CCDN del 18 Gennaio 2001
Mobilità 2001/2002
19 Gennaio 2000 - CCDN, con le seguenti modifiche:
- * All’art. 5,
che regola la restituzione ai ruoli di provenienza, è stato previsto
che i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche e
culturali all’estero che cessano dal collocamento fuori ruolo siano
assegnati su una sede disponibile di una provincia da loro scelta.
Per il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26 comma 8
della Legge 448/98, che viene restituito al ruolo di provenienza, è
prevista l’assegnazione su una sede disponibile da loro scelta.
- * L’art. 8 prevede
che i docenti attualmente titolari nelle istituzioni scolastiche
coinvolte nei piani di dimensionamento tardivi potranno acquisire la
nuova titolarità nelle nuove scuole dimensionate con decorrenza
1.09.2000.
Nella scuola elementare e materna il personale che è stato assegnato
su opzione, come previsto nell’art. 3 comma 2 del C.N.D. sulle
Utilizzazioni, assumerà, salvo revoca, la titolarità sul circolo di
riferimento a decorrere dal 1.9.2000. I docenti che non hanno optato o
non hanno ottenuto la sede richiesta per mancanza di posti potranno
esprimere una opzione per acquisire la nuova titolarità sempre a
decorrere del 1° settembre 2000.
Il personale docente titolare di istituzioni scolastiche sia di scuola
media che di scuola secondaria di II grado, unificate con le modalità
previste dall’art. 27 del contratto sottoscritto il 27.1.00,
assumeranno titolarità nell’istituto risultante dal
dimensionamento.
Con la cessazione del funzionamento di un istituto secondario di I o
II grado e l’attribuzione delle relative classi a una o più
istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso
comune, tutti i docenti ottengono la titolarità sulla base di
un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto e sulla
base della dotazione organica al 1.9.2000. Inoltre nel caso in cui le
succursali e/o i corsi confluiscano presso altre istituzioni
scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente
degli istituti che hanno subito una riduzione di classi hanno titolo a
transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione
in base ad una graduatoria unica.
Il personale docente di cui al presente articolo parteciperà alle
eventuali operazioni di individuazione dei soprannumerari con le
modalità previste dagli artt. 27 e 29 del contratto 27.1.2000.
- * Art. 9 -
Precedenze: la novità più importante riguarda il ripristino dei
benefici per il "figlio unico" che assiste un genitore con
handicap in situazione di gravità (legge 104, art. 33).
Con il presente contratto, oltre a superare il concetto di convivenza,
si recepisce l’interpretazione più estensiva già prevista
nell’ultimo contratto sulle utilizzazioni, infatti tra le parti si
è concordato che "l’unicità" debba derivare dalla
circostanza, documentata con autodichiarazione, che eventuali altri
figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore
handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente
oggettive.
Tra le precedenze è stato inserito un nuovo articolo (VII bis) che
recepisce l’art. 18 della Legge n.265/99 che conferisce una
precedenza al personale che ricopre cariche pubbliche nelle
Amministrazioni degli enti locali, tale precedenza non si applica né
alla prima fase dei trasferimenti né alla mobilità professionale ma
solo a quella intercomunale e interprovinciale; al termine
dell’esercizio del mandato detto personale rientra nella scuola di
provenienza.
- * All’art. 11,
relativo alla documentazione e alle certificazioni, abbiamo chiarito
che "l’assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai
beneficiari della precedenza ex Art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere
effettivamente svolta all’atto di presentazione della domanda di
mobilità o al momento dell’individuazione del soprannumero" e,
alla fine dell’articolo, si specifica che "tutte le predette
certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di
trasferimento".
- * All’art. 44 abbiamo
finalmente stabilito che nei convitti maschili e negli educandati
femminili, qualora siano presenti entrambe le tipologie di
semiconvittualità, i posti di organico determinati dai semiconvittori
e dalle semiconvittrici sono disponibili per il trasferimento del
personale educativo in relazione al punteggio attribuito ed
indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
- * ALLEGATO C:
lo scorso anno si è verificato che alcuni docenti hanno ottenuto il
passaggio di ruolo interprovinciale con un punteggio inferiore
rispetto a docenti che si muovevano nella provincia poiché i posti
resuduati dal 50% destinato alla mobilità territoriale
interprovinciale, secondo le vecchie norme, andavano alla mobilità
professionale interprovinciale. Con il nuovo contratto abbiamo
stabilito che in presenza di disponibilità residuata dai
trasferimenti interprovinciali, ai fini della mobilità professionale,
possano concorrere sia i docenti da fuori provincia che quelli nella
provincia graduati in stretto ordine di punteggio.
- * Nelle Tabelle è
stata modificata la nota n. 7 che ora prevede l’attribuzione del
punteggio per il ricongiungimento al coniuge anche nel caso in cui nel
comune di residenza non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili
e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
- * I.T.P.: per
quanto concerne questo profilo professionale, nelle premesse al
contratto, si ricorda che detto personale passato dal VI livello degli
EE.LL. e attualmente inquadrato nei ruoli statali degli insegnanti
tecnico-pratici ha titolo a partecipare alle operazioni di mobilità
territoriale e professionale.
Per l’assegnazione ad una classe di concorso della Tabella C è
necessario il possesso di idoneità richiesto per l’accesso.
L’Amministrazione si impegna ad attivare, contestualmente
all’avvio della sessione riservata di cui al Decreto Legislativo
n.240/00, i corsi di riconversione professionale.
- * Per il personale A.T.A. sono
stati inseriti gli Artt. 51- bis e 51-ter. Il primo prevede che il
personale di ruolo già assunto dagli EE.LL. con rapporto di lavoro a
tempo-parziale può, a domanda, essere trasferito per l’anno
scolastico 2001/02 su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso
profilo, purché vi sia la relativa disponibilità di posto.
Il secondo prevede che gli Assistenti Tecnici di ruolo transitati
dagli EE.LL., in possesso dei requisiti di accesso al profilo della
propria area tecnica, possono fare domanda di trasferimento. Qualora
non siano in possesso del titolo di studio permangono
nell’istituzione scolastica ove hanno prestato servizio nell’anno
scolastico 2000/01. Tale personale dovrà essere riqualificato
attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art.
57 del C.D.N. del 27.1.2000, al fine di acquisire la titolarità di
area tecnica.
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Area ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA
FONTE
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