Oggetto: Contratti a tempo
determinato e a tempo indeterminato del personale docente. Anno scolastico
2001/2002.
In
relazione a quesiti pervenuti sulle problematiche di seguito indicate, si
forniscono alcune indicazioni di carattere operativo.
1)
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE DOCENTE GIA' DI RUOLO
Per
quanto concerne la computabilità delle relative nomine nel contingente
provinciale, si confermano anche per l'a.s. 2001/2002 le disposizioni
contenute nell'allegato A, alla C.M. n. 263/2000.
Pertanto,
il numero di nomine in ruolo, disposte per scorrimento di graduatorie
concorsuali nei confronti di personale già titolare di contratto a tempo
indeterminato in altro ordine o grado di scuola, non incide sul numero
massimo di nomine autorizzate, e quindi non va computato.
In
tal caso, infatti, con le nomine relative al personale già di ruolo non
si concretizzano "nuove assunzioni" bensì semplici variazioni
nello stato giuridico ed economico degli interessati.
Di
conseguenza tali nomine potranno essere disposte in eccedenza rispetto al
numero di nuove assunzioni autorizzate nei rispettivi tabulati.
2)
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO SU POSTI DI SOSTEGNO
In
base al riconosciuto principio della possibilità di opzione nell'ambito
di un medesimo anno scolastico, l'accettazione o la rinuncia di una nomina
a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di conseguire, nello
stesso anno scolastico, la nomina in ruolo su posto comune sulla base
delle medesime o di altre graduatorie.
3)
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE INSERITO IN GRADUATORIE
PERMANENTI DI 2 PROVINCE
Nella
normativa del concorso per soli titoli ( D.M. 29 marzo 1996) era previsto,
in caso di nomina in una Provincia, il depennamento dalle graduatorie
della seconda provincia.
Nella
recente normativa che regola le graduatorie permanenti (D.M. n. 146/2000)
tale penalizzazione non è più prevista.
Pertanto,
gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di due province
mantengono l'iscrizione nella seconda provincia in caso di assunzione a
tempo indeterminato ottenuta nell'altra.
4)
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Si
ritiene opportuno, per il prossimo anno scolastico, non applicare le
sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento delle supplenze adottato con
D.M. n. 201/00 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per
supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti, seppur
effettuate dai dirigenti scolastici.
Quanto
sopra, nella considerazione che nel sistema introdotto con il D.L. n.
255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, ogni anno le graduatorie
permanenti vengono integrate e modificate.
Inoltre,
quest'anno, il sistema organizzativo ha avuto cambiamenti ed accelerazioni
che, nell'assicurare, efficacia alle operazioni, possono aver provocato
negli aspiranti disorientamenti e difficoltà nell'osservare esattamente
le formalità previste.
5)
COMPETENZE IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE DEI SUPPLENTI NOMINATI SULLE
DISPONIBILITA' DERIVANTI DAGLI INCREMENTI DI POSTI DI SOSTEGNO, DISPOSTI
DAI DIRIGENTI SCOLASTICI DOPO IL 31 AGOSTO, IN DEROGA AL RAPPORTO 1:138
I
Dirigenti scolastici, esercitata la competenza di cui sopra, dovranno
segnalare all'Ufficio Provinciale la circostanza, in modo che il predetto
possa offrire le relative disponibilità sopravvenute a scelta degli
aspiranti ad una supplenza annuale in base alle graduatorie provinciali,
secondo le modalità organizzative a suo tempo adottate e fino al termine
del periodo di competenza del livello provinciale.
Si
precisa che in questi casi la competenza alla retribuzione è della
Direzione Provinciale del Tesoro.
IL
DIRETTORE GENERALE
Zucaro |