OGGETTO: Sicurezza sociale nelle
pubbliche forniture e negli appalti pubblici e privati di servizi
1.PREMESSA
1.1 - Individuazione degli appalti di
servizi e delle pubbliche forniture.
La vigente disciplina, sia comunitaria
che interna, utilizza una nozione piuttosto ampia di
"fornitura": in particolare costituisce pubblica
"fornitura" qualsiasi contratto a titolo oneroso che abbia per
oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria (leasing), la locazione,
l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, conclusi per
iscritto tra un fornitore e un'amministrazione pubblica (v. art. 2, D.Lgs.
n. 358/92).
Il Consiglio di Stato (sentenza n.342/1990) ha tuttavia condiviso
l'identificazione dei contratti di fornitura con i contratti di
somministrazione stipulati dalla pubblica amministrazione, avendo ritenuto
che si ha una "pubblica fornitura" soltanto se ricorrono
i caratteri della continuità e periodicità della prestazione dedotta in
contratto e della sua commisurazione ai particolari e ricorrenti
fabbisogni di cose mobili dell'amministrazione medesima.
In verità per le finalità della presente circolare la nozione di
fornitura è da intendersi riferita solo a quei contratti che prevedono
unitamente alla somministrazione dei materiali la posa in opera
degli stessi, implicando ciò un rapporto di durata (ad esecuzione
continuata) tra l'amministrazione appaltante e il fornitore.
In tal modo vengono, così, a determinarsi i presupposti per
l'applicazione delle norme poste a tutela dei lavoratori impiegati
nell'appalto medesimo.
Infatti la continuità del rapporto instaurato tra appaltatore ed
amministrazione appaltante, da un lato, e la diretta relazione economica
esistente tra quest'ultima (beneficiaria dell'attività lavorativa
prestata) e i dipendenti dell'appaltatore medesimo, dall'altro,
determinano inevitabilmente un coinvolgimento della stessa amministrazione
nell'economia dei rapporti di lavoro facenti capo all'impresa
appaltatrice.
In proposito è d'uopo rilevare che ai sensi dell'art. 18, comma 12, L.19
marzo 1990, n. 55 le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare, sono considerate subappalto
e pertanto sottoposte alla disciplina di quest'ultimo.
La nozione di appalto di servizi, invece, è riferita, dall'art. 3
del DLgs. n. 157/95, ad un dato esclusivamente formale, dovendosi
individuare sulla base del rinvio agli allegati n.1 e n. 2 dello stesso
decreto, nei quali sono elencate anche categorie di servizi dal contenuto
piuttosto generico.
Quella di servizio è pertanto considerabile una formula residuale
tale da ricomprendere tutte le prestazioni rese alle amministrazioni
pubbliche che non possono altrimenti rientrare nell'ambito oggettivo di
applicazione della normativa in materia di lavori pubblici e forniture.
La legge, in verità, detta anche un criterio - quello della prevalenza -
risolutorio delle non ben definite ipotesi di appalti misti.
Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche
l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i
lavori assumano una funzione accessoria rispetto ai servizi e non
costituiscano l'oggetto principale dell'appalto; gli appalti di forniture
e servizi sono considerati, invece, appalti di servizi quando il valore
totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese
nell'appalto medesimo (art. 3, comma 3 D.Lgs. n. 157/95).
Non difforme da quella contenuta nel D.Lgs. da ultimo citato può essere
ritenuta la nozione di appalto privato di servizi, di cui vi è menzione
nella L. n. 1369 /60, nonostante la diversa natura soggettiva di uno dei
contraenti, pubblica nel primo caso, privata nel secondo.
La legge da ultimo citata in particolare esclude dal divieto di cui
all'art.1 gli appalti di servizi compresi i lavori di facchinaggio,
pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti, operando altresì una
distinzione tra questi ultimi, per i quali è prevista la responsabilità
solidale tra l'imprenditore appaltante e l'appaltatore (art. 3) - per
l'adempimento dell'obbligazione retributiva, nonché degli obblighi
previdenziali ed assistenziali - e quelli per i quali tale responsabilità
solidale non sussiste (art. 5).
In verità mentre la previsione contenuta nell'art. 5 della L. n. 1369/60
è strutturata sotto forma di elencazione residuale degli appalti di
servizi leciti, l'art. 3 della medesima legge contiene una previsione di
carattere onnicomprensivo tale da contemplare ogni ipotesi di appalto
stipulato per la realizzazione di un servizio.
2. RAPPORTO TRA COMMITTENTE PUBBLICO
ED APPALTATORE
2.1. Normativa di riferimento
La regolamentazione del rapporto - per
quanto riguarda la tutela dei lavoratori - intercorrente tra la pubblica
amministrazione appaltante e l'impresa appaltatrice si rinviene tanto
nella normativa di settore (D.Lgs. n. 157/95; art. 18 L. n. 55/90 - per ciò
che riguarda i pubblici servizi - D.Lgs. n. 358/92; art. 18, comma 12, L.
n. 55/90 - per le pubbliche forniture -; L. n. 82/94 - per gli appalti di
pulizia -; L. 7 novembre 2000, n. 327 - valutazione del costo del lavoro e
della sicurezza nelle gare d'appalto -), quanto nella normativa dettata
dall'art. 36 L. n. 300/70, secondo l'interpretazione estensiva che ne dà
la giurisprudenza, e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
Dette norme, che contengono la disciplina del rapporto contrattuale
intercorrente tra committente e soggetto appaltatore, sono finalizzate, da
un lato, a tutelare il diritto dei lavoratori alla corresponsione della
retribuzione, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo,
dall'altro ad assicurare l'osservanza delle norme concernenti il
versamento dei contributi previdenziali, ed infine a garantire le
condizioni di sicurezza per la tutela e la salvaguardia dell'integrità
psico-fisica dei lavoratori medesimi.
2.2. Adempimento degli obblighi contrattuali - corresponsione della
retribuzione.
L'art. 36 della L. 20 maggio 1970, n. 300
prevede l'obbligo di inserire la clausola di "equo trattamento"
nei provvedimenti di concessione accordati dallo Stato agli imprenditori
che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata, nonché
nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche.
Detta previsione trova altresì applicazione per gli appalti di servizi
pubblici e le pubbliche forniture.
Attingendo all'interpretazione fornita, or non è molto dalla Corte
Costituzionale (v. sentenza 19 giugno 1998, n. 226) è possibile operare
un'estensione della norma in esame anche ad ipotesi contrattuali diverse
da quelle testualmente citate, coinvolgenti, pur sempre, una pubblica
amministrazione appaltante.
Un'interpretazione conforme ai principi costituzionalmente sanciti
consente (rectius: impone) di individuare la ratio del
medesimo articolo "nella esigenza….[di], ove
nell'esercizio di un'attività imprenditoriale intervenga la pubblica
amministrazione,...[assicurare] uno standard minimo di tutela ai
dipendenti che ne siano coinvolti".
L'estensione del principio che costituisce il fondamento dell'art.36 della
L. n. 300/70, è, peraltro, perfettamente aderente al dovere di
imparzialità al cui rispetto è tenuta la pubblica amministrazione ex
art.97 della Costituzione, dovere che non troverebbe altrimenti attuazione
qualora una tutela minima fosse garantita ai lavoratori impiegati in
alcune soltanto delle attività imprenditoriali affidate a terzi
dall'amministrazione appaltante.
Il perseguimento, inoltre, di un interesse pubblico, seppur avvalendosi di
strumenti privatistici (contratto di appalto), rende inaccettabile che le
imprese operanti con l'amministrazione traggano un "profitto
aggiuntivo" a scapito dei propri dipendenti.
Il corrispettivo percepito dall'appaltatore (trattasi di appalto di
servizi o di forniture), infatti, si presume sempre rapportato anche ai
presumibili oneri di carattere retributivo, verosimilmente determinati con
riferimento ad un trattamento adeguato perlomeno a quello fissato dai
contratti collettivi di categoria.
A questo proposito si può inoltre osservare che l'inserimento della
clausola sociale è da ricollegare ad uno specifico interesse
dell'amministrazione alla regolare esecuzione dell'opera nei termini
contrattualmente previsti, in modo da evitare così di rimanere "esposta
alle conseguenze dannose provocate dalla conflittualità e dalle
rivendicazioni che insorgono abitualmente a causa della inosservanza della
normativa collettiva ".
Lo scopo della norma appare, dunque, quello - entro il quadro delineato
dal principio di imparzialità e buon andamento - di tutela (v. art. 35,
comma 1, Cost.) del lavoro subordinato in situazioni nelle quali lo Stato
è in grado di influire direttamente o indirettamente attraverso
l'attivazione dei propri organi.
La stessa ratio della disposizione e il suo corretto collegamento
soggettivo con i lavoratori subordinati portano, pertanto, a ritenere
ingiustificata l'esclusione, dal suo ambito di applicazione, dei
lavoratori dipendenti da imprese diverse da quelle che realizzano un'opera
pubblica per conto dell'amministrazione.
Va da sé, quindi, che qualora codeste Direzioni, attraverso i propri
organi di vigilanza, accerteranno eventuali infrazioni all'obbligo fissato
dall'art. 36, L. n. 300/70 nel campo degli appalti di servizi e nelle
pubbliche forniture, provvederanno ad effettuare le stesse comunicazioni
prescritte dall'articolo citato, onde consentire alle amministrazioni
appaltanti di adottare le determinazioni di competenza (art. 36 cit.,
comma 3).
Il riferimento inoltre contenuto nell'art. 36, comma 1, all'obbligo per
l'appaltatore di applicare o di far applicare….condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi…, con un
implicito riferimento al subappalto, consente di estendere la norma in
questione anche ai casi in cui le forniture con posa in opera e i noli a
caldo superino i limiti di cui all'art. 18, comma 12, cit.: gli stessi
sono, infatti, normativamente qualificati come subappalto.
In tal modo l'art. 36 cit. può trovare applicazione non solo nei
confronti dell'appaltatore per le forniture con posa in opera e i noli
caldo che non superino i limiti del 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o dei 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare, ma anche - per quelli la cui portata sia invece
superiore agli stessi - nei confronti del subappaltatore (fornitore).
I Servizi Ispezione di codeste Direzioni, si attiveranno, inoltre,
attraverso una segnalazione ad hoc alla stazione appaltante anche
nel caso in cui siano stati aggiudicati appalti con offerte
anormalmente basse.
Infatti secondo l'art.1, comma 4, della L. n. 327/2000, recante norme per
la valutazione del costo del lavoro e della sicurezza nelle gare
d'appalto, sono considerate anormalmente basse, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 157/95, le offerte che si discostino in
modo evidente dai parametri di cui ai comma 1, a tenore del quale " nella
predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione, nei casi
previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle procedure di
affidamento di appalto di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli
enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale, sulla base di valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali….
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è
determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico
più vicino a quello preso in considerazione."
La previsione appena riportata, una volta predisposte le tabelle cui la
stessa fa riferimento, consentirà alle stazioni appaltanti di adottare
gli adeguati strumenti risolutori del contratto d'appalto eventualmente
stipulato in seguito ad offerte anormalmente basse perché difformi dai
parametri di cui all'art. 1, comma 1, della L. n.327/2000.
In questo caso codeste Direzioni avranno cura di programmare interventi
ispettivi mirati nei confronti di quelle imprese le cui offerte
anormalmente basse rappresentano un indizio di ulteriori, probabili
irregolarità cui porre rimedio.
A tal fine si rende necessaria la costituzione, seppur in via informale,
di una sorta di banca dati per la catalogazione delle imprese le cui
offerte siano state giudicate anormalmente basse.
2.3. Adempimento degli obblighi
previdenziali.
Per espresso disposto dell'art. 18, comma
3, del D.Lgs. n. 157/95, la disciplina del subappalto nel settore dei
lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modifiche e integrazioni, si applica anche alle ipotesi di
subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi.
Tra gli altri adempimenti l'art. 18 della L. n. 55/90, per quanto più
precisamente riguarda la tutela previdenziale, prevede che in caso di
subappalto " l'appaltatore e, suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8.
L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva".
Orbene pur essendo il richiamo contenuto nell'art.18, D.Lgs. n. 157/95
limitato alla disciplina del subappalto, appare evidente che la tutela
apprestata - sotto il profilo previdenziale - dall'art. 18 L. n. 55/90 ai
lavoratori impiegati nel subappalto, a maggior ragione deve essere estesa
anche ai dipendenti dell'appaltatore.
Infatti attraverso un'interpretazione estensiva, anche al fine di ovviare
all'irragionevolezza di statuizioni normative recanti un'ingiustificata
disparità di trattamento tra soggetti ugualmente bisognosi della stessa
tutela normativa, il richiamo previsto alla disciplina del subappalto,
relativamente alle norme previdenziali, deve essere riferito anche ai
dipendenti dell'appaltatore.
Considerata, in altri termini, la ratio della norma richiamata -
vale a dire quella di consentire allo Stato, attraverso la conoscenza
diretta delle irregolarità, di intervenire direttamente in situazioni
sulle quali ha una diretta influenza economica - sarebbe un non senso
legislativo riferire l'estensione della normativa di tutela ai soli
dipendenti del subappaltatore, escludendo per contro quelli
dell'appaltatore - subappaltante.
Per ciò che riguarda invece le pubbliche forniture il D.Lgs. 24 luglio
1992, n. 358 prevede espressamente, all'art. 11, comma 1, lettera d),
l'esclusione dalla partecipazione alle gare dei fornitori che non siano in
regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana
o quella del Paese di residenza.
Il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali assurge in
questo caso a presupposto indefettibile per la partecipazione dell'impresa
alla gara e di conseguenza per la stipula di un contratto valido ed
efficace.
Una verifica ispettiva dalla quale emerga eventualmente la mancanza dei
requisiti relativi agli appalti di servizi, nonché di quelli concernenti,
come da ultimo evidenziato, le pubbliche forniture sarà, pertanto,
opportunamente evidenziata da codeste Direzioni attraverso apposita
segnalazione alle amministrazioni appaltanti, onde consentire alle
medesime di (o se del caso indurle ad) adottare gli opportuni
provvedimenti nei confronti dell'appaltatore.
Le stesse iniziative saranno intraprese per il caso di offerte
anormalmente basse in quanto difformi dai parametri indicati nell'art. 1,
comma 1, della L. n.327/2000, così come già evidenziato per
l'adempimento dell'obbligazione retributiva.
Per gli appalti di pulizie stipulati da pubbliche amministrazioni l'art.
5, comma 2, della L. n. 82/94, prevede, infine, che queste ultime
procedano al pagamento del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia,
previa esibizione da parte delle stesse della documentazione attestante il
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di
dipendenti.
Anche in quest'ultimo caso la segnalazione circa il mancato versamento dei
contributi, fatta da codeste Direzioni alle amministrazioni appaltanti, si
renderà opportuna per indurre il committente ad opporre il suo diniego al
pagamento del corrispettivo pattuito.
3. APPALTI PRIVATI DI SERVIZI
3.1. Normativa di riferimento
Relativamente agli appalti di servizi di
natura privata la disciplina normativa del rapporto intercorrente tra
appaltatore e committente si rinviene essenzialmente nell'art. 3 della L.
n. 1369/60, oltre al già citato art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.
3.2. Diritto alla retribuzione -
responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore.
Per ciò che riguarda i servizi erogati
ai committenti privati e contemplati nell'art. 3, comma 1, L. n. 1369/60,
è sancita la responsabilità dell'imprenditore che appalta i servizi
all'interno dell'azienda, unitamente a quella (solidale) dell'appaltatore
medesimo, per ciò che concerne la corresponsione di un trattamento minimo
retributivo e l'assicurazione di un trattamento normativo, non inferiori a
quelli spettanti ai dipendenti dell'imprenditore appaltante.
La previsione normativa appena riportata rende obbligatoria ex lege
l'applicazione di minimi retributivi inderogabili ai dipendenti
dell'appaltatore, fornendo ai medesimi una tutela ancora più forte di
quella scaturente dall'art. 36, comma 1, L. n. 300/70, che subordina
l'effettività della medesima tutela alla previsione contrattuale di una
clausola ad hoc.
L'art. 3, infatti, costituisce una previsione inderogabile il cui
contenuto dispositivo si rinviene, di volta in volta, nei contratti
collettivi applicati ai dipendenti dell'imprenditore appaltante, e la cui
efficacia vincolante consente agli organi di vigilanza di avvalersi del
loro precipuo potere di diffida.
A tal proposito si rende oltremodo doveroso l'impiego di tale strumento -
che consente la piena attuazione dei diritti spettanti ai lavoratori sul
piano retributivo - rispetto all'attivazione del solo potere sanzionatorio
in riferimento alla previsione di cui all'art. 6 della medesima legge.
La solidarietà che lega l'appaltatore e l'appaltante rende, inoltre,
esperibile un'azione diretta del dipendente, cui non sia stata corrisposta
la retribuzione, tanto verso il suo datore di lavoro quanto nei confronti
dello stesso imprenditore appaltante, per ottenere quanto dovutogli fino a
concorrenza del minimo inderogabile.
Sarà pertanto opportuno, a tal fine, che gli organi di vigilanza di
codeste Direzioni, fermi restando i loro poteri sanzionatori nonché il
potere di diffidare il datore di lavoro, portino il dipendente a
conoscenza della possibilità di esperire tale azione.
3.3. Adempimento degli obblighi
previdenziali ed assistenziali.
Con riguardo agli appalti di servizi di
cui all'art.3, L. n. 1369/60, è previsto l'obbligo solidale degli
imprenditori appaltanti e degli appaltatori per l'adempimento di tutte le
prescrizioni derivanti dalle leggi di previdenza e di assistenza (art. 3,
comma 3, L. cit.).
Anche in questo caso, come per la previsione relativa all'assicurazione di
un trattamento minimo inderogabile retributivo l'appaltatore, e
solidalmente con lui il privato committente, sono destinatari di un
obbligo legale che assicura una tutela maggiore ai lavoratori dipendenti
rispetto alla previsione normativa della clausola sociale di cui all'art.
36, L. n. 300/70.
L'obbligo sancito dall'art. 3 cit., infatti, non solo abilita l'organo
ispettivo ad azionare il suo potere di diffida in ogni caso di violazione,
ma consente anche di attivare una seconda posizione di responsabilità,
con conseguente doppia garanzia patrimoniale per l'adempimento della
stessa obbligazione.
A tal proposito si rende opportuna, infatti, un'apposita segnalazione
all'Ente interessato al versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali onde consentire al medesimo di esercitare un'azione di
recupero dei contributi non versati, non solo nei confronti
dell'appaltatore ma anche verso l'appaltante, obbligato in solido con
quest'ultimo.
4. SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
4.1. Adempimenti a carico
dell'appaltatore e dell'appaltante in materia di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 7 della D.Lgs. n.
626/94 - rubricato genericamente contratto d'appalto o contratto
d'opera - il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese
appaltatrici o a lavoratori autonomi: verifica, anche attraverso
l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
Nell'ipotesi di cui sopra i datori di lavoro (committente e appaltatore):
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento da ultimo citati.
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Premesso che per datore di lavoro deve intendersi tanto un soggetto
privato quanto uno di natura pubblica, e precisamente ai sensi dell'art. 2
, comma 1 lett. b) "nelle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per
datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale
(…)", anche nell'ipotesi in cui il contratto d'appalto vincoli,
quale committente dei servizi o delle forniture, una pubblica
amministrazione l'art. 7, sopra riportato, trova comunque applicazione.
Vige, pertanto, anche per gli appalti di servizi e forniture aventi natura
pubblica il principio - positivizzato dalla norma de quo - secondo
cui debitore di sicurezza verso i lavoratori non è solo il datore di
lavoro appaltatore ma anche il soggetto committente.
Da ciò consegue che eventuali clausole di trasferimento del rischio dal
soggetto appaltante al datore appaltatore, tese ad esonerare il primo da
ogni onere di tutela della salute dei lavoratori e dalle conseguenti
responsabilità, non hanno alcun effetto in quanto contrarie a norma di
ordine pubblico (art. 7 cit.). Resta quindi inteso che anche in presenza
di una simile limitazione pattizia della responsabilità il soggetto
committente sarà, comunque, investito degli effetti che l'ispezione
comporta (denuncia all'autorità giudiziaria), nel caso di riscontrato
inadempimento agli obblighi sopra indicati.
Le stesse ipotesi sanzionatorie contenute nell'art. 89, comma 2, del D.Lgs.
n. 626/94, che operano un generico riferimento alla figura datoriale per
l'applicazione delle sanzioni previste, devono necessariamente esser lette
in combinato disposto con il precetto dell'art. 7 del D.Lgs. n.626/94, di
talché nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel comma 2
del medesimo articolo la denuncia all'autorità giudiziaria per mancata cooperazione
all'attuazione delle misure (o per mancato coordinamento
degli interventi) di protezione e prevenzione dovrà
riferirsi tanto al datore appaltatore quanto al datore committente,
entrambi punibili con la stessa sanzione (art.89, comma 2, lett. a).
Qualora, invece, sia violata la prescrizione di cui all'art.7, comma 3,
per mancata promozione della cooperazione e del coordinamento delle
misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, la
denuncia all'autorità giudiziaria sarà fatta nei confronti del datore
committente, cui soltanto incombe l'obbligo di impulso.
A tal proposito, resta comunque inteso che la finalità dell'ispezione sarà,
altresì, quella di verificare l'idoneità dell'avvenuto coordinamento;
l'indagine ispettiva mirerà pertanto ad accertare se: 1) siano stati
redatti eventuali atti scritti per promuovere la cooperazione ed il
coordinamento; 2) sia stato individuato un referente con il compito di
provvedere a dare impulso a questi ultimi.
Nel primo caso sarà analizzato il contenuto degli atti realizzati, nel
secondo saranno assunte adeguate informazioni dal referente indicato dal
datore committente, onde verificare in che termini l'impulso alla
cooperazione ed al coordinamento sia stato effettivamente esercitato.
Si confida nella piena osservanza dei contenuti della presente circolare
da parte di codeste Direzioni, ferma restando la possibilità di fornire
eventuali suggerimenti e segnalare difficoltà di ordine operativo.
Si raccomanda altresì la massima diffusione della direttiva a tutto il
personale ispettivo interessato.
LA DIRETTRICE GENERALE
Dr.ssa Paola CHIARI |