Oggetto:
Articolo 18, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, recante regole tecniche
per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – Standard, modalità di
trasmissione, formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed
accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e
associate ai documenti protocollati
Lo sviluppo e la messa in esercizio dei
primi sistemi di protocollo informatico, realizzati a seguito
dell’entrata in vigore delle recenti norme in materia e destinati, in
particolar modo, a sostituire le registrazioni su carta, hanno fatto
emergere questioni di carattere applicativo ed amministrativo, ad esempio
relativamente alle modalità di interconnessione tra diversi sistemi di
protocollo informatico e alla loro integrazione con la posta elettronica e
la firma digitale.
In effetti, i sistemi di gestione
informatica dei flussi documentali, orientati alla trasparenza
amministrativa ed all’efficienza interna, si collocano in una dimensione
più ampia nell’ottica della interconnessione e interoperabilità dei
sistemi informativi pubblici.
Per interoperabilità dei sistemi di
protocollo informatico si intende la possibilità di trattamento
automatico, da parte di un sistema di protocollo ricevente, delle
informazioni trasmesse da un sistema di protocollo mittente, allo scopo di
automatizzare altresì le attività ed i processi amministrativi
conseguenti (articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed articolo 15 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2000, n. 272).
Per realizzare l’interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatico gestiti dalle pubbliche amministrazioni
distribuite sul territorio è necessario, in primo luogo, stabilire una
modalità di comunicazione comune, che consenta la trasmissione telematica
dei documenti sulla rete. Ai sensi del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, il mezzo
di comunicazione telematica di base è la posta elettronica, con
l’impiego del protocollo SMTP e del formato MIME per la codifica dei
messaggi. Per le amministrazioni che sottoscrivono il contratto di
interoperabilità alla Rete unitaria nella pubblica amministrazione, il
servizio di posta elettronica da utilizzare per l’interscambio di
documenti soggetti alla registrazione di protocollo, è quello offerto dal
fornitore del servizio di interoperabilità il quale è tenuto al rispetto
del protocollo sopra richiamato ed alla gestione dei messaggi in formato
MIME.
Oltre ad una modalità di comunicazione
comune, l’interoperabilità dei sistemi di protocollo richiede anche una
efficace interazione dei sistemi di gestione documentale. In questo senso,
le regole tecniche di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2000 stabiliscono che
ogni messaggio di posta elettronica protocollato debba riportare alcune
informazioni archivistiche fondamentali, per facilitare il trattamento dei
documenti da parte del ricevente. Tali informazioni sono incluse nella segnatura
informatica di ciascun messaggio protocollato e sono codificate in
formato XML.
Con la presente circolare, resa
disponibile anche sul sito internet dell’Autorità per l’informatica http://www.aipa.it,
vengono indicati, secondo quanto prescrive l’articolo 18, comma 2, del
D.P.C.M. 31 ottobre 2000, le modalità di trasmissione dei documenti
informatici, il tipo ed il formato delle informazioni archivistiche di
protocollo minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche
amministrazioni e associate ai messaggi di posta elettronica protocollati.
Per la sua redazione, l’Autorità si è avvalsa della collaborazione di
diverse pubbliche amministrazioni, che hanno individuato attraverso
l'esperienza maturata durante la progettazione e la messa in esercizio dei
propri sistemi di protocollo informatico diversi problemi operativi e
hanno fornito corrispondenti suggerimenti solutivi.
Le modalità tecniche ed il formato
definiti verranno adeguati con cadenza annuale, in relazione
all'evoluzione tecnologica e alle eventuali ulteriori esigenze che le
amministrazioni dovessero manifestare a seguito della loro applicazione.
Roma, 7 maggio 2001
Il Presidente
ZULIANI
ALLEGATO A
ARTICOLO 18, COMMA 2, DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 OTTOBRE 2000, PUBBLICATO NELLA
GAZZETTA UFFICIALE 21 NOVEMBRE 2000, N. 272, RECANTE REGOLE TECNICHE PER
IL PROTOCOLLO INFORMATICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 – STANDARD, MODALITÀ DI
TRASMISSIONE, FORMATO E DEFINIZIONI DEI TIPI DI INFORMAZIONI MINIME ED
ACCESSORIE COMUNEMENTE SCAMBIATE TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E
ASSOCIATE AI DOCUMENTI PROTOCOLLATI.
1. Definizioni
Al fine di agevolare la lettura, vengono
riportate le definizioni di alcuni termini utilizzati. AOO: Area
Organizzativa Omogenea è un insieme definito di unità organizzative di
una amministrazione, che usufruiscono, in modo omogeneo e coordinato, di
comuni servizi per la gestione dei flussi documentali. In particolare,
ciascuna AOO mette a disposizione delle unità organizzative clienti il
servizio di protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita,
utilizzando una unica sequenza numerica, rinnovata ad ogni anno solare,
propria alla AOO stessa.
Casella istituzionale: la
casella di posta elettronica istituita da una AOO, attraverso la quale
vengono ricevuti i messaggi protocollati (D.P.C.M. 31 ottobre 2000,
articolo 15, comma 3). Firma digitale: la firma digitale intestata
ad una persona fisica, la cui coppia di chiavi è stata pubblicamente
certificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Identificatore di prima registrazione di
un documento protocollato: le
informazioni identificative di registrazione associate ad un documento,
originariamente formato all’esterno della pubblica amministrazione,
all’atto della sua prima protocollazione in ingresso; nel caso di un
documento formato all’interno di una pubblica amministrazione, le
informazioni identificative di registrazione associate al documento
all’atto della sua protocollazione in uscita.
Informazioni identificative di
registrazione: le informazioni
specificate nell’articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, che
identificano una registrazione di protocollo.
Manuale di gestione: il
documento che descrive il sistema di gestione e conservazione di documenti
di una AOO (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 5).
Messaggio di aggiornamento di conferma: un
messaggio che contiene una comunicazione di aggiornamento, riguardante un
messaggio protocollato ricevuto in precedenza.
Messaggio di annullamento di
protocollazione: un messaggio che
contiene la comunicazione di annullamento di una protocollazione in
ingresso di un messaggio ricevuto in precedenza.
Messaggio di conferma di ricezione: un
messaggio che contiene la conferma della avvenuta protocollazione, in
ingresso, di un messaggio protocollato da una AOO ricevente. Un messaggio
di conferma di ricezione si differenzia da altre forme di ricevuta di
consegna generate dal servizio telematico di posta elettronica in quanto
segnala l’avvenuta protocollazione del messaggio e, quindi, la sua
effettiva presa in carico, da parte dell’amministrazione ricevente e non
il semplice recapito del messaggio presso la casella di posta elettronica
del destinatario.
Messaggio di notifica di eccezione: un
messaggio che notifica la rilevazione di una anomalia in un messaggio
ricevuto.
Messaggio protocollato: un
messaggio inviato da una AOO mittente per il quale esiste una
corrispondente registrazione di protocollo in uscita.
Messaggio: un
generico messaggio di posta elettronica.
Normativa sul documento informatico: l’impianto
normativo che regolamenta la formazione dei documenti informatici da parte
delle pubbliche amministrazioni e in particolare: il D.P.R. n. 445/2000,
il D.P.C.M. 8 febbraio 1999, il D.P.C.M. 31 ottobre 2000, la circolare
dell’Autorità per l’informatica AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000,
recante specifiche tecniche per l’interoperabilità tra certificatori e
la delibera AIPA 23 novembre 2000, n. 51, recante regole tecniche in
materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del D.P.R.
n. 445/2000.
Segnatura informatica: l’insieme
delle informazioni archivistiche di protocollo, codificate in formato XML
ed incluse in un messaggio protocollato, come previsto dall’articolo 18,
comma 1, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000.
Sistema di gestione informatica dei
documenti (abbr. sistema informatico): l’insieme
delle risorse fisiche, delle reti di comunicazione e dei sistemi software
utilizzato e gestito da un’amministrazione o unità organizzativa per il
supporto alle attività amministrative (D.P.R. n. 445/2000, articolo 1).
Sistema informatico mittente: il
sistema informatico di una AOO che riveste il ruolo di mittente di
messaggi di posta elettronica.
Sistema informatico ricevente: un
sistema informatico di una AOO che riveste il ruolo di ricevente di
messaggi di posta elettronica. Più precisamente, il sistema informatico
ricevente gestisce la casella istituzionale della AOO cui
appartiene (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 15,comma 3).
2. Composizione dei messaggi protocollati
Un messaggio protocollato, creato ed
inviato da una AOO mittente è una struttura composita, che aggrega
diverse parti:
a) un documento informatico primario;
b) un numero qualsiasi di documenti
informatici allegati; c) una segnatura informatica.
Il documento informatico primario,
inviato da una AOO di una amministrazione ad una AOO di diversa
amministrazione, deve essere sottoscritto secondo le norme stabilite dal
D.P.R. n. 445/2000. I documenti informatici allegati che compongono il
messaggio o i documenti primari riguardanti scambi tra AOO della stessa
amministrazione possono, eventualmente, essere sottoscritti secondo le
modalità indicate all’articolo 5 della delibera AIPA 23 novembre 2000,
n. 51. Ciascuna amministrazione indica nel manuale di gestione le
tipologie di documenti informatici – diversi da quelli primari destinati
ad altra amministrazione – per i quali è prevista l’apposizione di
una firma digitale, quelle per le quali non è prevista sottoscrizione e
quelle a rilevanza interna, per le quali sono ammesse firme digitali
difformi da quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000.
L’elenco delle tipologie di documenti
che devono essere obbligatoriamente sottoscritti per consentirne la
protocollazione in uscita e i ruoli amministrativi che hanno facoltà di
firma sono indicati nel manuale di gestione e sono resi disponibili dalle
pubbliche amministrazioni ai propri uffici di protocollo anche in formato
elettronico, per l’elaborazione automatica. Il grado di completezza e
dettaglio con il quale predisporre l'elenco precedente viene valutato
dalle amministrazioni con riguardo alla complessità organizzativa che
tale adempimento comporta.
Il controllo della validità
amministrativa della firma è di responsabilità dell’amministrazione
mittente. In particolare, è responsabilità del sistema di protocollo
mittente verificare, prima di procedere alla protocollazione in uscita di
un messaggio, che il documento primario rechi una sottoscrizione valida
sotto il profilo amministrativo, ossia che il soggetto sottoscrittore
abbia la facoltà di firmare il documento, in relazione al ruolo svolto ed
alla tipologia di atto sottoscritto.
Nella segnatura informatica sono
contenute informazioni archivistiche, informazioni sulla struttura del
messaggio protocollato – tra le quali la distinzione tra documento
primario ed allegati – ed informazioni utilizzabili dalle AOO riceventi
per il trattamento dei documenti.
Alcune informazioni archivistiche
fondamentali devono essere obbligatoriamente riportate nella segnatura
informatica, mentre altre restano opzionali. Le informazioni fondamentali
includono l’identificatore della registrazione di protocollo in uscita,
effettuata dal sistema di protocollo informatico della AOO mittente, e
quelle che consentono di interpretare correttamente l’organizzazione ed
il contenuto del messaggio dal punto di vista amministrativo.
Tutte le informazioni contenute nella
segnatura dovranno essere conservate nel sistema di gestione dei documenti
della AOO mittente e, limitatamente alle informazioni effettivamente
trattate, in quello delle AOO destinatarie.
3. Scambio di messaggi protocollati tra
AOO
Il processo di trasmissione di un
messaggio di posta elettronica tra due AOO si svolge secondo il seguente
schema di base:
a) presso il sistema informatico mittente
viene formato un messaggio di posta elettronica. Se destinato ad altra
amministrazione, esso includerà almeno un documento firmato digitalmente,
corrispondente al documento primario;
b) il sistema di protocollo mittente
effettua la verifica amministrativa sulle sottoscrizioni presenti nei
documenti trasmessi. La protocollazione in uscita viene effettuata solo se
tale verifica ha esito positivo;
c) il messaggio viene protocollato in
uscita ed in esso viene inclusa la segnatura informatica; d) il messaggio
protocollato viene trasmesso dal sistema informatico mittente al sistema
di posta elettronica;
e) il sistema di posta elettronica
trasmette il messaggio protocollato al sistema informatico ricevente;
f) il messaggio viene protocollato in
ingresso dal sistema informatico ricevente. La registrazione viene
effettuata utilizzando le informazioni provenienti dalla AOO mittente
contenute nella segnatura informatica. Qualora richiesto dalla AOO
mittente, il sistema informatico ricevente crea e invia un messaggio di
conferma di ricezione;
g) nel caso in cui il sistema rilevi
delle anomalie nel messaggio ricevuto, esso genera ed invia un messaggio
di notifica di eccezione, contenente la descrizione delle anomalie
riscontrate;
h) i documenti informatici contenuti nel
messaggio vengono avviati al trattamento presso le unità organizzative o
presso gli uffici utenti della AOO ricevente. Ciascuna AOO ricevente
stabilisce se e come utilizzare le informazioni opzionali contenute nella
segnatura per automatizzare i processi di assegnazione e trattamento dei
documenti (le possibili scelte della AOO sulle modalità di trattamento
delle informazioni opzionali dovranno, comunque, essere riportate nel
manuale di gestione);
i) determinati eventi riguardanti il
trattamento presso la AOO ricevente (per esempio, l'attivazione di un
procedimento) possono essere accompagnati da un messaggio di
aggiornamento, generato automaticamente dal sistema informatico ricevente,
qualora ciò sia richiesto dalla AOO mittente;
l) l’eventuale annullamento, a
posteriori, della protocollazione viene seguito da un messaggio di
comunicazione dell’annullamento stesso alla AOO mittente, il quale viene
generato automaticamente dal sistema informatico ricevente.
Un messaggio di posta elettronica può
contenere riferimenti esterni a documenti informatici reperibili per via
telematica, ovvero a documenti cartacei inviati parallelamente al
messaggio protocollato con strumenti tradizionali. Tali riferimenti
esterni possono riguardare sia il documento primario che i documenti
allegati.
4. Formato di codifica
Come stabilito dall’articolo 15, comma
1, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, i messaggi scambiati tra le AOO devono
essere compatibili con i sistemi di posta elettronica che adottano lo
standard SMTP, descritto nelle specifiche pubbliche RFC 821 e RFC 822.
I dati contenuti nell’intestazione SMTP,
ad esempio la data di invio e il mittente, non sono significativi ai fini
del trattamento automatico delle informazioni, che sarà svolto dalla AOO
destinataria esclusivamente attraverso l'elaborazione della segnatura
informatica.
I messaggi sono codificati in base allo
standard MIME, descritto nelle specifiche pubbliche RFC 2045, RFC 2046,
RFC 2047, RFC 2048 e RFC 2049. Tale forma di codifica rappresenta anche la
modalità fondamentale di aggregazione di documenti informatici, ai fini
della trasmissione in un unico messaggio.
Ciascuna parte di un messaggio è
codificata come una body part, univocamente identificata nella
struttura MIME che codifica il messaggio. Si definisce come nome di
una body part il primo dei valori effettivamente specificati
nell’ordine di precedenza descritto dalla seguente lista:
a) il valore del parametro filename dell’attributo
Content-Disposition della body part MIME;
b) il valore del parametro name dell’attributo
Content-Type della body part MIME. Il nome di ciascuna body
part rappresenta l’elemento di collegamento indispensabile tra la
segnatura informatica e l’insieme dei documenti informatici aggregati
nella struttura MIME.
L’uso dei nomi ha anche lo scopo di
rendere irrilevante l’ordinamento delle body part all’interno
della struttura MIME.
5. Messaggio protocollato
Un messaggio protocollato è codificato
come una struttura MIME, le cui body part corrispondono alle parti
componenti.
La segnatura informatica è
contenuta in una body part avente nome Segnatura.xml. Tale
body part contiene un documento XML strutturato nel modo previsto dalla
Document Type Definition (DTD) allegata, ovvero la sua versione più
recente, ed avente un root element di tipo <Segnatura>.
L’uso del nome Segnatura.xml per una body part è
riservato a questo unico scopo. Ogni variazione, in termini di caratteri
maiuscoli e minuscoli, del nome di una body part deve essere
evitata.
Le amministrazioni che intendono
scambiare ulteriori informazioni riguardanti la gestione dei processi o
altre esigenze amministrative non previste nella DTD di cui alla presente
circolare possono includere nel messaggio uno o più documenti
informatici, strutturati secondo un formato direttamente concordato tra le
parti, senza estendere o modificare la DTD stessa.
In generale, tutte le body part di
un messaggio protocollato devono avere un nome univoco, che viene
utilizzato nella segnatura informatica per descrivere l’organizzazione
del messaggio (per esempio per distinguere il documento primario dagli
eventuali allegati). È, tuttavia, possibile che un messaggio protocollato
contenga una body part priva di nome. Tale body part viene
interpretata come il testo del messaggio e, nel caso di
comunicazioni tra AOO della stessa amministrazione, può rappresentare il
documento primario del messaggio stesso, qualora la segnatura informatica
contenga un’esplicita indicazione in questo senso.
Dal punto di vista amministrativo, la
descrizione del significato di ciascuna body part del messaggio
protocollato è contenuta nella segnatura informatica. Più precisamente,
la segnatura informatica contiene l’elenco di tutti i documenti
contenuti nel messaggio protocollato che hanno una rilevanza formale.
6. Messaggi di ritorno
Data la descrizione dello schema di base
di scambio di messaggi, oltre ai messaggi di posta elettronica
protocollati in uscita dalle AOO mittenti e in ingresso da quelle
riceventi, si può identificare una seconda tipologia fondamentale di
messaggi nello scambio di posta elettronica tra due AOO, ossia i messaggi
di ritorno.
Essi sono costituiti da un messaggio di
posta elettronica generato dalla AOO ricevente in risposta al verificarsi
di determinati eventi. Ciascun messaggio di ritorno può fare riferimento
ad un solo messaggio protocollato.
I messaggi di ritorno, inviati da una AOO
ricevente a scopo informativo, sono scambiati in base allo stesso standard
SMTP previsto per i messaggi di posta elettronica protocollati in uscita
da una AOO e sono codificati secondo lo stesso standard MIME. Valgono,
inoltre, le stesse convezioni per l’identificazione univoca delle body
part del messaggio.
È possibile distinguere quattro tipi di
messaggio di ritorno:
a) messaggio di conferma di ricezione;
b) messaggio di notifica di eccezione;
c) messaggio di aggiornamento di
conferma;
d) messaggio di annullamento
protocollazione.
6.1 Messaggio di conferma di ricezione
Il messaggio di conferma di ricezione ha
lo scopo di comunicare alla AOO mittente l’avvenuta protocollazione, in
ingresso, del messaggio protocollato ricevuto. Il messaggio riporta anche
alcune informazioni archivistiche aggiuntive, quale l’identificatore
della registrazione di protocollo dei documenti ricevuti, come effettuata
dalla AOO ricevente.
Il messaggio di conferma di ricezione è
inviato soltanto su esplicita richiesta della AOO mittente. Tale richiesta
viene indicata nella segnatura informatica del messaggio protocollato
originario. Una conferma di ricezione è codificata come una struttura
MIME che contiene almeno una body part avente nome Conferma.xml.
Tale body part contiene un documento XML strutturato nel modo
previsto dalla DTD allegata ed avente un root element di tipo <ConfermaRicezione>.
Il nome Conferma.xml è riservato a questa finalità, analogamente
a quanto previsto per la segnatura informatica.
Una conferma di ricezione può contenere
altri documenti informatici e, inoltre, riferimenti esterni a documenti
informatici reperibili per via telematica, previa indicazione riportata
nel file Conferma.xml. Non possono essere inclusi documenti
informatici che siano non strettamente inerenti al messaggio protocollato
o, comunque, aventi una rilevanza tale da necessitare una registrazione di
protocollo separata.
6.2 Messaggio di notifica di eccezione
Il messaggio di notifica di eccezione ha
lo scopo di comunicare alla AOO mittente le anomalie che il messaggio
protocollato ricevuto presenta.
Alcuni esempi di messaggi di notifica di
eccezione ricorrono nelle seguenti ipotesi:
a) il messaggio protocollato è corrotto
o uno dei documenti informatici inclusi non è leggibile;
b) la descrizione del messaggio
protocollato riportata nella segnatura informatica non
corrisponde alla struttura di codifica
(per esempio ad un documento descritto come allegato non corrisponde
alcuna body part all’interno del messaggio);
c) il formato della segnatura informatica
non è conforme alla DTD di cui alla presente circolare ovvero alla sua
versione più recente;
d) nel caso di comunicazione tra diverse
amministrazioni il documento principale non risulta sottoscritto;
e) la descrizione del destinatario
contenuta nella segnatura informatica è errata;
f) la verifica di integrità di uno dei
documenti informatici ha dato esito negativo.
A questi motivi di anomalie se ne possono
aggiungere altri, propri della AOO ricevente, che dovranno essere indicati
nel proprio manuale di gestione. Il motivo che ha generato l’eccezione
viene dettagliatamente descritto all’interno del documento XML allegato
al messaggio di notifica dell'eccezione.
Un messaggio di notifica di eccezione è
codificato come una struttura MIME che contiene una body part avente
nome Eccezione.xml. Tale body part contiene un documento XML
strutturato nel modo previsto dalla DTD allegata alla presente circolare,
ovvero alla sua versione più recente, ed avente un root element di
tipo <NotificaEccezione>. Il nome Eccezione.xml è
considerato riservato nello stesso modo previsto per la segnatura
informatica.
6.3 Messaggio di aggiornamento di
conferma
Un messaggio di aggiornamento di
conferma ha lo scopo di comunicare alla AOO mittente il verificarsi,
presso la AOO ricevente, di un evento rilevante, successivo alla
protocollazione in ingresso.
Alcuni esempi di eventi che possono
generare messaggi di aggiornamento di conferma sono:
a) l’avvenuta assegnazione del
documento o dei documenti trasmessi;
b) l’attivazione di un procedimento;
c) la chiusura di un procedimento.
L’invio dei messaggi di aggiornamento
di conferma avviene soltanto su esplicita richiesta della AOO mittente.
Tale richiesta viene indicata nella segnatura informatica del messaggio
protocollato originario e coincide con la richiesta di conferma di
ricezione. L’elenco degli eventi specifici che generano un messaggio di
aggiornamento è stabilito dalla AOO ricevente ed indicato nel manuale di
gestione. Non è previsto che la AOO mittente possa indicare in modo
selettivo gli aggiornamenti che intende ricevere.
Un aggiornamento di conferma è
codificato come una struttura MIME che contiene almeno una body part avente
nome Aggiornamento.xml. Tale body part contiene un documento
XML strutturato nel modo previsto dalla DTD allegata alla presente
circolare, ovvero la sua versione più recente, ed avente un root
element di tipo <AggiornamentoConferma>. Il nome Aggiornamento.xml
è considerato riservato nello stesso modo previsto per la segnatura
informatica.
Le informazioni riportate nel file Aggiornamento.xml
devono includere quelle riportate nell'originaria conferma di
ricezione alla quale l’aggiornamento si riferisce. Un aggiornamento di
conferma può contenere altri documenti informatici e riferimenti esterni
a documenti informatici reperibili per via telematica, nel rispetto delle
modalità previste per una conferma di ricezione.
6.4 Messaggio di annullamento
protocollazione
Un messaggio di annullamento
protocollazione ha lo scopo di comunicare alla AOO mittente
l’annullamento di una registrazione di protocollo in ingresso effettuata
dalla AOO ricevente. In questo caso, l’invio di un messaggio di
annullamento da parte della AOO ricevente è obbligatorio, anche qualora
la AOO mittente non abbia richiesto la conferma di ricezione. Un messaggio
di annullamento è codificato come una struttura MIME che contiene una body
part avente nome Annullamento.xml. Tale body part contiene
un documento XML strutturato nel modo previsto dalla DTD allegata alla
presente circolare, ovvero la sua versione più recente, ed avente un root
element di tipo <AnnullamentoProtocollazione>. Il nome Annullamento.xml
è considerato riservato nello stesso modo previsto per la segnatura
informatica. Il file Annullamento.xml riporta il motivo
dell’annullamento della protocollazione del messaggio e gli estremi del
provvedimento amministrativo di annullamento.
7. Riferimenti esterni
Un messaggio protocollato può contenere
riferimenti esterni a documenti non contenuti nella struttura MIME che
codifica il messaggio. I riferimenti possono riguardare documenti
informatici reperibili per via telematica ovvero documenti cartacei
inviati, parallelamente al messaggio protocollato, con strumenti
tradizionali. Gli eventuali riferimenti esterni a documenti informatici o
cartacei devono essere riportati nella segnatura informatica. Non sono
invece ammessi i riferimenti esterni MIME codificati da body part aventi
un tipo message/external-body.
In ciascun riferimento a documento
informatico reperibile per via telematica deve essere indicato lo uniform
resource identifier (URI – RFC 1808 e successivi aggiornamenti)
univoco per l’accesso. Un simile riferimento può includere anche
l’impronta del documento informatico, al fine di garantire l’univocità
del documento al quale il messaggio protocollato si riferisce.
L’impronta è generata impiegando la funzione di hash, definita nella
norma ISO/IEC 10118- 3:1998, Dedicated Hash-Function 3,
corrispondente alla funzione SHA-1 (D.P.C.M. 31 ottobre 2000, articolo 17,
comma 2).
Quando il riferimento riguarda un
documento cartaceo trasmesso con modalità tradizionale, deve essere
specificato un identificativo univoco che va riportato anche sul
corrispondente documento.
8. Segnatura
Come prescritto dall’articolo 18, comma
1, del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, la segnatura informatica è codificata in
armonia con lo standard eXtensible Markup Language – XML 1.0
(raccomandazione W3C del 10 febbraio 1998) secondo la DTD di cui alla
presente circolare, ovvero la sua versione più recente, e disponibile
presso il sito Internet di cui all’articolo 11, comma 3, del D.P.C.M. 31
ottobre 2000.
Una segnatura informatica, la cui
struttura è descritta dettagliatamente nella DTD allegata alla presente
circolare, si compone di tre sezioni:
a) la sezione intestazione contiene
i dati identificativi e le informazioni fondamentali del messaggio;
b) la sezione riferimenti contiene
le informazioni relative al contesto generale di cui il messaggio fa
parte;
c) la sezione descrizione contiene
le informazioni descrittive riguardanti il contenuto del messaggio.
Le due sezioni intestazione e descrizione
sono obbligatorie mentre la sezione riferimenti è opzionale.
8.1 Intestazione
La sezione intestazione contiene
gli elementi essenziali di identificazione e caratterizzazione
amministrativa del messaggio protocollato. La sezione intestazione riporta
anche le informazioni relative alla trasmissione del messaggio.
In particolare, la sezione contiene l’identificatore
della registrazione relativa al messaggio protocollato in uscita. Tale
identificatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, riporta i seguenti dati:
a) numero progressivo di protocollo;
b) data di registrazione;
c) indicazione della amministrazione
mittente;
d) indicazione della AOO mittente.
Nel caso di un documento trasmesso più
di una volta, è obbligatorio riportare nella sezione intestazione anche l’identificatore
di prima registrazione. Esso coincide con l’identificatore della
prima registrazione di protocollo in ingresso, relativo ad un documento
originariamente formato all’esterno della pubblica amministrazione, o
con l’identificatore della prima registrazione di protocollo in uscita,
relativo ad un documento formato all’interno della pubblica
amministrazione.
L’identificatore di prima registrazione
deve poter essere utilizzato anche negli accessi ai registri di protocollo
informatizzati.
8.2 Riferimenti
Nella sezione riferimenti sono
riportati gli eventuali riferimenti ad altri messaggi protocollati e/o
relativi a contesti procedurali o procedimenti.
Per contesto procedurale si intende lo
svolgimento di attività amministrative in qualche modo collegate
funzionalmente tra loro da parte di una o più unità organizzative
associate alla stessa AOO. Le azioni svolte nell'ambito di un contesto
procedurale sono finalizzate alla produzione di un risultato, finale o
intermedio, destinato ad aver valore anche all'esterno delle unità
organizzative coinvolte. Invece, nel procedimento amministrativo, così
come disciplinato dalla legge n. 241/1990, il complesso di atti e di
operazioni tra loro funzionalmente collegati è preordinato all'adozione
di un provvedimento amministrativo finale.
L’indicazione dei riferimenti ad altri
messaggi protocollati e/o contesti procedurali è funzionale
all’attivazione, da parte dell’AOO ricevente, di procedure automatiche
o semi automatiche per il trattamento dei documenti trasmessi. Ad esempio,
nel caso di procedimenti complessi che coinvolgono più AOO, eventualmente
appartenenti a diverse amministrazioni, la presenza di un esplicito
riferimento, nei messaggi scambiati, può facilitare l’identificazione
automatica o semi-automatica dei fascicoli nei quali collocare i documenti
trasmessi o i soggetti a cui assegnarne il trattamento.
8.3 Descrizione
La sezione descrizione contiene le
informazioni che descrivono l’organizzazione strutturata e il contenuto
del messaggio protocollato.
In particolare, contiene l’indicazione
dettagliata del documento primario del messaggio protocollato che può
coincidere con il testo del messaggio, ovvero consistere in un documento
contenuto in una body part con nome.
La sezione descrizione contiene anche
l’elenco dettagliato degli eventuali documenti allegati al documento
primario. Tale elenco può anche includere la descrizione
dell'organizzazione in fascicoli e sotto-fascicoli dei documenti
trasmessi.
9. Sicurezza
Lo scambio per via telematica di messaggi
protocollati tra AOO presenta, in generale, esigenze specifiche in termini
di sicurezza. Può essere necessario, infatti, garantire alla AOO
ricevente la possibilità di verificare l'autenticità di provenienza e
l’integrità del messaggio. Possono sussistere, inoltre, motivi validi
per la trasmissione del messaggio in forma cifrata, ad esempio
nell’ipotesi di protezione di dati personali sensibili previsti dalla
legge n. 675/1996.
La firma digitale apposta sui documenti
informatici inclusi nel messaggio garantisce i requisiti di autenticità,
integrità e non ripudio dei singoli documenti. Ulteriori aspetti, quali
l’integrità delle parti non firmate – come ad esempio la segnatura
– e la riservatezza dell’intero messaggio richiedono l’adozione di
altre soluzioni.
Per la trasmissione di messaggi di posta
elettronica su reti telematiche non sicure, le AOO possono adottare
sistemi di autenticazione e cifratura dei messaggi che hanno a riferimento
tecniche basate su chiave pubblica, previa indicazione di ciò nel piano
della sicurezza della AOO, previsto dell’articolo 4, comma 1, lettera c,
del D.P.C.M. 31 ottobre 2000, e con esplicito riferimento alle regole di
interoperabilità di cui alla circolare AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000. Per
lo scambio su rete sicura (come la Rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni o altra rete dedicata), l’uso di messaggi securizzati è
in generale non necessario.
ALLEGATO B
Formato e definizioni dei tipi
di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le
pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati
Versione del 7 maggio 2001
http://www.aipa.it/servizi[3/normativa[4/circolari[2/materiali/AipaCR28.pdf
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