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L'anno 2001, nel giorno 8 maggio 2001, in Roma, presso il Ministero degli
Affari Esteri, in sede di contrattazione integrativa, la delegazione di
parte pubblica, di cui al D.M.3024 del 28 marzo 2000, così come
modificato dal D.M. n. 5221 del 27 novembre 2000 e dal D.M. n. 2618 del 26
gennaio 2001, e quella di parte sindacale costituite ai sensi dell'art.9
del CCNL 26 maggio 1999, come richiamato dall'ultimo comma dell'art.11
della Sequenza contrattuale del 24 febbraio 2000,
concordano
la presente ipotesi di
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO ESTERO
previsto dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 24 febbraio 2000
I – RAPPORTO DI
LAVORO - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità e
strumenti operativi del contratto integrativo
1. Il contratto
collettivo integrativo nazionale estero, come stabilito dal C.C.N.L.,
sottoscritto il 26.5.99, e dalla sequenza specifica estero, del
24.2.2000, attua gli istituti contrattuali rinviati al fine del loro
adattamento alle specifiche realtà funzionanti all’estero e definisce
i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la
verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti.
2. Esso, contemperando
l'esigenza di migliorare e ampliare, anche all’estero, la qualità del
servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali con le esigenze
organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno
professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle
famiglie, è finalizzato ad estendere e sostenere i processi innovativi
in atto nella scuola attraverso la disciplina delle materie previste
dall'art. 4 del C.C.N.L. medesimo. A tal fine assume rilevanza la
diffusione a livello di Circoscrizione Consolare e di Paese del
documento di programmazione dell’offerta formativa, scolastica e
linguistico/culturale, formulata dai Capi degli Uffici Consolari e delle
Rappresentanze Diplomatiche, sentite le componenti interessate. Sulle
materie oggetto di tale programmazione si attivano le relazioni
sindacali.
3. Nel testo del
presente contratto il riferimento al C.C.N.L. del 26.5.99 è riportato
come C.C.N.L.; il riferimento al CCNI del 31.8.99 è riportato come CCNI
e il riferimento alla sequenza contrattuale per l’estero sottoscritta
il 24 .2.2000 é riportato come "sequenza".
Art. 2 - Campo di applicazione
1. A norma dell'art. 1, comma 1, del
C.C.N.L. e dell’art. 11 della "sequenza" il presente
contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del
comparto scuola in servizio all’estero, destinatario dei diversi
istituti contrattuali secondo l'appartenenza alle diverse aree
professionali.
Art. 3 - Decorrenze e durata
1. Gli effetti
giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze definite nel
C.C.N.L., nel CCNI e nella "sequenza", salvo che non sia
diversamente stabilito nel presente contratto, decorrono dalla data di
sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito
del perfezionamento della relativa procedura.
2. Il presente
contratto integrativo si rinnova tacitamente alle scadenze previste
dall'art. 4 del C.C.N.L., qualora non ne sia data disdetta da una delle
parti con lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola
scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino
a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo
integrativo.
Il presente contratto
integrativo è corredato dalle tabelle A e B
relative alle risorse finanziarie disponibili.
II - FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
IN SERVIZIO ALL’ESTERO
Art. 4 – Competenze,
finalità ed obiettivi.
1. La formazione è una
risorsa strategica per il miglioramento del servizio fornito dalle
istituzioni scolastiche e culturali all’estero e, come tale, è un
diritto degli insegnanti e del personale A.T.A. in servizio
all’estero, espressamente affermato dall’art. 20 della sequenza.
2. L'Amministrazione -
Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero degli Affari Esteri -,
considerato quanto stabilito in materia di formazione dal CCNI relativo
a ciascun anno scolastico, è tenuta, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili, a costruire progressivamente un sistema di
opportunità formative articolato e di qualità per il personale di cui
al presente contratto.
3. Nel quadro dei processi di
innovazione e di trasformazione in atto, che coinvolgono ai vari livelli
l’Amministrazione ed anche le istituzioni scolastiche all’estero, la
formazione è orientata, in particolare:
a) all'attuazione
dell'autonomia organizzativa, amministrativa e didattica delle unità
scolastiche;
b)
all’innovazione metodologico-didattica;
c) alla definizione ed
al potenziamento del Piano dell’Offerta Formativa;
d) ai contenuti della
progettazione delle attività di insegnamento segnatamente nelle
iniziative scolastiche di cui all’art. 636 del decreto legislativo
297/94;
e) all’accrescimento
della qualità professionale anche con riferimento allo sviluppo della
professione docente e alla valorizzazione della professionalità A.T.A.;
f) all’acquisizione di competenze per
l’assolvimento dei compiti affidati alle funzioni obiettivo (artt. 17
del CCNI e 28 del CCNL).
4. La formazione è
finalizzata agli approfondimenti delle competenze previste per lo
svolgimento della funzione di lettore e di lettore con incarichi extra -
accademici.
5. La formazione
rivolta al personale docente impegnato in corsi integrati, progetti
bilingui, scuole straniere ed internazionali è finalizzata, in modo
particolare, all'approfondimento di specifiche competenze didattiche e
relazionali nonché a una adeguata conoscenza delle impostazioni
pedagogiche didattiche del sistema scolastico locale.
6. Rientra tra le
attività di formazione di cui all’art. 20 della sequenza anche la
partecipazione da parte del personale della scuola in servizio
all’estero ad iniziative formative organizzate da istituzioni
scolastiche ed universitarie straniere operanti nella circoscrizione
consolare.
7. I docenti ed i
direttori dei servizi generali ed amministrativi con contratto a tempo
indeterminato, possono assumere anche incarichi in qualità di
formatori.
8. L'Amministrazione, in
sede di contrattazione annuale di cui al successivo art.6 ed in
relazione alle risorse di bilancio, individuerà contenuti e modalità
per l'attuazione di iniziative di formazione destinate al personale
impegnato:
-
a) nello svolgimento dei
compiti relativi alle funzioni – obiettivo;
-
b) nei progetti
finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa e del disagio
scolastico;
-
c) nelle
collaborazioni plurime in altre scuole italiane o straniere
- d) nelle attività didattiche rivolte
ad utenza anche di adulti
Art. 5 - Livelli di attività
1. Le attività di
formazione e di aggiornamento, previa contrattazione prevista ai vari
livelli sulla materia, sono promosse:
a) a livello centrale a
cura del Ministero degli Affari Esteri d’intesa con il Ministero della
Pubblica Istruzione;
b) a livello di
circoscrizione, a cura dell’ufficio consolare al quale spetta,
inoltre, garantire l’offerta di servizi di supporto alla progettualità
delle istituzioni scolastiche;
c) a livello delle
singole istituzioni scolastiche, che potranno avvalersi anche del
contributo di istituzioni scolastiche straniere presenti nella sede.
2. Compete al livello centrale
garantire la realizzazione degli interventi necessari per
l’innovazione, per la formazione iniziale e per quella finalizzata
all’attuazione di specifici istituti contrattuali, ricorrendo, se
necessario, ad iniziative di formazione svolte "a distanza".
Art.6 – Ripartizione delle risorse
finanziarie
1. Per quanto riguarda il Ministero
della Pubblica Istruzione, le risorse disponibili per la Formazione sono
stabilite sulla base delle assegnazioni definite nell’ambito della
specifica direttiva emanata annualmente dal Ministro della Pubblica
Istruzione ai sensi del comma 3, articolo 6 del C.C.N.I.
2. Per quanto riguarda
il Ministero degli Affari Esteri le risorse disponibili per la
Formazione sono quelle relative al capitolo 2431 che ammontano, per
l’esercizio finanziario 2001, a £ 180.000.000.
3. I criteri di
ripartizione delle risorse disponibili sono definiti con contrattazione
annuale con le OO.SS..
Art. 7 - Osservatorio di orientamento e
di monitoraggio
1. L'Osservatorio di cui all’art. 12
del CCNL e art. 9 del CCNI svolge i suoi compiti anche nei riguardi
delle istituzioni scolastiche e culturali all’estero. A tal fine il
MAE fornisce al predetto organismo documentati elementi risultanti dalla
propria attività in tale campo.
III - DISTRIBUZIONE
DELLE RISORSE ECONOMICHE
Art. 8 - Progetti finalizzati al
miglioramento dell’offerta formativa ed al superamento del disagio
scolastico.
1. Le istituzioni scolastiche
funzionanti all’estero, nel definire il piano dell’offerta
formativa, in risposta a problemi relativi al disagio ed allo svantaggio
presenti nella realtà circoscrizionale e/o per l’arricchimento del
piano stesso, possono promuovere progetti finalizzati previsti e
finanziati dall’art.14 della sequenza.
2. I progetti,
deliberati dai Collegi docenti ivi compresi i Collegi di cui alla
circolare MAE n.267/686/C del 25 gennaio 2000, devono indicare gli
obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di
attività di insegnamento da svolgere in modo flessibile con
arricchimento delle modalità e, se necessario, dei tempi di
funzionamento delle scuole/realtà interessate, sia sulla base
dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano.
3. Nell’ambito dei progetti possono
essere utilizzate le risorse orarie derivanti da completamenti di orario
fino all’orario di cattedra o da unità didattiche inferiori ai 60' ma
non al di sotto dei 45'.
4. I progetti
deliberati dai collegi devono indicare gli obiettivi, le unità di
personale docente e A.T.A. chiamate a svolgere – ai vari livelli di
responsabilità e funzione – le attività previste, le prestazioni
connesse nonché i criteri di valutazione. La singola realtà scolastica
può definire più progetti purché coerenti con un indirizzo unitario.
5. I progetti devono
inoltre contenere proposte di specifiche attività formative modulari,
finanziate con le risorse indicate nell’allegata tabella B secondo i
criteri riportati negli allegati "tabella D" e "tabella
E".
6. Le finalità tengono
conto:
a) del contenimento
della dispersione tra i diversi livelli scolastici e della necessità di
una azione volta soprattutto alla prevenzione di tale fenomeno ed alla
continuità;
b) dei progetti di
curricoli scolastici bilingui e/o altre iniziative di integrazione nel
contesto scolastico locale;
c) dell’innalzamento
del successo scolastico e attivazione di percorsi differenziati per
l’adeguamento a particolari disagi e/o bisogni degli alunni, anche non
italofoni;
d) dell’inserimento
di alunni portatori di handicap;
e) dell’ampliamento
dell’offerta formativa sia in relazione al nuovo obbligo scolastico
che per approfondimenti tematici sulle discipline di studio;
f) della programmazione
di attività didattiche e culturali rivolte agli adulti;
g) della possibilità
di prevedere collaborazioni plurime effettuate presso altre istituzioni
italiane o straniere;
7. I progetti debbono essere presentati
al Ministero degli Affari Esteri entro il 31 dicembre (emisfero boreale)
e 30 giugno (emisfero australe) di ciascun anno scolastico. In prima
applicazione del presente contratto, le date di presentazione vengono
anticipate al 30 giugno e per entrambi gli emisferi.
8. Entro 30 gg. dalla
loro presentazione il Ministero degli Affari Esteri, previa intesa con
le OO.SS. firmatarie del CCNL, e tenuto conto delle risorse
complessivamente disponibili come indicato nell’allegato tabella B,
individua i progetti da finanziare.
9. La realizzazione dei
progetti è attuata, previa attivazione, da parte del dirigente
scolastico, delle relazioni sindacali di cui all’art. 6 del C.C.N.L.
del 26/5/99, come integrato dall’art. 3 del C.C.N.L. 15 marzo 2001
relativo al biennio economico 2000/2001.
10. I compensi
accessori al personale docente e ATA coinvolto nei progetti di cui al
presente articolo sono corrisposti nelle misure previste dalle allegate
tabelle C e C1 in rapporto alle prestazioni effettuate oltre l’orario
d’obbligo.
Tali tabelle sono individuate in analogia a quanto previsto all’art. 4
comma 15 e all’art. 30 comma 3 lett. e) del C.C.N.I. 31 agosto 1999.
11. In materia di
compenso accessorio per i dirigenti scolastici si rinvia allo specifico
contratto di area.
12. Entro il mese di
giugno (novembre per l’area australe), in sede di verifica delle
attività del P.O.F., il collegio docenti, tenuto conto dei criteri
deliberati in sede di approvazione del progetto, valuta sulla base di
una relazione redatta dal dirigente scolastico, l’attuazione dei
progetti ed il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi
fissati.
13. Il Dirigente
scolastico entro il 15 luglio di ogni anno (15 dicembre, per
l’emisfero australe) trasmette al Console e contestualmente al
Ministero degli Affari Esteri la documentazione a consuntivo di ciascun
progetto, contenente anche gli elementi di valutazione dell’attività
svolta.
14. Il Capo
dell’Ufficio Consolare entro 15 giorni dal ricevimento
dell’accreditamento ministeriale, provvede al pagamento dei compensi
ai docenti sulla base di un elenco nominativo fornito dal Dirigente
scolastico.
15. Entro il mese di
luglio (dicembre per l’emisfero australe) il MAE, sulla base delle
relazioni di ciascun dirigente scolastico e della valutazione di ogni
singolo Collegio dei docenti, verifica l’attuazione dei progetti
finanziati con l’intesa di cui sopra e presenta alle OO.SS. firmatarie
del presente contratto una dettagliata e documentata relazione.
Art. 9 - Funzioni Strumentali al Piano
dell'Offerta Formativa
1. Le modalità e i
criteri di attribuzione delle Funzioni strumentali al Piano
dell’Offerta Formativa al personale docente in servizio nelle
istituzioni ed iniziative scolastiche all’estero, sono definiti con il
contratto sottoscritto in data 11 aprile 2000 che si intende
integralmente richiamato.
2. Per quanto riguarda la
consistenza numerica delle funzioni strumentali al piano dell’offerta
formativa si rinvia all’intesa annuale prevista dall’articolo 37
comma 1 paragrafo 3 del CCNI
IV - MOBILITA’
ALL’ESTERO
Art. 10 – Criteri e
modalità
1. Le parti concordano di definire
annualmente, con separata contrattazione, i criteri e le modalità
relative alla mobilità del personale della scuola in servizio
all’estero.
V - NORME D’AREA
Art. 11 - Aree
professionali: docenti, lettori, personale ATA
1. Il personale di
ruolo della scuola è destinato alle istituzioni ed alle iniziative
scolastiche italiane all'estero ed alle istituzioni universitarie
estere, secondo piani triennali definiti dal Ministero degli Affari
Esteri nei contingenti dei posti di cui all’art.639 del D.L.vo n.
297/94, previa informazione alle Organizzazioni Sindacali, per
l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza nel
rispetto degli istituti e delle norme contrattuali di cui al CCNL.
2. In relazione al
possibile contesto di riferimento diverso dalla istituzione scolastica,
ed al quadro ordinamentale scolastico del Paese ospitante, nel quale il
personale della scuola è chiamato ad operare, vengono definite nei
successivi commi le specificità e le competenze per l'articolazione
delle funzioni docente e ATA previste dal CCNL.
A - Docenti
3. Il personale
docente, assegnato alle istituzioni scolastiche straniere o alle scuole
italiane non statali o impegnato nei corsi integrati svolge la propria
attività tenuto conto di quanto disposto, in materia di orari e di
obblighi di servizio, dal successivo art. 12.
4. Nel caso in cui a
livello di Circoscrizione consolare sia costituito il Collegio dei
docenti (C.M.n.267/686/C del 25 gennaio 2000), il suddetto personale ne
fa parte ed è tenuto a partecipare alle riunioni per:
a) definire il piano
circoscrizionale dell'offerta formativa (finalità, strumenti
dell'intervento statale);
b) procedere a
periodiche valutazioni circa gli obiettivi conseguiti;
c) elaborare progetti o
deliberare in merito ai pareri di cui all'art.4 del D.I.4758/89.
5. Qualora sia previsto
dal P.O.F. e nell'ambito delle delibere adottate dal Collegio docenti,
il personale di cui al presente comma può:
a) concorrere
all'attribuzione di funzioni obiettivo;
b) partecipare
all'elaborazione ed all'attuazione di progetti finalizzati al
miglioramento dell'offerta formativa, all’innalzamento del successo
scolastico ed al superamento del disagio scolastico;
c) realizzare le
collaborazioni plurime eventualmente previste nel P.O.F. svolgendo la
propria attività di insegnamento all'interno della organizzazione delle
scuole locali;
d) proporre,
partecipare e/o realizzare iniziative di aggiornamento.
6. I docenti in
possesso di qualifiche ed esperienze professionali adeguate possono
essere utilizzati, su proposta del collegio dei docenti, per iniziative
di aggiornamento o con funzioni di orientamento per i docenti delle
scuole non statali senza oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
B - Lettori
7. Il docente della
scuola secondaria destinato all’estero in qualità di lettore svolge
la propria funzione presso un’università straniera. Il lettore
collabora con il titolare della cattedra o con il Capo del Dipartimento
al quale è assegnato:
8. Il lettore, nello
svolgimento della sua funzione è tenuto a:
a) predisporre, nell’ambito delle
indicazioni stabilite dall’istituzione universitaria, il proprio piano
di attività articolato in riunioni collegiali, ricevimento ed
assistenza agli studenti, partecipazione a progetti o ad altre attività
previste dal dipartimento universitario;
b) partecipare alle
riunioni dei docenti indette dalla Facoltà, dal Dipartimento e/o dal
responsabile della Cattedra e a garantire le attività di valutazione e
di assistenza tutoriale agli studenti.
c) compilare, a fine
anno accademico, una relazione finale sulle attività svolte corredata
di schede di rilevazione dei dati attinenti il funzionamento del
lettorato;
C - Lettori con
incarichi extra-accademici
9. Al docente
assegnato, in qualità di lettore, al posto di contingente per cui siano
previsti gli incarichi extra – accademici, è richiesto lo svolgimento
di attività di promozione della lingua e della cultura italiana
aggiuntive a quelle prestate nell’ambito della cattedra o del
Dipartimento universitario di assegnazione. Tali attività, svolte nel
quadro di una collaborazione con le Rappresentanze Diplomatiche, gli
Uffici Consolari e gli Istituti Italiani di Cultura, sono essenzialmente
indirizzate a contribuire, nell’ambito del piano dell’offerta
formativa e culturale territoriale:
a) alla promozione di
eventi culturali;
b) alla promozione
della realtà culturale ed artistica del nostro Paese, con riguardo alla
valorizzazione della produzione italiana nel campo
linguistico–letterario e della saggistica;
c) all’attivazione di
corsi lingua italiana organizzati dagli Istituti Italiani di Cultura;
d) al potenziamento di
strumenti specifici finalizzati allo sviluppo dei rapporti culturali in
ambito bilaterale anche con riferimento alle borse di studio e agli
scambi giovanili;
10. La definizione del
piano dell’offerta formativa e culturale territoriale che motiva
l’esigenza di incarichi extra - accademici è oggetto di relazione
sindacale rispetto alle modalità di impegno, ai criteri di
utilizzazione e all’organizzazione del lavoro dei lettori prevedendo
un loro impegno settimanale aggiuntivo non superiore a 13 ore,
programmabili bimestralmente anche con criteri di flessibilità.
L’impegno del lettore con incarichi extra – accademici viene
definito previa attivazione delle relazioni sindacali su indicazione
dell’Autorità Consolare o della Rappresentanza Diplomatica di
riferimento sulla base di un progetto organico redatto in collaborazione
con il lettore medesimo.
D - Personale A.T.A.
– Direttore dei servizi generali e amministrativi e Assistente
amministrativo
11. Il personale A.T.A.
– Direttore dei servizi generali ed amministrativi e Assistente
amministrativo –presta servizio nelle scuole statali e negli uffici
scolastici funzionanti presso gli Uffici consolari e le Cancellerie
consolari delle Rappresentanze Diplomatiche.
12. Le competenze e le
responsabilità del personale A.T.A. in servizio nelle scuole statali e
negli Uffici scolastici funzionanti presso le strutture periferiche del
Ministero degli Affari Esteri sono quelle previste nei rispettivi
profili professionali allegati al CCNL e si riferiscono ad attività
riguardanti l’organizzazione dell’ufficio scolastico e del relativo
servizio.
13. Il personale A.T.A.
svolge le proprie funzioni in rapporto di collaborazione con il Capo
d’istituto – dirigente scolastico e con il personale docente. Tali
funzioni sono assolte, per ogni istituzione scolastica, sulla base del
principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e
delle connesse esigenze di gestione e organizzazione dei servizi. Altro
principio cui tali funzioni vanno ricondotte è quello dell’unicità
dell’Ufficio dei servizi generali e amministrativi in riferimento ad
un unico Capo d’istituto – Dirigente scolastico.
14. La competenza ad
assegnare obiettivi e ad impartire indirizzi per le attività svolte dai
predetti Uffici scolastici spetta al dirigente scolastico responsabile
dell’ufficio medesimo. Qualora nel contingente non sia previsto per
detto ufficio il posto di dirigente scolastico, tale competenza spetta
al console o, in assenza di Ufficio consolare, al funzionario delegato
dell’Ambasciatore.
Art. 12 – Orario docenti,
lettori e personale ATA
1. Le istituzioni
scolastiche all’estero adottano ogni modalità organizzativa che
derivi da autonomia progettuale e che sia coerente con gli obiettivi
generali e specifici prefissati nel piano dell’offerta formativa. Esse
curano la promozione e il sostegno dei processi innovativi anche in
relazione ai progetti finalizzati al miglioramento dell’offerta
formativa stessa e al superamento del disagio scolastico.
2. La programmazione
delle attività di insegnamento è definita tenuto conto del calendario
scolastico locale.
A - Docenti
3. Il personale docente
in servizio all’estero svolge attività di insegnamento secondo quanto
previsto dall’articolo 41 del CCNL del 4.8.95, dalla sequenza
contrattuale relativa all’articolo 24, comma 3 del CCNL e
dall’articolo 17 della sequenza. Pertanto l’eventuale riduzione
dell’unità oraria di lezione, derivante da cause di forza maggiore, non
comporta recupero; invece, la riduzione dell’unità oraria deliberata
dal collegio docenti al fine di realizzare spazi di flessibilità comporta
l’obbligo di recupero in attività deliberate dal collegio medesimo. La
durata di ciascuna unità oraria di lezione non può essere, comunque,
inferiore ai 45 minuti. Il limite di flessibilità dell’unità oraria si
applica anche al personale docente di ruolo assegnato alle scuole non
statali.
4. In presenza, nella
sede consolare, del Collegio dei docenti di cui alla C.M. n. 267/686/C del
25 gennaio 2000, i docenti sono tenuti a partecipare anche alle relative
riunioni e, entro i limiti dell'orario di servizio previsto dall'art.42
del CCNL del 4.8.95, alle attività dallo stesso deliberate.
5. Il limite di
flessibilità dell'unità oraria, costituisce elemento di riferimento,
anche per gli accordi tra il Ministero degli Affari Esteri (Rappresentanze
Diplomatiche e/o Consolari) e le autorità locali competenti in materia
scolastica. I suddetti accordi, oltre a richiamare in materia di orari di
lezione e di servizio il CCNL, la Sequenza ed il presente articolo, ne
indicheranno anche le principali modalità di assolvimento, l’autorità
scolastica preposta al controllo e gli organismi dei quali il docente fa
parte.
6. La coerenza tra gli impegni stabiliti
dal CCNL e quelli definiti per il personale docente negli accordi
anzidetti, è verificato a livello di Consolato (ufficio scolastico
consolare) mediante l'attivazione delle relazioni sindacali.
7. A tal fine il Console, in
collaborazione con il Dirigente scolastico se presente, acquisisce
periodicamente, dalla istituzione straniera o dalla scuola italiana, i
seguenti elementi di conoscenza:
a) i dati relativi alla
costituzione degli orari di cattedra o dei posti di insegnamento sui quali
operano i docenti italiani;
b) gli impegni orari di
lezione stabiliti per ogni singolo docente;
c) le attività
programmate che richiedono l'impegno di ogni docente;
d) le eventuali attività
di aggiornamento o altre iniziative similari;
e) le modalità di
attuazione dei rapporti scuola/famiglia/studenti.
8. Il Console o il
Dirigente Scolastico, rileva dal Piano dell’Offerta formativa deliberato
dal Collegio dei docenti, se costituito, le eventuali iniziative di
arricchimento dell'offerta formativa, l’attivazione di funzioni
obiettivo o le iniziative di aggiornamento.
B - Lettori
9. Il personale docente
destinato all’estero con funzioni di lettore è tenuto a svolgere,
secondo l’art.41 del CCNL 4 .8.95, 18 ore settimanali o periodi orari
accademici equivalenti presso le Università di accreditamento.
10. A fronte delle esigenze
dell’Università straniera per la realizzazione di attività specifiche
ed intensive di insegnamento o di aggiornamento, l’orario di servizio può
essere articolato, in maniera flessibile, su base plurisettimanale.
11. Qualora l’Università
di assegnazione non richiedesse integralmente la suddetta prestazione
oraria, i lettori sono tenuti a svolgere il residuale numero di ore in
attività seminariali, di assistenza a studenti, di tutoraggio, o anche a
prestare attività docente presso gli Istituti di Cultura nella medesima
sede di servizio, sulla base di un progetto organico di utilizzazione del
lettore elaborato dall’Autorità Consolare o, in assenza, dalla
Rappresentanza Diplomatica di riferimento, previa attivazione delle
relazioni sindacali, con la collaborazione del lettore medesimo.
12. Gli Uffici Consolari
forniscono periodicamente, ai soggetti di cui all’art.9 del CCNL,
informazioni relative all’attuazione del precedente comma con
particolare riguardo ai dati concernenti la costituzione oraria dei posti
di lettorato, il numero degli studenti iscritti e di quelli frequentanti,
le ulteriori esigenze di insegnamento espresse dall'Università, le
iniziative svolte dal lettore in favore della promozione e della
diffusione della lingua e della cultura italiane.
C - Lettore con incarichi
extra-accademici
13. L’orario di
espletamento degli incarichi extra-accademici si espleta secondo quanto
previsto dall’articolo 11.
D - Personale A.T.A.
14. Per il personale
A.T.A. la gestione dell’orario e le modalità di articolazione dei
diversi istituti di flessibilità dell’orario medesimo avvengono
secondo quanto previsto dall’art. 52 del CCNI.
VI - TUTELA DELLA
SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO.
Legge n. 626 del 19
settembre 1994
Art. 13 - Finalità
1. Le parti, in
applicazione di quanto sancito dall’art. 4 punto e) del CCNL di cui al
D.L.vo 626/94, modificato dal decreto legislativo 242/96, convengono
sulla necessità di una progressiva adozione delle misure essenziali di
prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro in locali di
proprietà dello stato italiano, sulla base dei criteri di massima, e in
corso di approfondimento, di cui al successivo articolo.
Art. 14 – Del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. In ognuna delle
scuole statali italiane funzionanti all’estero sarà garantita la
presenza di uno o più rappresentanti per la sicurezza, avendo a
riferimento il numero di dipendenti presenti all’interno di un singolo
edificio e degli eventuali spazi esterni ad esso annessi. Per le
funzioni del rappresentante, e la modalità del loro svolgimento, è
base di riferimento l’art. 58 del CCNI 1998-2001, fatta salva
l’eventuale necessità di adattamenti o modifiche in relazione alle
normative e situazioni locali.
LA DELEGAZIONE DI PARTE
PUBBLICA
Cons. d’Amb. Faustino
TRONI (PRESIDENTE) ………………………………….
Dott.ssa Rossella SCHIETROMA …..………………………………
Per il Ministero degli Affari Esteri
…………………………………….
Per il Ministero della Pubblica Istruzione
……………………………………
Cons. d’Amb. M. Romana DESTRO-BISOL
……………………………………
Dott. Giampaolo PILO…………………………………….
Cons. Giulio MARONGIU ……………………………………
Dott. Giuseppe RAIETA……………………………………
Dott. Bruno PAGNANI ……………………………………
LA DELEGAZIONE SINDACALE
C.G.I.L./SCUOLA – Prof.
Mario SIMEONE …………………………………….
C.I.S.L./SCUOLA – Dr. Tarcisio VALERI
………………………………….…
U.I.L./SCUOLA – Prof. Angelo LUONGO
…………………………………….
S.N.A.L.S./SCUOLA – Prof. ssa Adele NATALI
…………………………………….
N.B. GLI IMPORTI CONTENUTI
NEL CONTRATTO E NELLE ANNESSE TABELLE
SONO ESPRESSI IN LIRE ITALIANE.
ALLEGATO - TABELLA
A
RISORSE DISPONIBILI PER
LA FORMAZIONE
(ART. 6 del CCNIE)
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Bilancio di
previsione dello stato per l’anno finanziario 2001
Ministero affari
Esteri (tabella 5)
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Importo
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| Cap.
2431 – Spese inerenti ai corsi di informazione sui servizi
all’estero per il personale da destinare alle istituzioni
scolastiche e culturali italiane e straniere all’estero, nonché
all’organizzazione, in territorio metropolitano ed
all’estero, di corsi di formazione e di aggiornamento del
personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e
culturali all’estero |
180.000.000
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Nota:
La tabella dovrà essere integrata con
l’indicazione delle risorse assegnate alla P.I.
Tali risorse saranno indicate non
appena si concluderà il confronto tra le OO.SS. firmatarie del CCNL
1999 e il Ministero della P.I. in materia di CCNI sulla formazione e
aggiornamento.
Al termine del confronto in atto si
conoscerà l’entità delle risorse destinate alle attività di
formazione e aggiornamento per il personale della scuola in servizio
all’estero.
ALLEGATO - TABELLA
B
RISORSE FINANZIARIE
ASSEGNATE ALL’ART. 14 DELL’ACCORDO SULLA SEQUENZA ESTERO
(L. 2.800.000.000 in ragione d’anno dal 1° settembre ’99) DISPONIBILI
PER FINANZIARE I PROGETTI
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ED AL SUPERAMENTO
DEL DISAGIO SCOLASTICO (ART. 8 del CCNIE)
Disponibilità
anno 1999
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Disponibilità
anno 2000
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Disponibilità
anno 2001
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Totale
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933.000.000
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2.800.000.000
|
2.800.000.000
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6.533.000.000
|
ALLEGATO - TABELLA
C
COMPENSO ACCESSORIO ANNUO
LORDO AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO DELIBERATO
PER LE PRESTAZIONI SVOLTE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO,
NELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ E NELLA VERIFICA PERIODICA DEI
RISULTATI
Personale
|
compenso
|
Docente
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4.500.000
|
Direttore dei
servizi generali
(ex responsabile amministrativo)
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2.500.000
|
Assistente
amministrativo
|
1.200.000
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ALLEGATO - TABELLA
C1
MISURA DEL COMPENSO
ORARIO LORDO SPETTANTE AL PERSONALE PER PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE EFFETTUATE IN BASE AL PROGETTO OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO
Area del
personale docente
|
ore aggiuntivi
di insegnamento
|
ore aggiuntive
non di insegnamento
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Personale
docente diplomato e laureato di ogni ordine e grado di scuola
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50.000
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28.000
|
Area del
personale a.t.a.
|
Ore aggiuntive
|
|
Direttore dei
servizi generali e amministrativi
(ex responsabile amministrativo)
|
29.000
|
Assistente
amministrativo
|
23.000
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ALLEGATO - TABELLA
D
FINANZIAMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE
MODULARI
PREVISTE NEL PROGETTO E FUNZIONALI AL PROGETTO STESSO
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Destinazione
del finanziamento
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Importo
|
|
Organizzazione
e predisposizione materiali
|
1.000.000
|
|
Attuazione
delle attività
|
3.000.000
totale
finanziamento
4.000.000
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ALLEGATO - TABELLA
E
COMPENSI PER RETRIBUIRE LA DIREZIONE E
LA DOCENZA
NELLE ATTIVITA’ FORMATIVE MODULARI PREVISTE NEL PROGETTO
|
Attività di
direzione
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Compenso lordo
per ogni giornata di attività
80.000*
fino ad una
massimo di 800.000
|
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Attività di
docente
|
Compenso lordo
orario
- 80.000 * per
ogni ora di attività
- 100.000* per
ogni ora di attività per i professori universitari
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* Importi attualmente vigenti ai sensi
del Decreto Interministeriale
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