Oggetto: Insediamento e modalità di funzionamento delle RSU,
delegazione trattante a livello di Istituzione scolastica, diritto di
Assemblea - note di chiarimento.
In ordine all'oggetto sono pervenuti a
questa Agenzia numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, per ottenere
chiarimenti circa le modalità di insediamento delle RSU, il loro
funzionamento e la composizione della delegazione trattante a livello di
singolo Istituto Scolastico.
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
- con la consegna del verbale elettorale all'Istituto scolastico da parte
della Commissione elettorale si intende costituita la RSU che da tale
momento può legittimamente operare. Non occorrono, pertanto, atti di
recepimento da parte dell'Istituto Scolastico;
- sul funzionamento delle RSU l'art 8 dell'Accordo Quadro del 7 agosto
1998 stabilisce, come unica regola, che la stessa assume le proprie
decisioni a maggioranza dei componenti. Le modalità con le quali tale
maggioranza si esprime, nonché il funzionamento interno dell'organismo,
sono eventualmente definite dalle medesime RSU con proprio regolamento
interno, rispetto al quale le singole Istituzioni scolastiche non sono
tenute ad alcun intervento né ad atti di recepimento, trattandosi di un
atto endosindacale;
- le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti
comunque denominate e ne acquisiscono tutte le competenze contrattuali
(art. 5 Accordo Quadro 7 agosto 1998). Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo
Quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU, le organizzazioni
sindacali rappresentative e non, che hanno aderito al suddetto Accordo,
hanno rinunciato formalmente alla costituzione delle RSA che, pertanto,
non possono più operare. Al loro posto la clausola di salvaguardia di cui
al comma 2 del predetto art. 10 consente la possibilità a tutte le
organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni di conservare
o costituire nelle sedi di lavoro terminali di tipo associativo,
quali mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali
contemplate dalla clausola contrattuale (i terminali citati, pertanto, non
vanno confusi con le RSA ai fini delle trattative decentrate);
- ai sensi dell'art. 9 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto Scuola la
delegazione trattante di parte sindacale a livello di Istituzione
scolastica è composta, oltre che dalle RSU, dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto, soggetti
di pari dignità negoziale.
- le singole organizzazioni sindacali di categoria devono accreditare i
propri dirigenti sindacali a norma dell'art. 10, comma 2, del CCNQ del 7
agosto 1998 ed è diritto dell'Istituto scolastico chiedere formalmente
l'accredito all'organizzazione interessata senza alcun intervento di
merito sulla designazione effettuata;
- i rapporti tra le RSU e le organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del contratto e le modalità con cui esse esprimono la propria
volontà attengono all'organizzazione interna delle due componenti
sindacali della delegazione trattante e non sono di competenza
dell'Istituto scolastico;
- si precisa che nessuna norma fissa il numero dei componenti delle
delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può essere
effettuata in tal senso, salvo la possibilità, attraverso protocolli
locali, di regolare le reciproche relazioni sindacali in modo da rendere
lo svolgimento delle trattative semplice e snello;
- gli artt. 2 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) del 7
agosto 1998 individuano chiaramente i soggetti titolati ad indire
assemblee in orario di lavoro. Si precisa che le RSU sono soggetti
titolati ad indire l'assemblea esclusivamente nel luogo di lavoro. Sempre
ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. b) la eventuale costituzione di
organismi di coordinamento tra le RSU avrebbe potuto essere prevista
dall'Accordo di comparto integrativo dell'Accordo Quadro del 7 agosto
1998, il quale, come noto, non è stato stipulato. Non trovano pertanto
legittimazione forme di coordinamento tra le RSU in mancanza delle
relative regole. Per tale motivo è privo di qualunque rilievo giuridico
ai fini della fruizione delle prerogative sindacali (quali ad es. le
assemblee ed i permessi alle RSU nei luoghi di lavoro) l'eventuale
legittima scelta di qualche organizzazione sindacale di voler coordinare i
propri eletti nella RSU;
- le regole per la distribuzione dei permessi sono contenute, in via
generale, nell'art. 8 e seguenti del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre
prerogative sindacali, mentre, per quanto riguarda il monte, esso si
calcola sulla base delle disposizioni speciali della scuola di cui
all'art. 3 del CCNQ del 9 agosto 2000. La distribuzione del monte permessi
all'interno delle RSU avviene su decisione delle stesse.
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