A) Cessazioni dal servizio
Il D.M. 19 novembre 2001 n. 163,
registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero,
fissa, all’art. 1, il termine finale del 10 gennaio 2002 per la
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle
domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio,
di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio al
raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 1°
settembre 2002.
Gli interessati hanno la facoltà
di revocare le suddette istanze entro la data del 10 gennaio 2002.
Poiché il compito dell’Ufficio
Scolastico a livello provinciale è limitato alla comunicazione della
mancata maturazione del diritto a pensione per quanto riguarda il
personale dimissionario, le scuole possono fruire della disponibilità
delle funzioni immediatamente dopo il 10.01.2002.
Il termine del 10 gennaio 2002
deve essere osservato anche da coloro che manifestino la volontà di
cessare prima della data finale fissata in un precedente provvedimento di
permanenza in servizio, nonché dal personale che chieda la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del
trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni previste dal
decreto 29 luglio 1997, n, 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
I dirigenti scolastici devono
indirizzare le domande di cui trattasi, compresa l’eventuale revoca delle
medesime, a questo Ministero, Dipartimento per i servizi nel territorio -
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell’Amministrazione, e al
competente Ufficio Scolastico Territoriale di livello provinciale; ove già
prodotte, dovranno essere fatte pervenire al predetto Dipartimento e al
precitato competente Ufficio Scolastico Territoriale, se in possesso di
uffici diversi da questi, facendo, in caso di necessità, fotocopia di
dette istanze.
Il personale docente, educativo ed
ATA deve indirizzare le domande in questione, compresa l’eventuale revoca
delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio
se diversa da quella di titolarità), e, per conoscenza, al competente
Ufficio Scolastico Territoriale. Se già presentate, le istanze medesime
devono essere inviate all’istituzione scolastica e all’Ufficio Scolastico
Territoriale nei termini precisati, qualora gli stessi non ne siano già in
possesso.
Una copia dell’istanza di
dimissioni volontarie dal servizio, non revocata, dovrà essere rimessa
dopo il 10 gennaio 2002 da parte degli Uffici Scolastici Territoriali, per
i dirigenti scolastici e, da parte delle istituzioni scolastiche, per il
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario alla
competente sede provinciale dell’I.N.P.D.A.P.
Si ritiene opportuno rammentare
che, in virtù del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, per le domande di
collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio, qualora esse non
siano state revocate, non occorre, come già precisato nella circolare
ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, emettere alcun provvedimento
formale; le istanze stesse si intendono accettate alla data del 10 gennaio
2002.
Parimenti, ai sensi dell’art. 1
del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101 non occorre emettere alcun provvedimento
formale in casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite
di età.
L’emissione di un provvedimento
formale è, invece, richiesta quando le autorità competenti hanno
comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2002 e, cioè
entro il 9 febbraio 2002, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento
della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Nell’ipotesi sopra indicata, le
dimissioni sono accettate con effetto dalla data di emissione del relativo
provvedimento, che rientra, per i dirigenti scolastici, nella competenza
del Dipartimento per i Servizi nel Territorio, Direzione Generale del
Personale della Scuola e dell’Amministrazione, e per il personale docente,
educativo ed ATA, in quella del dirigente scolastico.
Circa la possibilità per gli
interessati di optare per la pensione liquidata con il sistema
contributivo si rinvia alle istruzioni contenute nella informativa dell’I.N.P.D.A.P.
n. 65 del 30.11.2000 reperibile anche sul sito INTERNET del predetto
Istituto.
L’art. 2 del decreto ministeriale
in esame disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla
pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei
requisiti prescritti.
L’accertamento del diritto alla
pensione resta, anche per il corrente anno scolastico, nella competenza
degli Uffici Scolastici Territoriali a livello provinciale.
In considerazione di ciò, i capi
dei suddetti Uffici vorranno comunicare il mancato conseguimento del
diritto alla pensione entro il 1° marzo 2002 agli interessati, i quali,
entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di
ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che tale
comunicazione, per il personale docente, va fornita per grado di scuola,
facendo precedere la scuola elementare e materna per le quali le
istruzioni scolastiche hanno l’obbligo di comunicare i dati
rispettivamente entro l’8 ed il 28 febbraio.
A tale acquisizione nel SIMPI,
compresa la revoca delle dimissioni volontarie in caso di mancata
maturazione del diritto a pensione, provvederanno, per il personale
docente, educativo ed ATA, le medesime istituzioni scolastiche,
All’inserimento nel sistema
informativo degli analoghi dati per i dirigenti scolastici, continuano a
provvedere gli Uffici Scolastici Territoriali a livello provinciale.
B) Trattamento di quiescenza per
cessazioni dal servizio sino al 1° settembre 2002.
La ristrettezza dei tempi a
disposizione per garantire agli interessati la corresponsione della
pensione senza soluzione di continuità, rispetto allo stipendio, rende
inevitabile il mantenimento, presso gli Uffici Scolastici Territoriali
della competenza in ordine agli adempimenti relativi al trattamento di
quiescenza per le cessazioni dal servizio che si verificheranno sino al 1°
settembre 2002 comprese, pertanto, anche quelle per limiti di età, per
compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni volontarie, secondo
le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213 dell’8
settembre 2000 e n. 234 del 19 ottobre 2000.
Con l’occasione si precisa che
anche per i casi di liquidazione dell’indennità "Una tantum" in luogo di
pensione occorre inviare il prospetto informativo oltre la documentazione
specificata nelle stesse circolari n.213 e 234, necessaria per tale forma
di trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione, senza
l’eventuale mod. L. 322, adempimento che sarà effettuato dalla competente
sede Provinciale dell’I.N.P.D.A.P.
Per gli stessi motivi,
riconducibili sempre alla ristrettezza dei tempi a disposizione, gli
Uffici Scolastici Territoriali provvederanno alla liquidazione del
trattamento di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio che
avverranno entro la precitata data del 1.9.2002 per infermità non
dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza, licenziamento,
destituzione, dispensa, incapacità o persistente insufficiente rendimento,
superamento del periodo massimo di assenze per malattia di cui all’art. 23
del C.C.N.L. 4 agosto 1995.
C) Valutazione a domanda di
servizi e/o periodi per la pensione.
Si ritiene opportuno rammentare
che per le domande di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di cui
alla legge 29/1979 e 45 /1990 e di sistemazione contributiva di cui
all’art. 142, comma 2, del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 devono essere
tenute presenti le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n.
213/2000 e n. 234/2000, si ritiene utile rammentare che non devono essere
inviati alle Ragionerie Provinciali dello Stato, per il prescritto
riscontro, i provvedimenti emessi sulla base delle suddette istanze
presentate entro il 31 agosto 2000 se riferite al personale cessato o
cessando nel periodo dal 2 settembre 2001 al 1° settembre 2002, mentre
rimane il riscontro in questione se le domande stesse non sono connesse a
cessazione dal servizio.
Le domande di valutazione relative
all’applicazione degli Istituti di cui sopra recanti data successiva al
31.08.2000 devono essere indirizzate dagli interessati alla competente
sede periferica dell’I.N.P.D.A.P. e, per conoscenza, alla Scuola di
titolarità.
Le domande già presentate dal 1°
settembre 2000 dovranno essere fatte pervenire dall’ufficio che ne è in
possesso alla competente sede periferica dell’I.N.P.D.A.P. dandone
comunicazione alla Scuola di titolarità, se diversa da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica
dell’Ente previdenziale procederà all’istruttoria sulle medesime
richieste, chiedendo le notizie occorrenti agli Uffici Scolastici
territoriali per l’anno scolastico in corso.
Si precisa, altresì, che qualora
una persona abbia prodotto una domanda anteriore al 1° settembre 2000 e
un’altra da tale data in poi, la prima istanza va definita secondo le
modalità più sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda le
informazioni richieste dalla Sede periferica dell’I.N.P.D.AP., vanno
comunicati i dati retributivi come sono presenti al sistema informativo,
con riserva di fornire quelli aggiornati una volta definita la posizione
economica degli interessati.
D) Indennità di buonuscita -
Liquidazione e riscatto.
L’art. 2 commi 1 e 2, della legge
8.8.1995 n. 335 prevede il passaggio all’I.NP.D.A.P. delle competenze in
materia pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al
trattamento di fine rapporto, come attività diretta alla compilazione dei
modelli PL.1, PL 2 e PR 1.
Pertanto, gli Uffici Scolastici
Territoriali vorranno curare, come per il passato, le operazioni che
ineriscono alla liquidazione dell’indennità di buonuscita.
Si prega di dare la più ampia e
tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d’intesa
con l’I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici.
Si ringrazia per la collaborazione