A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 7 febbraio 2001 sul testo dell'ipotesi di Accordo
relativo al Fondo nazionale pensione complementare per i dipendenti della
scuola, nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti in
data 1° marzo 2001, il giorno 14 marzo 2001 alle ore 9,30, le parti
sottoscrivono l'allegato Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale
pensione complementare per i lavoratori della scuola.
Per l'Aran il presidente facente funzioni avv. Guido Fantoni e per i
rappresentanti delle seguenti Confederazioni: Cgil, Cisl, Uil, Confsal,
Cida.
Per i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: Cisl-Scuola,
UIL-Scuola, Confsal/Snals, Cida-Anp, Gilda/Unams.
Le parti:
Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre
1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei Fondi pensione
dei pubblici dipendenti;
In conformità a quanto previsto dall'Accordo Quadro 29 luglio 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999 n. 201 e dal C.C.N.L.
del comparto Scuola 1998/2001 del 26 maggio 1999 pubblicato sul S.O.
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999;
Concordano di istituire una forma pensionistica complementare a
contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare
mediante costituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i
lavoratori di cui al C.C.N.L. citato, di seguito denominato Fondo per
brevità di dizione.
I contenuti del presente Accordo istitutivo devono essere recepiti nello
statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto
disciplinato dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di
vigilanza sui Fondi pensione in materia statutaria.
Art. 1 - Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice
Civile e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito
indicato per brevità decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Fondo sarà disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.
Art. 2 - Destinatari
1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica
il C.C.N.L. sottoscritto per il comparto Scuola il 26 maggio 1999 dalle
organizzazioni sindacali e dall'Aran, assunti con una delle seguenti
tipologie di contratto:
• contratto a tempo indeterminato;
• contratto part-time a tempo indeterminato;
• contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi
continuativi.
Tali lavoratori conservano il titolo di associato anche in assenza di
contribuzione, a condizione che tale assenza non si protragga oltre i 12
mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Sono altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:
a) i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi
quelli assunti con contratto di formazione-lavoro, appartenenti ai
seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate e
legalmente riconosciute; personale di enti o istituti per la formazione
professionale, a condizione che vengano stipulati dalle competenti
organizzazioni sindacali appositi Accordi nei rispettivi ambiti
contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori
interessati. L'adesione deve essere deliberata per conformità dal
Consiglio di Amministrazione;
b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente Accordo ovvero dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di
cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa
sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
operanti presso le predette organizzazioni firmatarie, alle quali
competeranno i correlativI oneri contrattuali, sulla base delle specifiche
disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette
organizzazioni.
Art. 3 - Associati
Sono associati al Fondo:
a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui
all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di
seguito denominati "lavoratori associati";
b) l'Amministrazione della Pubblica Istruzione e gli enti, d'ora in poi
denominati "Amministrazioni" che abbiano alle loro dipendenze
lavoratori associati al Fondo;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del
Fondo, di seguito denominati "pensionati".
Art. 4 - Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
• l'Assemblea dei delegati;
• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente e il Vice presidente;
• il Collegio dei revisori contabili.
Art. 5 - Assemblea dei delegati
1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione
paritetica, da 60 rappresentanti, per metà eletti dai lavoratori
associati al Fondo e per metà designati dalle Amministrazioni.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avverrà sulla base di
liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento
elettorale. Le elezioni per l'insediamento della prima assemblea sono
indette al raggiungimento del numero di 30.000 adesioni al Fondo.
Art. 6 - Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 componenti in
possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla
legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti delegati
dai lavoratori e dalle Amministrazioni in seno all'assemblea provvedono,
disgiuntamente, all'elezione dei rispettivi 9 consiglieri componenti il
Consiglio di Amministrazione, sulla base di liste predisposte da ciascuna
parte istitutiva o da componenti dell'assemblea e sottoscritte da almeno
un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e
dalle Amministrazioni.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti tra i
rappresentanti costituenti l'assemblea decadono dalla stessa al momento
della loro nomina.
Art. 7 - Presidente e Vice presidente
1. Il Presidente ed il Vice presidente sono eletti dal Consiglio di
Amministrazione rispettivamente ed alternativamente tra i membri del
consiglio rappresentanti le Amministrazioni ed i membri del consiglio
rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
Art. 8 - Collegio dei revisori contabili
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da 4 componenti
effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall'assemblea dei rappresentanti
delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in
rappresentanza delle Amministrazioni, nel rispetto del criterio della
rappresentanza paritetica.
2. Per l'elezione si procede mediante liste presentate disgiuntamente
dalle parti istitutive e dai delegati, sottoscritte da almeno un terzo dei
delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due revisori contabili
effettivi e di un revisore contabile supplente; risultano eletti per
ciascuna parte i revisori contabili la cui lista ha ottenuto il maggior
numero di voti.
3. Tutti i componenti il Collegio dei revisori contabili devono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del decreto del
Ministro del Lavoro n. 211/1997 e devono essere iscritti al registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Il Collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno il
presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il
presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 - Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla
base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività
di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività,
le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i
termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso
dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione realizzare un assetto
di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di
rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di
rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti
(gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo è attuata una
gestione monocomparto. Decorso tale termine, dopo le opportune verifiche,
il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea le modifiche
statutarie finalizzate ad attuare un assetto di gestione pluricomparto o
l'eventuale mantenimento dell'assetto monocomparto.
Art. 10 - Conflitti d'interesse
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4/quinquies, lettera c), del decreto e
successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le
norme da osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo
alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del
Tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
Art. 11 - Contribuzione
1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi
datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del
lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun
trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa
natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o
in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni, nell'ambito
della dotazione finanziaria complessiva prevista dall'art. 74 della legge
n. 388/2000 è pari all'1% dei seguenti elementi retributivi: posizione
stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.
La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all'1% degli
elementi retributivi sopra indicati. Eventuali voci ulteriori, utili al
fine del trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in
sede di rinnovi contrattuali nell'ambito delle disponibilità finanziarie
destinate al Fondo.
Sono altresì contabilizzate dall'Inpdap:
• la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei
dipendenti già occupati al 31 dicembre 1996 e di quelli assunti nel
periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;
• l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine
servizio secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;
• per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001 il 100%
dell'accantonamento T.F.R. maturato nell'anno.
3. La contribuzione di cui al comma precedente, sempre a condizione di
pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta
esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto
durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la
retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa
retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal
Consiglio di Amministrazione; in tali casi la contribuzione sarà pari a
quella versata al Fondo nell'ultimo mese solare precedente gli eventi
citati.
4. E' prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare
versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo,
nei limiti della deducibilità fiscale ed alle condizioni stabilite dallo
statuto del Fondo e dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando i
contributi a carico delle Amministrazioni cosi come indicato dalla norma
contrattuale. 5. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale,
dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni
stabilite dallo statuto e dalle norme indicate dal Consiglio di
Amministrazione.
6. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti
istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle
disponibilità finanziarie e le conseguenti modifiche e assumere le
conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
Art. 12 - Utilizzo di risorse destinate al Fondo
1. Nell'ambito delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a
carico del bilancio dello Stato, al fine di incentivare l'avvio del Fondo,
il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva
pari all'1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in
esercizio del Fondo e solo per dodici mesi. Per coloro che si iscrivono
nel secondo anno la quota aggiuntiva è pari allo 0,50% sempre per una
durata di soli 12 mesi.
Art. 13 - Adesione e permanenza nel Fondo
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le
modalità previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore
di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla
normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza
sui Fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla
corresponsione della retribuzione permane la condizione di associato, ma
sono sospese le contribuzioni al Fondo.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la
condizione di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal
precedente art. 11.
Art. 14 - Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro cessa
a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a
seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò
determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
3. Il lavoratore ha la facoltà di disporre unilateralmente, mediante
presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i
contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto
associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la
cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le
modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello
statuto.
4. Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di
partecipazione al Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo
la scelta tra una delle seguenti opzioni:
– trasferimento della posizione individuale presso altro Fondo cui il
lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore
contrattuale;
– trasferimento della posizione individuale presso un Fondo pensione
aperto;
– riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione
individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al
giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha acquisito
la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al
riscatto. La liquidazione dell'importo così definito avviene secondo le
modalità stabilite nello statuto;
– conservazione della posizione individuale anche in assenza di
contribuzione.
5. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 3/bis dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni
viene a cessare l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ed il
versamento della quota del T.F.R.
6. In questo caso le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro
il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la
relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio
del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
7. Le modalità ed i termini relativi a detta facoltà sono determinati
nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono
espletati entro il termine massimo di sei mesi.
Art. 15 - Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni
pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al
compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico
obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al
Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al
compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella
stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico
obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di contribuzione al
Fondo. La presente norma trova applicazione anche nei confronti dei
lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da
altro Fondo pensione complementare, computando, ai fini dell'integrazione
dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva
maturata presso il Fondo di provenienza.
3/bis. In via transitoria, entro i primi quindici anni dall'autorizzazione
all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al comma
precedente sono ridotti a cinque anni.
4. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria
posizione individuale maturata presso il Fondo.
5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche
complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni
con imprese di assicurazione e/o enti abilitati dalla legge.
6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di
chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica
complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla
normativa vigente.
7. Ai lavoratori associati che provengano da altri Fondi pensione e ai
quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la
qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si
applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi
hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica
indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle
richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma
capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
8. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la
posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle
disposizioni di legge vigenti.
9. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire
un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima
abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
alle lettere a), b), c), e d), dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto
1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
con facoltà di reintegrare la propria posizione del Fondo.
10. Le modalità di reintegro della posizione individuale sono
disciplinate da disposizioni del Consiglio di Amministrazione. 11. Il
Fondo non può concedere o assumere prestiti.
12. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più Compagnie di
assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e
premorienza.
Art. 16 - Spese di avvio del Fondo
Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'Inpdap in fase di prima
attuazione, verserà all'atto della costituzione del Fondo stesso la quota
di iscrizione di L. 5.000 "pro capite" riferita al numero dei
dipendenti del comparto. A tale onere si fa fronte nell'ambito della quota
del comparto scuola della somma di 100 miliardi trasferita all'Inpdap con
le modalità dell'art. 3 del decreto-legge n. 346/2000.
All'atto dell'adesione il lavoratore associato verserà una quota di
iscrizione al Fondo nella misura prevista dal Consiglio di
Amministrazione.
Art. 17 - Spese per la gestione del Fondo
1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione
amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
2. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il Fondo
provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
• delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di
amministrazione provvisoria;
• di una parte dei contributi, denominata "quota associativa",
il cui ammontare è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione
in sede di approvazione del bilancio preventivo;
• degli interessi di mora versati dalle Amministrazioni in caso di
ritardato ed omesso versamento dei contributi;
• delle somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni
individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex
lege;
• di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di
cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi
compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati
direttamente sul patrimonio del Fondo.
4. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo
sarà determinata di anno in anno con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel
rispetto del principio di economicità.
L'entità della quota associativa non può superare in ogni caso lo 0,12%
della retribuzione annua utile al calcolo della contribuzione.
5. Nei primi dodici mesi di esercizio del Fondo gli oneri della gestione
amministrativa saranno coperti interamente dalle risorse del decreto-legge
n. 346/2000.
Art. 18 - Fase transitoria
1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a predisporre
entro il 31 marzo 2001 lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
2. All'atto della costituzione del Fondo le parti designano i componenti
del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori
contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando la prima
assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del
presente Accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio di
Amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18 membri,
di cui 9 in rappresentanza delle Amministrazioni e 9 in rappresentanza dei
lavoratori.
4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 2 membri,
di cui uno in rappresentanza delle Amministrazioni e uno in rappresentanza
dei lavoratori.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti
necessari, espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di
autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase
relativa alla raccolta delle adesioni.
6. Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 5 del presente Accordo, indire le elezioni per
l'insediamento della prima assemblea al raggiungimento della soglia di
30.000 adesioni al Fondo.
7. Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio
gestisce l'attività di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote
per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'art. 16 del
presente Accordo, predispone la scheda informativa e la domanda di
adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui
Fondi pensione.
Art. 19 - Norma finale
1. In
relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'Accordo Quadro in
materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare,
l'apporto fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione al Fondo della
scuola in mezzi, locali o risorse umane sarà definito mediante apposita
convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di
quest'ultimo.
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