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| Circolare
Ministeriale n. 108 del 8 Giugno 2001 |
Area CONTABILITA' |
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L’art. 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha esteso l’istituto del “Trattamento di fine rapporto”, previsto dall’art. 2120 del codice Civile per il settore privato, ai nuovi assunti delle pubbliche amministrazioni. Tale disposizione, per la concreta applicazione del principio ha fatto rinvio alla contrattazione collettiva in base alla quale, in data 29 luglio 1999, presso l’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) è stato sottoscritto l’”Accordo quadro negoziale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1999, n. 201. A tale accordo è seguito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2000, n. 111 e successivamente parzialmente modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2001, n. 118; con tali atti il quadro normativo ha conseguito totale compiutezza. Al fine di consentire la concreta applicazione di quanto sopra riportato, l’INPDAP ha provveduto ad emanare una serie di circolari con le quali ha fornito dettagliate disposizioni sia sull’acquisizione del diritto da parte degli interessati, sia sui tempi entro i quali le singole Amministrazioni debbono provvedere alla liquidazione sia, infine, sui moduli da utilizzare; per consentire una più facile applicazione si allegano, alla presente, copia di dette circolari, unitamente agli atti normativi sopra citati. Ciò premesso sul piano generale, si ritiene utile precisare che, essendo il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 entrato in vigore il 30 maggio 2000 e, cioè, in epoca successiva al d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”), in forza dell’art. 14 di quest’ultimo la liquidazione del T.F.R. a tutto il personale precario della scuola il cui contratto di lavoro si è interrotto dopo il 29 maggio 2000, rientra nella competenza dei dirigenti scolastici.
Il Direttore Generale
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