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Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
su proposta del Ministro per la Funzione
Pubblica di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica e del Ministro del Lavoro e della Previdenza
sociale
Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, recante "Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica";
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma
dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.241;
Visto l'articolo 2, commi 5,6, 7, 8, 9 della legge 8 agosto 1995, n.335,
recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare";
Visto l'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n.449,
recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
Visto l'articolo 26, commi 18 e 18, della legge 23 dicembre 1998, n.448,
recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo";
Visto l'Accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni
sindacali il 29 luglio 1999;
Decreta
Articolo 1. - Trattamento
di fine rapporto
1. L'esercizio dell'opzione di cui
all'articolo 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 [1]
avviene mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e
comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 1 della
legge 29 maggio 1982, n. 297[2]. Il computo dell'indennità
di fine esercizio maturata fino a tale data sarà effettuato secondo le
regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione
della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine
rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno effettuate
secondo le norme previste dall'articolo 1 della citata legge n. 297 del
1982. All'indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione
per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno
applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente
normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.
2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'articolo 59, comma
56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal
pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al
regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo
previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base
retributiva previsto dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e
dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla
retribuzione imponibile ai fini fiscali.
3.Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di
quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali
si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene
ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso
e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla
riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini
previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine
rapporto, a ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della
massa salariale per i contratti collettivi nazionali.
4.Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di
lavoro, prevista dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29[3] , e successive modificazioni e
integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2
e 3.
5.Per gli enti il cui personale non è iscritto alle gestioni Inpdap per i
trattamenti di fine servizio e per i quali conseguentemente non opera la
trattenuta del 2,5% della base retributiva prevista dall'articolo 11 della
legge n. 152 del 1968 e dall'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai
commi 2 e 3.
6.Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà
liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (Inpdap) alla cessazione dal servizio del
lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. Per
i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista
l'iscrizione all'Inpdap per i trattamenti di fine servizio il predetto
adempimento è effettuato dall'ente datore di lavoro. Le quote di
accantonamento annuale saranno determinate applicando l'aliquota del 6,91
per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi dell'articolo 3,
comma 16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto
previsto dall'articolo 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio
1999. Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di
trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.
7.In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, della legge 8
agosto 1995, n. 335, la gestione del fondo per il trattamento di fine
rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola,
delle università, della sanità e degli enti locali è affidata
all'Inpdap. Il contributo previdenziale a favore dell'Inpdap da parte
delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato
nella misura del 9,60 per cento della attuale base contributiva di
riferimento prevista dall'articolo 18 della legge 20 marzo 1980, n. 75, e
nella misura del 6,10 per cento della attuale base contributiva di
riferimento prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152,
per il personale degli enti locali.
8.Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui
personale non è prevista l'iscrizione all'Inpdap per i trattamenti di
fine servizio resta a totale carico degli enti medesimi, ai quali è
affidata la gestione di tali trattamenti.
9.Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine
rapporto, per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le
amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti
sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo 1975, sarà erogato il
trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297 del 29 maggio
1982, con le modalità definite dall'accordo quadro sottoscritto il 29
luglio 1999, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. A far tempo dalla stessa data non
si applica l'articolo 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177,
nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dal
presente comma. Resta ferma la possibilità per i dipendenti interessati
di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i
periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto precedentemente alla
predetta data.
Articolo 2. - Fondi
pensione
1.Sono associati ai fondi pensione i
dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e quelli assunti
dal 1º gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di entrata in
vigore del presente decreto del presidente del Consiglio dei ministri che
avranno esercitato l'opzione di cui all'articolo 59, comma 56, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. La quota di Tfr che detti dipendenti potranno
destinare ai fondi pensione non potrà superare il 2 per cento della
retribuzione base di riferimento per il calcolo del Tfr.
2.Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto del presidente del Consiglio si applicano
le regole concessive e di computo di cui alla legge n. 297 del 29 maggio
1982 in materia di trattamento di fine rapporto. Nei confronti di detto
personale che, in sede di contrattazione collettiva, sceglierà di
iscriversi al fondo pensione sarà prevista la integrale destinazione al
fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.
3.La somma di 200 miliardi annui, di cui all'articolo 26, comma 18, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448[4], sarà resa
immediatamente disponibile in favore dei fondi pensione istituiti. In via
transitoria e fino alla raccolta delle adesioni da parte dei lavoratori,
il riparto dell'intera somma di 200 miliardi avverrà in misura
proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale in
servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di
istituzione dei fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti
annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo. Le ulteriori quote di trattamento di fine
rapporto, destinate ai fondi pensione e non coperte dallo stanziamento di
200 miliardi annui sono trattate come quote figurative e rivalutate
secondo il meccanismo di rendimento di cui al successivo comma 5.
4.A favore del personale di cui al comma 2 dell'articolo 1 viene
destinata, come previsto dall'articolo 59, comma 56, della legge n.
449/97, una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai
fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta
quota, avente natura di elemento figurativo, è considerata neutra
rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle
amministrazioni. I dipendenti degli enti pubblici non economici, degli
enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è
prevista l'iscrizione all'Inpdap non sono destinatari della quota dell'1,5
per cento.
5. Alla cessazione del rapporto di
lavoro l'Inpdap conferirà al fondo pensione di riferimento il montante
maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di
trattamento di fine rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo
stanziamento di 200 miliardi nonché di quelli relativi all'aliquota
dell'1,5% di cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un
tasso di rendimento che, in via transitoria, per il periodo di
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, corrisponderà alla media dei
rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza
complementare presenti sul mercato da individuarsi tra quelli con maggiore
consistenza di aderenti, con decreto del ministro del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo quadro. Successivamente, previa verifica con le
parti sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi
pensione, si applicherà il rendimento netto dei medesimi fondi dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
6. Alla cessazione del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici,
gli enti di ricerca e sperimentazione e gli enti per il cui personale non
è prevista l'iscrizione all'Inpdap conferiranno al fondo pensione di
riferimento il montante maturato dal dipendente, costituito dagli
accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto non
coperte dallo stanziamento di 200 miliardi, applicando il tasso di
rendimento previsto dal comma 5.
7.La prima verifica con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro
sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione di cui
all'ultimo periodo del comma 5 e sui contenuti dell'accordo medesimo
avverrà entro il 31 dicembre 2001.
Nota redazionale e Note
( )
Scatta anche per i dipendenti pubblici la
possibilità di iscriversi ai fondi pensione. E' stato infatti pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio il decreto del Presidente
del Consiglio che istituisce i fondi pensione dei dipendenti pubblici. Il
nuovo trattamento si applicherà con modalità diverse ai vecchi e nuovi
assunti: per chi è in servizio alla data del 30 maggio
(corrispondente a quella di entrata in vigore del decreto) ci sarà la
possibilità di optare per il
passaggio dall'indennità di buonuscita (che ha un carattere contributivo)
al trattamento di fine rapporto come previsto per i dipendenti privati. Per
i nuovi assunti, invece, il passaggio sarà automatico. Non tutte le
somme però saranno automaticamente investite nei fondi: in base alla
legge infatti le risorse destinabili ai fondi comuni del pubblico impiego
ammontano a 200 miliardi annui. Le quote eventualmente
"scoperte" saranno versate in maniera figurativa: al momento
della pensione del dipendente l'Inpdap, che gestirà il Tfr dei pubblici,
conferirà al fondo il capitale maturato rivalutato in base ad una media
del rendimento di un paniere di fondi complementari.
1. Le norme della
legge stabiliscono la possibilità per i dipendenti pubblici di richiedere
la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine
rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota dell'aliquota
contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle
gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà
destinata alla previdenza complementare nei modi e con la gradualità da
definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori
2. Si tratta delle norme in base alle quali in ogni
caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di
lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando
per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore
all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5.
3. Sono le norme che regolamentato i rapporti di lavoro
dei dipendenti pubblici.
4. Sono le disposizioni della legge "misure per la
stabilizzazione e lo sviluppo" in base alle quali "la somma da
destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai
sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo
sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del
trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati".
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