Art. 1. - (Stato giuridico).
1. Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli di cui al comma 2 si applicano, per quanto compatibili
con la presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento
economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di seguito
denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva.
2. Sono istituiti due distinti ruoli provinciali, rispettivamente, per gli
insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia e della
costituenda scuola di base e per gli insegnanti di religione cattolica
della scuola secondaria.
Art. 2. - (Dotazioni
organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica).
1. In attesa dell'entrata in vigore delle
disposizioni di attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, le
dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica sono
stabilite: a) nella scuola media e secondaria superiore, nell'ambito
dell'organico complessivo di ciascuna provincia, nella misura del 60 per
cento dei posti corrispondenti alle classi prevedibilmente funzionanti nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi; b) nella scuola materna ed
elementare, nell'ambito dell'organico complessivo di ciascuna provincia,
nella misura del 60 per cento dei posti corrispondenti alle classi di
scuola elementare o alle sezioni di scuola materna funzionanti nell'anno
scolastico precedente a quello di costituzione dell'organico nel
territorio di pertinenza di ciascuna diocesi e nelle quali, nel medesimo
anno, gli insegnanti titolari non hanno fornito la loro disponibilità
all'insegnamento della religione cattolica.
2. I posti di cui al comma 1 possono essere coperti con personale a tempo
pieno o a tempo parziale, secondo le quote e le modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Art. 3. - (Reclutamento).
1. Per l'accesso ai ruoli di cui
all'articolo 1 si applicano, per quanto compatibili con la presente legge,
le norme sul reclutamento del personale docente di cui alla Parte III,
Titolo I, Capo II, Sezione II del testo unico.
2. Per la partecipazione alle procedure concorsuali è richiesto il
possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionale
stabiliti al punto 4 dell'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione
e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana resa esecutiva con il
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e
successive modificazioni, unitamente ad un diploma di laurea valido per
l'ammissione ai concorsi a posti d'insegnamento.
3. Ciascun candidato dovrà inoltre essere in possesso del riconoscimento
di idoneità di cui al n. 5, lettera a), del Protocollo addizionale
all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede di revisione del
Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo con legge 25
marzo 1985, n. 121, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per
territorio e potrà concorrere soltanto per i posti disponibili nel
territorio di pertinenza della relativa diocesi.
4. Relativamente alle prove d'esame, fatto salvo quanto stabilito
dall'articolo 5, comma 3, si applicano le norme di cui al comma 1 del
presente articolo ed in particolare l'articolo 400, comma 6, del testo
unico, con esclusione dell'accertamento della preparazione sui contenuti
specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta
dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico d'intesa con l'Ordinario
diocesano competente per territorio, ai sensi del n. 5, lettera a), del
Protocollo addizionale di cui al comma 3 del presente articolo e del punto
2.5 dell'Intesa di cui al comma 2.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ai motivi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si
aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'Ordinario diocesano
competente, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.
7. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del
dirigente dell'ufficio scolastico periferico, d'intesa con il competente
Ordinario diocesano.
Art. 4. - (Mobilità).
1. Agli insegnanti di religione cattolica
inseriti nei ruoli provinciali di cui all'articolo 1, comma 2, si
applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità nel comparto del
personale della scuola. La mobilità professionale all'interno dei
predetti ruoli è subordinata al possesso del titolo di qualificazione
richiesto per il ruolo al quale si aspira. La mobilità professionale
verso altro insegnamento non è consentita prima che siano decorsi cinque
anni di effettivo insegnamento dall'assunzione in ruolo.
2. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo
indeterminato al quale sia stata revocata l'idoneità ha titolo a fruire
della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola.
3. I posti rimasti vacanti a seguito di revoca dell'idoneità non
concorrono, per un quinquennio, a determinare le dotazioni organiche di
cui all'articolo 2 e sono coperti mediante stipula di contratti di lavoro
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
Art. 5. - (Norme
transitorie e finali).
1. Al primo concorso per titoli ed esami
che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge sono ammessi gli insegnanti di religione cattolica che
abbiano prestato servizio nell'insegnamento della religione cattolica per
almeno 4 anni e per un orario settimanale non inferiore a 12 ore esplicato
anche in ordini e gradi scolastici diversi e che siano in servizio
nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. Al predetto concorso può altresì partecipare il
personale docente che abbia prestato effettivo servizio per altro
insegnamento nelle scuole statali per almeno quattro anni scolastici e che
sia in servizio nell'anno scolastico in corso alla data predetta.
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3. Limitatamente alle procedure
riguardanti i posti di insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella
costituenda scuola di base, per i candidati al primo concorso di cui al
comma 1 si prescinde dal requisito del possesso del diploma di laurea.
3. Il programma d'esame del primo concorso di cui al comma 1, consistente
in una prova scritta ed una prova orale, sarà volto all'accertamento
della conoscenza della legislazione e dell'ordinamento scolastici, degli
orientamenti didattici e pedagogici relativi ai gradi di scuola ai quali
si riferisce il concorso, nonché all'accertamento della cultura posseduta
dal candidato nel campo delle scienze sociali, filosofiche e storiche.
4. La presente legge si applica anche agli insegnanti di religione
cattolica delle regioni di confine, ove essa non risulti in contrasto con
le norme locali tutelate dalla disposizione del n. 5, lettera c), del
Protocollo addizionale di cui all'articolo 3, comma 3, della presente
legge.
Art. 5-bis.
All'onere derivante dalla presente legge,
valutato in lire 510 milioni per l'anno 2000 e lire 47.000 milioni a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Ordine
del giorno
Accolto dal Governo e non posto
in votazione
Il
Senato,
premesso:
che il Protocollo addizionale n. 5, lettera c) dell'Accordo tra Santa Sede
e Italia del 18 febbraio 1984 (ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121)
stabilisce che in materia di insegnamento della religione cattolica, viene
conservato "il regime vigente nelle regioni di confine",
riconosciuto, con l'annessione all'Italia di territori già austriaci, nel
Trattato di Sant Germain en Laye del 10 settembre 1919;
che con telex n. 61017 del 10 giugno 1986 indirizzato al provveditore agli
Studi di Trento il Ministero della pubblica istruzione disponeva che, in
applicazione del Protocollo addizionale n. 5, lettera c) le circolari
ministeriali nn. 129, 130, 131 del 3 giugno 1986 non dovessero interessare
le scuole funzionanti in provincia di Trento, in quanto questa è compresa
nelle “regioni di confine” con un regime vigente speciale;
che con successivo telex n. 61460 del 18 giugno il Ministero della
pubblica istruzione revocava la precedente comunicazione del 10 giugno, a
seguito di un parere della Presidenza del Consiglio dei ministri
comunicato con telex n. 4340 del 13 giugno 1986 in merito ad un nuovo
testo dell'articolo 21 delle norme di attuazione dello Statuto speciale
del Trentino-Alto Adige concernente l'ordinamento scolastico in Provincia
di Trento;
che il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405
(norma di attuazione in materia di ordinamento scolastico in Provincia di
Trento) fa esplicito riferimento al Protocollo addizionale sopra
richiamato confermando all'articolo 21, comma 1, come resti valido “il
regime vigente in detta provincia per l'insegnamento della religione
cattolica”;
che in tale articolo 21 non figuri in modo esplicito uno dei caratteri
propri del “regime vigente nelle regioni di confine”, la natura
pienamente curricolare dell'insegnamento della religione cattolica, salvo
rinuncia, carattere al contrario mantenuto in Provincia di Bolzano, che
con la Provincia di Trento condivideva il medesimo “regime vigente nelle
regioni di confine”;
che, pertanto, la Circolare ministeriale sopra richiamata del 18 giugno
contraddice esplicitamente un dettato di un accordo internazionale e che
successivamente la norma di attuazione ha semplicemente taciuto al
riguardo, pur richiamando e confermando l'accordo stesso (protocollo
addizionale n. 5);
che tale contrasto o inadempienza ha effetti negativi evidenti sullo stato
giuridico degli insegnanti della religione cattolica, in quanto viene
indebitamente ridotto lo status giuridico della disciplina da essi
insegnata,
impegna il Governo:
a dare piena attuazione al Protocollo
addizionale n. 5 lettera c) dell'Accordo tra Santa Sede e Italia del 18
febbraio 1984, salvaguardando pertanto lo stato giuridico speciale degli
insegnanti di religione delle regioni interessate attraverso il
riconoscimento del carattere pienamente curricolare (salvo rinuncia)
dell'insegnamento da essi professato;
a considerare positivamente in sede di Consiglio dei Ministri eventuali
iniziative legislative che la Provincia di Trento dovesse assumere
nell'ambito delle sue competenze per dare piena attuazione a detto
Protocollo addizionale conformemente a quanto avviene in Provincia di
Bolzano.
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