarda il curricolo dei primi due anni della
scuola secondaria, ad attenersi più rigorosamente al comma 3
dell'articolo 4 della legge n. 30 del 2000, per cui la possibilità di
passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi non
può in alcun modo deprimere la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo
curricolo, visto nella sequenza quinquennale, anche se a svolgersi in
anni di obbligo scolastico. In tale senso, andrà valutato anche
l'equilibrio da realizzarsi tra le materie di indirizzo e quelle di
equivalenza disciplinare;
per quanto riguarda i curricoli in generale della scuola
secondaria, a far sì che, in particolare per l'area tecnica e
tecnologica, nonché per quella artistica e musicale, il rafforzamento
della dimensione culturale non ostacoli l'apprendimento di specifiche
professionalità spendibili, al termine del quinquennio, sia sul mercato
del lavoro, sia per l'accesso alla formazione tecnica superiore o
all'università. Per la calibratura degli stessi curricoli, dovrà
tenersi conto dei previsti raccordi con il mondo della formazione
professionale e dell'apprendistato già previsti in altre leggi;
ad attenersi, nella formazione dei curricoli, agli aspetti
innovativi della legge che, mentre sottolinea la necessità
dell'incontro (variamente modulato nelle diverse aree e indirizzi) con
la cultura classica e con l'approccio storico-filosofico, e ciò al fine
della valorizzazione della persona umana, così fortemente richiamata
nell'articolo 1 della legge, fa esplicitamente cenno (comma 6 articolo
4) all'arricchimento derivante dall'alternanza scuola-lavoro-professioni
che deve diventare esperienza estesa a tutte le aree della scuola
secondaria.
- Per quanto attiene al capitolo Il
personale docente: valorizzazione delle professionalità,
riqualificazione, riconversione:
Precisato:
a) che
sono condivisibili gli obiettivi relativi al progetto generale di
formazione in servizio che, nella necessaria concertazione con le
forze associative e sindacali presenti nella scuola, dovrà:
-affrontare
problemi specifici connessi ai diversi cicli (in particolare la
convivenza, nella scuola base, di docenti delle ex scuole elementari e
media);
-privilegiare le attività formative da realizzare,
anche mediante la formazione a distanza, nelle scuole e in altri
ambienti integrati;
-agevolare l'autoformazione (mediante borse di
studio, periodi sabbatici e un sistema di crediti cumulabili nel
tempo);
-prevedere strumenti per agevolare l'acquisizione di
crediti universitari, di specializzazioni universitarie, di dottorati
di ricerca disciplinari e master orientati alla didattica, di nuovi
crediti in materie affini a quelle di titolarità;
b) che
per la realizzazione del progetto l'amministrazione dovrà strutturare
una rete permanente di servizi di supporto alle istituzioni
scolastiche (consulenza tecnica, documentazione ecc.);
c) che,
una nuova disciplina giuridica (anche di normazione secondaria)
sostitutiva di quella del Testo unico dovrà intervenire sui seguenti
punti:
- la formazione dei
docenti sia iniziale che in servizio;
- la possibilità di articolazioni di carriera, con la eventuale
definizione di diversi gradi di docenza e, come base per l'attuazione
di compiti e di responsabilità, di una anagrafe delle competenze e
delle professionalità dei docenti;
- i criteri di valutazione e di certificazione nonché
l'individuazione dei soggetti valutatori;
- i ruoli del personale con la revisione del rapporto di impiego e la
riarticolazione del sistema delle classi di concorso per ambiti
disciplinari.
In merito alla
formazione iniziale dei docenti, dovendosi rinviare necessariamente al
decreto interministeriale in via di definizione la indicazione dei
curricoli universitari previsti per i vari ordini di scuola, a
ripensare gli attuali percorsi universitari, soprattutto per le
facoltà i cui laureati più frequentemente entrano nella scuola, in
modo da integrare con lo studio delle scienze della formazione,
l'approfondimento disciplinare.
A prefigurare vere forme di partenariato tra scuola e università
almeno per quanto riguarda i laboratori didattici e il tirocinio.
A stabilire comunque, nella formulazione del regolamento di cui al
comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 30 del 2000, relativa ai titoli
universitari richiesti per il reclutamento degli insegnanti della
scuola di base, la necessità di una laurea integrata da una fase di
approfondimento pedagogico e didattico che contenga esperienze di
tirocinio, anche al fine del tendenziale raggiungimento del ruolo
unico; l'esigenza di una laurea è da consigliare anche per la scuola
per l'infanzia, sia pure con peculiari, specifiche modalità.
Per quanto attiene al
capitolo: Criteri generali per la formazione degli organici di
istituto:
-a
estendere alla scuola secondaria l'organico funzionale;
-ad attuare il programma che si propone di superare
le attuali rigidità:
-assumendo come base di calcolo il monte ore
complessivo annuale riferito al curricolo relativo;
-prevedendo un incremento dell'organico che consenta
di recuperare risorse per l'esercizio della flessibilità e per
l'attuazione della progettualità della scuola e dei percorsi
didattici personalizzati;
-riorganizzando per ambiti disciplinari le attuali
classi di concorso.
Per quanto attiene al
capitolo: L'adeguamento delle strutture edilizie e delle
infrastrutture tecnologiche.
Precisato che il programma si fonda su una ricognizione regionale
delle strutture edilizie esistenti, con la relativa valutazione delle
possibili conseguenze del riordino sull'utilizzazione degli edifici
scolastici attuali.
Secondo tale ricognizione:
a) per la
scuola di base non si prevedono grandi problemi relativi al numero
complessivo delle aule, dal momento che nel settennio va a incidere la
riduzione complessiva di un anno.
Infatti, ben l'84 per cento delle classi (57 per cento dei comuni)
può essere allocata mantenendo corsi settennali completi all'interno
dello stesso edificio, utilizzando sia le attuali scuole elementari
che, ove occorra, le scuole medie. La percentuale raggiunge
addirittura il 97 per cento delle classi (e il 74 per cento dei
comuni) se si spezzano alcuni corsi completi in più edifici
all'interno dello stesso comune.
Per quel restante 3 per cento delle classi (ma 26 per cento dei
comuni) situate in quei piccoli comuni che ora dispongono della sola
scuola elementare, si suggerisce il completamento in loco utilizzando
spazi disponibili anche fuori del plesso e, solo eccezionalmente, il
ricorso all'utilizzo di aule anche nei comuni viciniori.
b) per la
scuola secondaria non ci dovrebbero essere grandi problemi strutturali
se non in relazione alla cosiddetta «onda anomala», per la quale,
come extrema ratio è ipotizzabile l'utilizzazione di quelle aule
degli istituti scolastici di livello inferiore resi disponibili dalla
contrazione temporale:
-a
considerare la diversificazione di plesso non solo negativamente, ma
come opportunità da valutare per risolvere questioni di compresenza
giudicate problematiche tra gli alunni dei primissimi anni del
settennio e alunni ormai prossimi all'adolescenza, o per recuperare
presenze periferiche in piccoli comuni;
-ad adottare specifiche soluzioni per favorire
l'applicazione della riforma nelle scuole paritarie che non abbiano
riuniti i corsi delle attuali elementari e medie in uno stesso
istituto;
-a occupare gli anni di tempo che intercorrono da
ora al momento della definizione complessiva del quadro dei bisogni
per approntare strumenti atti a sostenere la ricerca di soluzioni
idonee che dovranno essere affrontate dalle amministrazioni comunali e
provinciali competenti.
Quanto alle
infrastrutture tecnologiche il programma fa notare che il già
iniziato impegno su questo nuovo terreno ha come meta finale il
conseguimento per tutti gli studenti di una padronanza tanto
strumentale che concettuale delle tecnologie dell'informazione,
padronanza da raggiungere sia attraverso momenti di studio all'interno
delle diverse discipline sia con un periodo in cui lo studio si
consolida in una specifica disciplina obbligatoria per tutti.
per quanto attiene alla: Relazione di fattibilità.
Premesso che la verifica prende in esame il complesso delle risorse
che risulteranno necessarie per l'attuazione in tutte le scuole dei
rispettivi piani dell'offerta formativa, e cioè:
- le strutture edilizie;
- le infrastrutture tecnologiche e didattiche;
- il personale dirigente, docente e ATA;
- le risorse finanziarie per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche.
Il tutto viene valutato in funzione delle varie ipotesi messe in campo
e delle soluzioni da adottare a seguito delle opzioni operate dalle
risoluzioni parlamentari.
Precisato che:
a) per
quanto riguarda le strutture, gli adeguamenti che si renderanno
necessari non dovrebbero comportare di per sé un aumento nel numero o
nella tipologia delle strutture fisiche e che nuovi dimensionamenti
potranno comunque mutuare dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 233 del 1997 criteri e modalità operative, con i necessari
adeguamenti;
b) con
riguardo alle risorse professionali -il ruolo unico
dei dirigenti scolastici potrà subire un'ulteriore riduzione di posti
in aggiunta a quella avvenuta. Risultando tuttavia ancora vacanti
posti di dirigente, si ipotizza che le riduzioni non intaccheranno il
personale oggi in servizio;
-anche per il personale ATA le risorse attualmente
disponibili paiono sufficienti;
-in prima applicazione il nuovo assetto non incide,
sul personale docente attualmente nella scuola dell'infanzia e in
quella secondaria;
più complesso è il discorso per la scuola di base per la quale, a
parità di altri fattori, è ipotizzabile alla fine del periodo
transitorio una rimodulazione, rispetto alle attuali, delle
consistenze di organico, le cui disponibilità saranno commisurate
alle nuove esigenze derivanti dalla riduzione dell'orario di servizio
e dall'ampliamento dell'offerta formativa;
c) sulla
quantificazione degli effetti sul fabbisogno di organico e le economie
di spesa incidono più ipotesi, concernenti:
- la riduzione
dell'orario di servizio degli insegnanti della scuola elementare;
- l'adozione di misure atte a «frantumare l'onda anomala»;
- la scansione dei tempi di avvio delle riforme secondo le ipotesi
precedentemente formulate.
Ricordato comunque
che:
la legge n. 30 del 2000 prevede comunque la possibilità di
finanziare con appositi provvedimenti legislativi le esigenze
impreviste che si presentassero nel corso dell'attuazione della
riforma stessa, e che il patto sociale del Natale '98 prevedeva la
redazione di un piano pluriennale di investimenti;
a redigere il suddetto piano;
ad adottare le già precisate soluzioni relative all'avvio della
riforma nell'anno scolastico 2001-2002, con la variante dell'onda
anomala frantumata, che prevedono economie di spesa oscillanti tra i
19.000 miliardi circa, con orario invariato per i docenti, ai 6000
miliardi circa, con orario a l8 ore settimanali per tutti;
a impegnarsi con le organizzazioni a ciò deputate a una
contrattazione collettiva che affronti il problema di tali
oscillazioni, sembrando più praticabile la realizzazione della
riduzione graduale di orario a 18 ore (senza che ciò debba comportare
riduzione, nella scuola di base, delle compresenze di insegnanti
previste), attraverso una fase intermedia a 20 ore e la conclusione
finale al momento del consolidamento definitivo della riforma.
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