In data 25 luglio 2001 presso la sede
dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. nella persona del
prof. Mario Ricciardi, componente del comitato direttivo, ed i
rappresentanti sindacali Cgil scuola, Cisl Scuola, Uil Scuola, Confsal/Snals
Al termine è stata sottoscritta la seguente preintesa nel testo seguente:
Art. 1 - Tentativo obbligatorio
di conciliazione
1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione
nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'articolo 65, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che
secondo le forme previste dall'articolo 66 del medesimo decreto
legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di
conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, sulla base di quanto
previsto dai successivi commi del presente articolo .
2. Presso le articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione
viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti che
devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo
per la pubblicazione degli atti della procedura.
3. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte,
deve essere depositata presso l'ufficio del contenzioso
dell'amministrazione competente e presso l'ufficio territoriale di cui al
comma 2, ovvero spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Limitatamente alle controversie riguardanti le materia della
mobilità e delle assunzioni, sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato, gli interessati possono presentare la richiesta di
tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto che
si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di
utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
4. La richiesta deve indicare:
-
le generalità del richiedente, la natura del
rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
-
il luogo dove devono essere inviate le
comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
-
l'esposizione sommaria dei fatti e delle
ragioni poste a fondamento della richiesta;
-
qualora il lavoratore non intenda presentarsi
personalmente, l'eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale,
al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo
svolgimento del tentativo di conciliazione.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta l'amministrazione compie un primo esame sommario che può
concludersi con l'accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso
contrario deposita nel medesimo termine le proprie osservazioni presso
l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione.
Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio
rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per
l'esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte
dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data compresa nei
dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni
dell'amministrazione. L'ufficio di segreteria provvederà, all'atto della
comparizione, all'identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo
di conciliazione, che sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7.
6. Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie
della mobilità e delle assunzioni, l'amministrazione deve pubblicare
all'albo dell'ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al
ricevimento, la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli
eventuali terzi interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto
e di far pervenire all'amministrazione loro eventuali osservazioni entro
dieci giorni dalla pubblicazione della notizia. In questo caso il termine
per il deposito delle osservazione da parte dell'amministrazione è
fissato in dodici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque
giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le
parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall'ufficio di
segreteria, che costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice
del lavoro competente ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura
civile. Il processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di
conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una
associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro
competente, che provvede a sua volta a depositarlo presso la cancelleria
del tribunale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile
per la dichiarazione di esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita
la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per
quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 30/3/2001,
n. 165. Nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di esecutività,
il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le
parti per la soluzione della controversia.
8. In caso di mancato accordo tra le parti l'ufficio di cui al comma 2
stilerà un verbale di mancata conciliazione che, sottoscritto dalla
parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un'associazione
sindacale, presso la competente Direzione provinciale del lavoro.
9. Qualora l'Amministrazione non depositi nei termini le proprie
osservazioni, l'ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti
per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora
l'amministrazione non si presenti all'udienza di trattazione sarà
comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non
riuscito di conciliazione, che sarà depositato presso la competente
Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al precedente
comma 8.
10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello
svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione trova
applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto
previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Art. 2 - Arbitrato
1. Le parti, possono concordare di deferire la
decisione di una controversia di lavoro ad un arbitro unico, scelto di
comune accordo, appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 5,
comma 4 ,del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
Art. 3 - Modalità di
designazione dell'arbitro
1. La richiesta di compromettere in arbitri la
controversia deve essere comunicata all'altra parte secondo le modalità
previste dall'art. 3 del CCNQ del 23 gennaio 2001. Entro il termine di 10
giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità
previste dall'art. 3 del CCNQ, se intende o meno accettare la proposta. Se
la proposta è accettata entro i successivi 10 giorni le parti
procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro appartenente
alle categorie previste dall'art. 5 comma 4 del CCNQ.
In caso di mancato Accordo, entro lo stesso termine, si procederà alla
presenza delle parti e presso la camera arbitrale competente,
all'estrazione a sorte dell'arbitro, scelto nell'ambito della lista
arbitrale regionale prevista dall'art. 5 comma 2 del CCNQ 23 gennaio 2001.
Ciascuna delle parti può decidere di revocare il consenso prima
dell'estrazione a sorte degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in
tema di sanzioni disciplinari, dall'articolo 6, comma 2, del CCNQ 23
gennaio 2001.
2.Ciascuna delle parti può rifiutare l'arbitro sorteggiato qualora il
medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con
l'altra parte o motivi non sindacabili di incompatibilità personale. Un
secondo rifiuto consecutivo comporta la rinuncia all'arbitrato, ferma
restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria.
3. L'atto di accettazione dell'incarico da parte dell'arbitro deve essere
depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile,
costituita ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 del CCNQ del 23 gennaio 2001,
entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di
nullità del procedimento.
4. Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la
camera arbitrale regionale oppure dandone immediata comunicazione alla
medesima, presso l'istituzione cui appartiene l'interessato.
5. Si applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6
del CCNQ del 23 gennaio 2001.
Art. 4 - Norma transitoria
1. Essendo già in corso all'atto della
sottoscrizione del presente contratto le procedure per la mobilità del
personale della scuola relativa all'anno scolastico 2001-2002, alle
controversie individuali di lavoro relative a tali procedure, al fine di
evitare diversità di trattazione in relazione alla data di stipula del
presente contratto, continuerà ad essere applicata la disposizione
transitoria di cui all'articolo 45, comma 25, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Gli interessati potranno, quindi, proporre ricorso al
Ministro dell'istruzione che deciderà su conforme parere degli appositi
consigli per il contenzioso del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione, come previsto dall'articolo 484 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
Art.
5 - Norma finale
1. Per
tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia al CCNL quadro
sottoscritto in data 23 gennaio 2001 ed alle disposizioni del decreto
legislativo 165/2001.
2. La disciplina prevista dal presente accordo resta in vigore fino al 31
dicembre 2003.