Oggetto: Decreto
legge n.16 del 19 febbraio 2001 - Disposizioni urgenti relative al
personale docente della scuola - Prime Indicazioni Operative
Con decreto legge n.16 del 19.2.2001,
entrato in vigore il 20.2.2001, data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, sono state emanate disposizioni urgenti volte a garantire la
continuità didattica nelle classi interessate alla sostituzione del
personale in servizio sin dall’inizio dell’anno scolastico, nel
rispetto delle posizioni dei docenti che hanno titolo all’assunzione a
tempo determinato.
Va preliminarmente sottolineato come nei
confronti dei vincitori di concorsi o di docenti inseriti nelle
graduatorie permanenti le cui graduatorie sono state approvate entro il 31
agosto 2000, come già previsto nel decreto legge n.240/2000, convertito
dalla legge n.306/2000, resta confermato il diritto alle assunzioni in
ruolo, con assegnazione della sede provvisoria dal corrente anno
scolastico, salvo i casi in cui il predetto personale presti già
servizio. Al personale che cessa dal servizio, per effetto di tali
assunzioni, va riconosciuto, da parte dei Dirigenti scolastici, in base
all’art.1, comma 3, del decreto legge n.16/2001, come servizio prestato
ai fini giuridici, il periodo intercorrente tra la data di cessazione ed
il termine delle attività didattiche.
Nell'articolo 1, comma 1, del decreto
legge si dispone la permanenza in servizio sulle classi attualmente
occupate, dei supplenti nominati in via provvisoria dall’inizio
dell’anno e, al comma 2, viene garantito, comunque, al personale docente
che, utilmente collocato nelle graduatorie in questione, sarebbe dovuto
subentrare nelle stesse classi ai docenti attualmente in servizio,
l’assunzione fino al termine delle lezioni.
In sostanza, in applicazione delle
disposizioni contenute nel predetto comma. 1, tutti i docenti confermati o
assunti sui posti vacanti o disponibili, ai sensi dell’art.1, comma 5,
del decreto legge n.240/2000, con l’eccezione sopra indicata per i
docenti che sono cessati o cesseranno dal servizio per il subentro del
personale assunto in base alle graduatorie concorsuali o permanenti,
approvate entro il 31 agosto 2000, dovranno essere confermati sino al
termine delle attività didattiche sullo stesso posto o cattedra occupata.
Immediatamente dopo, nell’ambito del predetto personale, si procederà
all’individuazione degli aventi titolo alla supplenza annuale ovvero al
mantenimento della supplenza fino al termine delle attività didattiche,
in base alla posizione occupata in graduatoria e alla conseguente
attribuzione, nei loro confronti, del contratto con assegnazione del
numero di ore equivalenti a quelle spettanti in base alla graduatoria e
con obbligo di completamento dell’orario attualmente prestato.
Tale conferma riguarderà anche il
personale docente nominato all’inizio dell’anno scolastico nella
provincia da cui si è trasferito ed ivi in servizio alla data del decreto
legge. In tal caso il provvedimento sarà disposto dal Provveditore della
provincia di provenienza che ne darà tempestiva informazione al
Provveditore della provincia in cui il docente è iscritto.
Nei confronti del personale di cui
trattasi, in caso di rinuncia alla trasformazione del contratto o di
abbandono del servizio, verrà meno, per il corrente anno scolastico,
qualsiasi diritto derivante dalla posizione occupata in graduatoria ai
fini della supplenza.
Per tutti i docenti confermati a tempo
determinato, ivi inclusi quelli di cui al periodo successivo, va applicata
la normativa contenuta nell’art.25 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, così
come modificato dall’art. 49 del successivo C.C.N.L. del 26 maggio 1999.
Per coloro, invece, che non risultano in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto legge, ma sono
inseriti nelle graduatorie permanenti in posizione utile per il
conferimento delle supplenze, dopo l’individuazione da parte del
competente Provveditore agli Studi, sarà disposta l’assunzione con
contratto fino al termine delle lezioni, ai sensi dell’art.1, comma 2,
del decreto legge 19 febbraio 2001, n.16 dal dirigente scolastico come di
seguito indicato.
Per rendere pienamente operativa la
disposizione di cui all’art.1, 1° e 2° comma, i Provveditori agli
studi predisporranno un piano provinciale che preveda, non solo per il
personale indicato nel punto precedente ma anche nei confronti del
personale che non risulti occupato per il numero di ore spettanti in base
all’ordine di graduatoria, l’utilizzazione degli stessi docenti in
supplenze brevi su cattedre o posti per cui abbiano titolo ad insegnare
anche in relazione al titolo di studio posseduto. Solo, in subordine,
detto personale potrà essere utilizzato in attività di supporto alle
istituzioni scolastiche autonome, anche al fine della realizzazione
dell’ampliamento dell’offerta formativa.
Nel piano operativo il competente
Provveditore agli studi individuerà reti di scuole comprendenti un numero
congruo di Istituzioni atte a garantire la copertura, al miglior grado
possibile, delle esigenze in ambito provinciale.
Ai fini della utilizzazione ciascun
docente sarà assegnato ad una o più reti di scuole o, in ultima analisi,
in ambito provinciale.
Sull’articolazione di tale piano e sui
criteri e modalità di utilizzo del personale, i Provveditori agli Studi
attiveranno le procedure previste dall’art. 5 del C.C.N.L. del comparto
scuola relativo al quadriennio 1998/2001.
La retribuzione, sino al termine delle
lezioni, come previsto dall’art.1, comma 2 del citato decreto legge, sarà
corrisposta dal dirigente dell’Istituzione scolastica dove il docente
viene destinato per la prima utilizzazione.
Invece, per coloro che, assunti
provvisoriamente all’inizio dell’anno scolastico in forza del citato
decreto legge 240/2000, sono stati licenziati per il subentro dei titolari
di cui al comma 3, sarà riconosciuto, sia pure ai fini giuridici, il
servizio che tale personale avrebbe potuto prestare sino al termine
dell’attività didattica.
Nel comma 4 del decreto legge n.16/2001,
si precisa, infine, che le graduatorie d'istituto sono utilizzabili ai
fini del conferimento delle supplenze brevi solo nei casi di assoluta
carenza di personale docente da assumere nell’ambito della rete o delle
reti di scuole cui il predetto personale viene assegnato.
Il supplente temporaneo già nominato in
sostituzione del docente in servizio a tempo indeterminato o determinato,
va, comunque, mantenuto in servizio fino alla scadenza della nomina ivi
compresa l’eventuale proroga o conferma per il prolungarsi
dell’assenza del titolare.
Il decreto legge disciplina anche gli
effetti negativi conseguenti al ritardo nei lavori delle varie commissioni
giudicatrici nell’espletamento delle procedure concorsuali ordinarie e
nella definizione delle graduatorie permanenti.
Infatti, soprattutto per il settore delle
scuole secondarie, la conclusione delle relative attività oltre il 31
marzo 2001, termine previsto dal decreto legge 240/2000 per
l’approvazione delle relative graduatorie potrebbe vanificare le
aspettative dei vincitori in ordine alla nomina giuridica con effetto dal
1° settembre 2000.
Pertanto il comma 5 proroga di ulteriori
3 mesi detta scadenza (sino al 30/6/2001) ai fini del riconoscimento degli
effetti giuridici delle nomine.
Peraltro, per l’eventualità che
comunque le relative operazioni concorsuali per gravi motivi non dovessero
concludersi, il medesimo comma 5 contiene una disposizione che autorizza
il Ministro a prorogare ulteriormente con proprio decreto il predetto
termine.
Il comma 6 riconosce, in ogni caso, a
tutti i vincitori dei concorsi a cattedre e posti banditi nel 1999, che
non dovessero comunque concludersi entro il nuovo termine fissato, il
diritto ad ottenere le nomine in ruolo sulla base dei posti assegnati per
il corrente anno scolastico, nel limite del contingente autorizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato.
Infine, poiché la ratio del decreto
legge è quella di garantire l’ordinato svolgimento dell’anno
scolastico senza interruzioni della continuità didattica, garantendo nel
contempo i diritti di coloro che sono inseriti nelle graduatorie
concorsuali e permanenti, si invitano i Provveditori agli studi a voler
porre in essere, nell’ambito della propria competenza e responsabilità,
ogni iniziativa idonea ad accelerare al massimo la definizione delle
procedure concorsuali e di quelle relative alla approvazione, in via
definitiva, delle graduatorie permanenti, anche al fine di evitare
ripercussioni negative sull’inizio del prossimo anno scolastico.
Si fa riserva di impartire
tempestivamente ulteriori disposizioni su specifiche problematiche
derivanti dall’applicazione della normativa di cui trattasi, ivi
comprese le questioni connesse alla mobilità territoriale e
professionale.
IL DIRETTORE GENERALE
Michele Paradisi |