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CCDN Mobilità 2001/2002
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Ultimo aggiornamento
03 maggio 2012

CCDN del 18 Gennaio 2001
Mobilità 2001/2002
CCDN 18/1/2001 Scarica il file

19 Gennaio 2000 - CCDN, con le seguenti modifiche:
  • * All’art. 5, che regola la restituzione ai ruoli di provenienza, è stato previsto che i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero che cessano dal collocamento fuori ruolo siano assegnati su una sede disponibile di una provincia da loro scelta.
    Per il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26 comma 8 della Legge 448/98, che viene restituito al ruolo di provenienza, è prevista l’assegnazione su una sede disponibile da loro scelta.
  • * L’art. 8 prevede che i docenti attualmente titolari nelle istituzioni scolastiche coinvolte nei piani di dimensionamento tardivi potranno acquisire la nuova titolarità nelle nuove scuole dimensionate con decorrenza 1.09.2000.
    Nella scuola elementare e materna il personale che è stato assegnato su opzione, come previsto nell’art. 3 comma 2 del C.N.D. sulle Utilizzazioni, assumerà, salvo revoca, la titolarità sul circolo di riferimento a decorrere dal 1.9.2000. I docenti che non hanno optato o non hanno ottenuto la sede richiesta per mancanza di posti potranno esprimere una opzione per acquisire la nuova titolarità sempre a decorrere del 1° settembre 2000.
    Il personale docente titolare di istituzioni scolastiche sia di scuola media che di scuola secondaria di II grado, unificate con le modalità previste dall’art. 27 del contratto sottoscritto il 27.1.00, assumeranno titolarità nell’istituto risultante dal dimensionamento.
    Con la cessazione del funzionamento di un istituto secondario di I o II grado e l’attribuzione delle relative classi a una o più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, tutti i docenti ottengono la titolarità sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto e sulla base della dotazione organica al 1.9.2000. Inoltre nel caso in cui le succursali e/o i corsi confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune, il personale docente degli istituti che hanno subito una riduzione di classi hanno titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione in base ad una graduatoria unica.
    Il personale docente di cui al presente articolo parteciperà alle eventuali operazioni di individuazione dei soprannumerari con le modalità previste dagli artt. 27 e 29 del contratto 27.1.2000.
  • * Art. 9 - Precedenze: la novità più importante riguarda il ripristino dei benefici per il "figlio unico" che assiste un genitore con handicap in situazione di gravità (legge 104, art. 33).
    Con il presente contratto, oltre a superare il concetto di convivenza, si recepisce l’interpretazione più estensiva già prevista nell’ultimo contratto sulle utilizzazioni, infatti tra le parti si è concordato che "l’unicità" debba derivare dalla circostanza, documentata con autodichiarazione, che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
    Tra le precedenze è stato inserito un nuovo articolo (VII bis) che recepisce l’art. 18 della Legge n.265/99 che conferisce una precedenza al personale che ricopre cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli enti locali, tale precedenza non si applica né alla prima fase dei trasferimenti né alla mobilità professionale ma solo a quella intercomunale e interprovinciale; al termine dell’esercizio del mandato detto personale rientra nella scuola di provenienza.
  • * All’art. 11, relativo alla documentazione e alle certificazioni, abbiamo chiarito che "l’assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della precedenza ex Art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta all’atto di presentazione della domanda di mobilità o al momento dell’individuazione del soprannumero" e, alla fine dell’articolo, si specifica che "tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento".
  • * All’art. 44 abbiamo finalmente stabilito che nei convitti maschili e negli educandati femminili, qualora siano presenti entrambe le tipologie di semiconvittualità, i posti di organico determinati dai semiconvittori e dalle semiconvittrici sono disponibili per il trasferimento del personale educativo in relazione al punteggio attribuito ed indipendentemente dal ruolo di appartenenza.
  • * ALLEGATO C: lo scorso anno si è verificato che alcuni docenti hanno ottenuto il passaggio di ruolo interprovinciale con un punteggio inferiore rispetto a docenti che si muovevano nella provincia poiché i posti resuduati dal 50% destinato alla mobilità territoriale interprovinciale, secondo le vecchie norme, andavano alla mobilità professionale interprovinciale. Con il nuovo contratto abbiamo stabilito che in presenza di disponibilità residuata dai trasferimenti interprovinciali, ai fini della mobilità professionale, possano concorrere sia i docenti da fuori provincia che quelli nella provincia graduati in stretto ordine di punteggio.
  • * Nelle Tabelle è stata modificata la nota n. 7 che ora prevede l’attribuzione del punteggio per il ricongiungimento al coniuge anche nel caso in cui nel comune di residenza non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità.
  • * I.T.P.: per quanto concerne questo profilo professionale, nelle premesse al contratto, si ricorda che detto personale passato dal VI livello degli EE.LL. e attualmente inquadrato nei ruoli statali degli insegnanti tecnico-pratici ha titolo a partecipare alle operazioni di mobilità territoriale e professionale.
    Per l’assegnazione ad una classe di concorso della Tabella C è necessario il possesso di idoneità richiesto per l’accesso. L’Amministrazione si impegna ad attivare, contestualmente all’avvio della sessione riservata di cui al Decreto Legislativo n.240/00, i corsi di riconversione professionale.
  • * Per il personale A.T.A. sono stati inseriti gli Artt. 51- bis e 51-ter. Il primo prevede che il personale di ruolo già assunto dagli EE.LL. con rapporto di lavoro a tempo-parziale può, a domanda, essere trasferito per l’anno scolastico 2001/02 su posti di lavoro a tempo pieno dello stesso profilo, purché vi sia la relativa disponibilità di posto.
    Il secondo prevede che gli Assistenti Tecnici di ruolo transitati dagli EE.LL., in possesso dei requisiti di accesso al profilo della propria area tecnica, possono fare domanda di trasferimento. Qualora non siano in possesso del titolo di studio permangono nell’istituzione scolastica ove hanno prestato servizio nell’anno scolastico 2000/01. Tale personale dovrà essere riqualificato attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall’art. 57 del C.D.N. del 27.1.2000, al fine di acquisire la titolarità di area tecnica.
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