Oggetto: Disposizioni
relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento di
supplenze per i posti di contingente statale operanti nelle istituzioni
scolastiche italiane e nelle iniziative scolastiche all'estero previste
dal D.L.vo 16/4/1994 e successive modifiche - Triennio 2001/2004
Si trasmette il testo
del messaggio in oggetto, recante disposizioni per la costituzione delle
graduatorie di aspiranti supplenti sui posti di contingente statale per il
prossimo triennio 2001/2004.
Si evidenzia che la circolare dovrà essere affissa all'albo della sede
consolare e delle istituzioni scolastiche interessate entro il 5 luglio
2001, data dalla quale decorreranno i trenta giorni utili per la
presentazione delle domande da parte degli interessati.
PARTE
PRIMA
Con riferimento alla
legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico, al D.M. del M.P.I. 25 maggio 2000, n. 201, recante
norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente
ed educativo, al D.M. del M.P.I. del 4 giugno 2001, n. 102, recante la
definizione dei termini e delle modalità per la presentazione e per la
formazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto, al D.L.vo 27 febbraio 1998, n. 62, art. 26 e all'ultimo
capoverso dell'art. 16 della sequenza contrattuale 24/2/2000, viene
emanata la presente circolare che stabilisce le modalità
per la costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di
contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane
all'estero, previste dal D.L.vo n. 297/1994, valide per il triennio
2001/2002, 2002/2003, 2003/2004. Le disposizioni della presente circolare
devono essere pubblicate all'albo delle circoscrizioni consolari e delle
scuole interessate. La pubblicazione deve avvenire il 5 luglio 2001
per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale (1
settembre - 31 agosto) e per quelle che seguono il calendario australe (1
marzo - 28 febbraio). Unitamente alla pubblicazione della circolare,
l'Autorità consolare dispone la pubblicazione dell'elenco delle scuole
(statali e non statali), nonché dei corsi di lingua e cultura italiana di
cui all'art. 636 del D.Lvo n. 297/1994, ove siano posti di contingente
statale, funzionanti nella propria circoscrizione. Provvede, inoltre, a
dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio
IV dell'avvenuta pubblicazione della circolare. La presente circolare
viene inoltre pubblicata sul sito internet del Ministero degli Affari
Esteri (www.esteri.it/politica estera/promozione culturale), insieme
all'elenco generale dei posti di contingente e degli insegnamenti attivati
nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero e
all'elenco generale delle scuole italiane all'estero.
GRADUATORIE RELATIVE AI POSTI DI CONTINGENTE STATALE ALL'ESTERO
1. A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, in relazione ai posti di
contingente istituiti nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane
e straniere all'estero e agli insegnamenti effettivamente impartiti nelle
scuole statali sono costituite specifiche graduatorie per ogni classe di
concorso.
2. Presso ciascuna circoscrizione consolare o istituzione/iniziativa
scolastica vengono costituite, per il triennio 2001/2004 distinte
graduatorie per le seguenti categorie di aspiranti:
a) abilitati residenti;
b) abilitati non residenti;
c) non abilitati residenti;
d) non abilitati non residenti.
3. Le graduatorie di cui alla lettera a) e b) si articolano in due fasce:
c) prima fascia: personale incluso, in Italia, nelle graduatorie
permanenti di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge n. 124/1999 per la
medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria;
d) seconda fascia: personale non incluso nelle graduatorie
permanenti.
4. Nell'ambito di ciascuna delle graduatorie di cui al precedente punto,
gli aspiranti compresi nella prima fascia precedono quelli inclusi nella
seconda fascia.
REQUISITI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TITOLI
SPECIFICI PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE
5. Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 65;
d) idoneità fisica all'impiego, che l'Amministrazione ha facoltà
di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di
coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento di
supplenze;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione
regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del D.P.R. n.
693/1996)
6. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
7. Non possono presentare domanda:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nella sanzione
disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla
legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il
periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dell'albo professionale degli
insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione
disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento,
per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
8. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione
può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non
in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della
procedura.
9. Hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie relative ai posti di
contingente statale all'estero:
a) abilitati residenti: gli aspiranti forniti, relativamente alla
graduatoria interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità
conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o
abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al
termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art.
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono inoltre inseriti in tale
graduatoria coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale ai
sensi delle direttive comunitarie n. 89/1948 e n. 92/1951. Gli
aspiranti all'inserimento nella graduatoria degli abilitati residenti
devono essere residenti nel Paese ospite da almeno un anno;
b) abilitati non residenti: gli aspiranti forniti, relativamente
alla graduatoria interessata, di specifica abilitazione o di specifica
idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o
abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al
termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art.
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono inoltre inseriti in tale
graduatoria coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale ai
sensi delle direttive comunitarie n. 89/1948 e n. 92/1951;
c) non abilitati residenti: gli aspiranti forniti di titolo di
studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto residenti nel
Paese ospite da almeno un anno;
d) non abilitati non residenti: gli aspiranti forniti di titolo di
studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
Nell'ambito delle graduatorie degli abilitati residenti e non residenti,
hanno titolo all'inserimento nella rispettiva prima fascia gli aspiranti
inseriti nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'art. 1 della
legge n. 124/1999 per la medesima classe di concorso cui è riferita la
graduatoria.
I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti
dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo,
sono i seguenti:
a) Posti di insegnamento di scuola materna
– diploma di scuola magistrale;
– diploma di istituto magistrale;
– laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di
insegnanti di scuola materna.
b) Posti di insegnamento di scuola elementare e corsi di lingua e
cultura italiana a livello elementare
– diploma di istituto magistrale;
– laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di
insegnanti di scuola elementare.
c) Cattedre di scuola secondaria di I grado e corsi di lingua e cultura
italiana a livello medio
– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e
modificazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria
di I grado;
– per i corsi di lingua e cultura italiana a livello medio, titoli
previsti dal D.M. del M.P.I. n. 334 del 24/1/1994 e successive
modificazioni per accedere all'insegnamento nella classe di concorso 43/A
- Italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media,
oppure la laurea in Lingue e letterature straniere moderne, purché sia
stata conseguita previo superamento di un corso biennale di Lingua o
letteratura italiana.
d) Cattedre di scuola secondaria di II grado
– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e
modificazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria
di II grado.
10. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini
dell'accesso, sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla
tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente circolare, solo se
siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo
italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge
sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - MOTIVI DI ESCLUSIONE
11. E' consentita la presentazione di domanda di inserimento nelle
graduatorie delle istituzioni e iniziative scolastiche comprese nel
territorio di non più di due circoscrizioni consolari (vedi nota 2).
12. Per essere inseriti nelle graduatorie, gli aspiranti supplenti devono
presentare domanda in carta semplice secondo il modello allegato (All. 1),
che deve essere compilato in tutte le sue parti o riprodotto
integralmente. La domanda deve essere datata e sottoscritta
dall'interessato, in tutte le sue parti. La firma non è soggetta ad
autenticazione.
13. La domanda deve essere indirizzata al dirigente scolastico di nomina
ministeriale responsabile delle istituzioni o iniziative nelle cui
graduatorie si chiede di essere inseriti e spedita all'indirizzo della
scuola oppure, nel caso dei corsi di Lingua e cultura italiana,
all'indirizzo del Consolato presso cui ha sede l'Ufficio scolastico che ne
coordina l'attività. Nel caso in cui non vi sia un dirigente scolastico
di nomina ministeriale la domanda va indirizzata e spedita al capo
dell'Ufficio consolare competente.
14. Per ogni istituzione o iniziativa scolastica si dovrà compilare un
distinto modello. Con un unico modello è consentito chiedere l'inclusione
in graduatoria per insegnamenti relativi a più classi di concorso nel
medesimo grado di scuola (vedi nota n. 3). Per l'inclusione in graduatoria
in diversi gradi di scuola della medesima istituzione scolastica deve
essere prodotta domanda per ogni singolo grado di scuola.
15. Le domande di inclusione in graduatoria devono essere inviate a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento direttamente al dirigente
scolastico di nomina ministeriale o, in mancanza, all'Autorità consolare,
entro il 4 agosto per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario
boreale e per quelle che seguono il calendario australe (fa fede la data
del timbro postale). Nel caso in cui la circolare venga affissa nella sede
consolare in data successiva a quella prevista, dovrà essere comunque
garantito il periodo di 30 giorni per la presentazione delle domande. Gli
interessati sono tenuti, comunque, a verificare la data della
pubblicazione direttamente presso la circoscrizione consolare prescelta.
16. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte
integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni
relative ai requisiti e dati influenti ai fini della costituzione delle
graduatorie; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e
regolamentari di cui al T.U. in materia di documentazione amministrativa
emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
17. E' ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e
titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del
termine di presentazione della domanda.
18. In deroga al termine di cui al precedente punto, gli aspiranti che
hanno in corso procedure per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità,
anche a seguito del superamento dell'esame finale sostenuto nelle Ssis,
hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti,
l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati con carattere di riserva, e
tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro il 31 agosto 2001 (ovvero
l'ultimo giorno dell'anno scolastico 2000/2001, secondo il calendario
locale), la relativa procedura sia completata e l'aspirante abbia
conseguito l'abilitazione o idoneità. A tal fine, entro il predetto
termine, gli aspiranti dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica
all'Autorità cui è stata inviata la domanda, specificando l'avvenuto
completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita
l'abilitazione o l'idoneità. Decorso tale termine senza che la procedura
sia stata completata o che l'abilitazione sia stata conseguita, gli
aspiranti predetti sono inclusi nella graduatoria dei non abilitati.
19. Gli aspiranti inclusi nella graduatoria dei non abilitati che, nel
corso dell'anno scolastico 2001/2002 conseguono l'abilitazione o l'idoneità
all'insegnamento per effetto di procedure dei concorsi per titoli ed
esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella
scuola materna, elementare e secondaria che si concludono in data
successiva al 31 agosto 2001 (ovvero l'ultimo giorno dell'anno scolastico
2000/2001, secondo il calendario locale), hanno titolo a richiedere
l'inclusione in coda alla graduatoria degli abilitati. A tal fine, gli
aspiranti interessati dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica
all'Autorità che gestisce la loro domanda specificando l'avvenuto
completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita
l'abilitazione o l'idoneità.
20. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna
certificazione. Nella fase di costituzione delle graduatorie in questione,
l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie
richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei
titoli annessa alla presente circolare e la conseguente posizione
occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo domanda.
Per i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti vige quanto
disposto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Qualora il
dirigente scolastico o, in mancanza, l'Autorità consolare rilevino
dichiarazioni mendaci, provvederanno alle conseguenti determinazioni, sia
ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sia ai fini delle esclusioni, ovvero ai fini
della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati.
21. Gli aspiranti a supplenze presso le scuole straniere, le scuole
internazionali, le scuole private italiane all'estero (legalmente
riconosciute o con presa d'atto) o nei corsi previsti dall'art. 636 D.L.vo
n. 297/1994 sono tenuti a verificare l'esistenza di posti statali previsti
dal contingente rispettivamente presso la scuola o la circoscrizione
consolare di competenza.
22. Non è ammessa la domanda presentata oltre il termine indicato al
precedente punto 15, o priva della firma dell'aspirante, o dell'aspirante
privo dei requisiti generali di ammissione di cui al precedente punto 5,
lettere a), b), c), d) e).
23. Il candidato è escluso dalle graduatorie per le quali non sia in
possesso del relativo titolo di accesso secondo quanto indicato ai
precedenti punti 9 e 10.
24. Gli aspiranti che abbiano chiesto l'inclusione in graduatoria di più
di due circoscrizioni consolare sono esclusi, per il periodo di validità,
da tutte le graduatorie per le quali abbiano presentato domanda.
25. Il dirigente scolastico di nomina ministeriale, esaminate le domande
presentate dagli aspiranti, attribuisce i punteggi sulla base delle
annesse tabelle di valutazione dei titoli e procede alla compilazione
delle graduatorie, distintamente per la scuola materna, per la scuola
elementare e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria
prevista dal citato decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998
relative ai posti di contingente istituiti nella circoscrizione consolare
e agli insegnamenti impartiti nell'istituzione scolastica statale.
26. Gli aspiranti devono essere inclusi in graduatoria nel seguente
ordine: abilitati residenti, abilitati non residenti, non abilitati
residenti, non abilitati non residenti.
27. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza,
ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni e
modificazioni.
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - RECLAMI - RICORSI
28. Le graduatorie redatte ai sensi della presente circolare sono
pubblicate all'albo della circoscrizione consolare e dell'istituzione
scolastica interessate e avverso le graduatorie medesime è ammesso
reclamo, che deve essere rivolto al dirigente scolastico o all'Autorità
consolare cui è stata indirizzata la domanda, entro 5 giorni dalla
pubblicazione delle graduatorie.
29. Dopo la decisione sui reclami, che dovrà avvenire entro 3 giorni
lavorativi, le graduatorie sono trasmesse all'Autorità consolare, che
procede all'approvazione.
30. Le graduatorie approvate sono affisse presso l'albo della sede
consolare e presso l'istituzione scolastica interessata.
31. Entro 30 giorni dall'affissione delle graduatorie all'albo della sede
consolare e dell'istituzione scolastica è ammesso ricorso gerarchico alla
competente Autorità consolare. Il ricorso deve essere notificato ad
almeno uno dei controinteressati, direttamente a cura del ricorrente
ovvero, nel caso in cui costui non vi abbia provveduto, a cura
dell'Autorità consolare. E' ammessa la notifica anche mediante avviso da
pubblicare all'albo della sede consolare.
32. Dopo la decisione dei ricorsi le graduatorie sono eventualmente
rettificate a cura dei dirigenti scolastici interessati. Le graduatorie
rettificate costituiscono atti definitivi e devono essere nuovamente
pubblicate all'albo della sede consolare e dell'istituzione scolastica
interessata.
33. L'Autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie
definitive al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV - e,
per conoscenza, alla D.G.I.E.P.M. - Ufficio II, subito dopo l'affissione
all'albo.
NOTE:
(1) Per istituzione scolastica si intendono:
– scuole statali;
e ove vi siano posti di contingente statale:
– scuole internazionali;
– scuole straniere con sezioni italiane;
– scuole private (legalmente riconosciute o con presa d'atto).
Per iniziative scolastiche all'estero si intendono:
– corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e medio
previsti dal D.L.vo n. 297/1994 ove siano posti di contingente statale.
(2) Per circoscrizione consolare si intende l'ambito territoriale di
competenza dell'Ufficio consolare.
(3) Per grado di scuola si intende:
– scuola materna;
– scuola elementare e relativi corsi di Lingua e cultura italiana;
– scuola secondaria di I grado e relativi corsi di Lingua e cultura
italiana;
– scuola secondaria di II grado.
PARTE
SECONDA
CONFERIMENTO
DELLE SUPPLENZE - POSTI CONFERIBILI - STIPULA DEI CONTRATTI
34. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente statale
operanti all'estero temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e
per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a
tempo determinato. In nessun caso la durata del contratto potrà andare
oltre il termine delle attività didattiche (nelle quali sono compresi lo
svolgimento degli scrutini e degli esami finali; nella scuola secondaria
superiore, sarà stipulato apposito contratto per il tempo necessario allo
svolgimento degli esami di Stato).
35. Nelle scuole statali le ore eccedenti l'orario di insegnamento non
costituenti cattedra verranno attribuite a docenti di ruolo disponibili o
a supplenti assunti con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi
della presente circolare, e secondo le modalità previste dall'art. 17
della sequenza contrattuale 24/2/2000. Qualora intervenga successivamente
la disponibilità di un docente di ruolo, il contratto del supplente deve
essere contestualmente revocato. I dirigenti scolastici delle scuole
statali, con congruo anticipo rispetto al giorno d'inizio dell'attività
didattica, dovranno comunicare all'Ufficio IV della D.G.P.C.C. il numero
di ore non costituenti cattedra che occorra coprire assumendo docenti con
contratto a tempo determinato.
36. I docenti di ruolo in servizio sui posti di contingente statale,
temporaneamente assenti per un numero di giorni inferiore a 6 nella scuola
primaria e a 11 nella scuola secondaria sono sostituiti mediante
ripartizione delle ore di insegnamento fra i docenti già in servizio da
retribuire come ore soprannumerarie se svolte in eccedenza all'orario
d'obbligo. I docenti di ruolo nella scuola materna e nelle istituzioni di
cui all'art. 636 del D.L.vo n. 297/1994 possono essere sostituiti fin dal
primo giorno di assenza. Qualora i docenti di ruolo in servizio si
assentino per un numero di giorni pari o superiore a 6 nella scuola
primaria e 11 nella scuola secondaria, i dirigenti scolastici o, in loro
mancanza, l'Autorità consolare competente, possono provvedere alla
sostituzione con personale incluso nelle graduatorie compilate ai sensi
della presente circolare e assunto con contratto a tempo determinato. Tale
provvedimento sarà adottato in base a effettive, inderogabili esigenze
che ne determinino la necessità. Ai fini dell'individuazione delle
effettive, inderogabili esigenze, i dirigenti scolastici, o, in mancanza,
l'Autorità consolare, dovranno tener conto della durata complessiva
dell'assenza del docente, dei giorni effettivi di lezione in essa
compresi, anche in relazione ad eventuale sospensione dell'attività
didattica per festività o interruzioni previste dal calendario scolastico
locale, o altro motivo e della possibilità di far ricorso a docenti,
possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di
abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a
disposizione per lo svolgimento di supplenze o disposti a prestare ore di
insegnamento aggiuntive. Conseguentemente la supplenza può avere durata
inferiore all'assenza del titolare.
37. Nei periodi di sospensione delle lezioni predeterminati secondo le
indicazioni dell'annuale calendario scolastico, qualora il docente
titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data
anteriore di almeno sette giorni dall'inizio del predetto periodo
sospensivo e fino ad una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello
di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro nei riguardi del supplente
è costituito per l'intera durata dell'assenza del titolare mediante un
contratto di lavoro a tempo determinato che includa il periodo di
sospensione delle lezioni. La domenica, le festività infrasettimanali e
il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di
durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi
nell'anzianità di servizio (art. 47, comma 4, del C.C.N.L. del 4/8/1995).
38. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria vengono interpellati
mediante telegramma. La comunicazione concernente la proposta di
assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè:
data di inizio, durata, orario di prestazione settimanale e, nel caso sia
diretta a più aspiranti, deve indicare il termine entro cui va inviata
l'accettazione. La proposta di assunzione trasmessa dalla scuola a più
aspiranti deve essere positivamente riscontrata con l'accettazione
telegrafica o che pervenga nei termini indicati nella comunicazione
concernente la proposta di assunzione. Qualora la durata della
nomina da conferire non superi i 30 giorni, la convocazione, in
luogo del telegramma, può essere effettuata con fonogramma, da
registrarsi agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e
dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della
persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta. In
caso di risposta alla convocazione telefonica, l'aspirante deve dare la
propria accettazione verbalmente, mentre in caso di mancata risposta, il
dirigente scolastico procede alla convocazione telefonica dell'aspirante
che segue in graduatoria.
39. La mancata accettazione della supplenza comporta, salvo gravi motivi
adeguatamente documentati, soggetti a eventuali accertamenti, il
depennamento dalla graduatoria cui si riferisce la supplenza limitatamente
all'anno scolastico in corso.
40. L'aspirante che abbia accettato la proposta di supplenza viene
individuato come destinatario di contratto a tempo determinato tramite
apposito provvedimento di individuazione redatto secondo l'apposito
modello. Tale provvedimento viene pubblicato all'albo della scuola
immediatamente dopo l'accettazione e vi rimane affisso per trenta giorni.
41. Entro il termine di trenta giorni dall'affissione possono essere
prodotti, da chi vi abbia interesse, ricorsi all'Autorità consolare
avverso i provvedimenti suddetti adottati dai dirigenti scolastici.
L'Autorità consolare decide i ricorsi entro un mese dal loro ricevimento.
42. Gli aspiranti che abbiano accettato la proposta di contratto debbono
assumere servizio, salvo gravi e comprovati motivi, alla data stabilita e,
comunque, entro il tempo necessario per raggiungere l'istituzione
scolastica all'estero in relazione alla località di residenza degli
aspiranti medesimi e tenuto conto della disponibilità di mezzi di
trasporto e dei tempi necessari all'espletamento delle formalità
richieste per l'ingresso nel Paese.
43. L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la
mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo
alla data stabilita, comporta la decadenza dalla supplenza nonché il
depennamento dell'aspirante dalle graduatorie dell'intera circoscrizione
per il triennio di validità delle graduatorie.
44. Il contratto a tempo determinato per il conferimento delle supplenze
temporanee deve essere redatto secondo i modelli appositamente predisposti.
Il contratto deve essere redatto e sottoscritto dal dirigente
scolastico e dal docente supplente in quattro esemplari (cinque nel caso
dei corsi di lingua e cultura italiana), dei quali uno viene consegnato
all'interessato e uno deve essere conservato agli atti della scuola. Le
rimanenti due copie (tre nel caso dei corsi di lingua e cultura italiana)
sono trasmesse contestualmente all'Autorità consolare, la quale ne
trattiene una ai propri atti e invia le altre due, con la massima
tempestività, una al Ministero Affari Esteri D.G.P.C.C. - Ufficio IV e
una alla D.G.I.E.P.M. - Ufficio II (solo nel caso dei corsi di Lingua e
cultura italiana). Il contratto così redatto ha effetto immediato.
45. Il docente che, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza
senza giustificato motivo, non può essere assunto in altra scuola
dell'intera circoscrizione consolare cui si riferisce la
supplenza e dell'altra eventuale circoscrizione consolare in cui abbia
presentato domanda di inclusione in graduatoria, per il periodo di
validità delle graduatorie. Il dirigente scolastico che abbia decretato
tale esclusione deve darne comunicazione all'Autorità consolare della
propria circoscrizione consolare, che, a sua volta, provvederà ad
informarne il Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV e
l'Autorità consolare dell'altra eventuale circoscrizione. Avverso
il provvedimento del dirigente scolastico è ammesso ricorso entro 30
giorni all'Autorità consolare.
46. In caso di effettuazione dei controlli previsti dagli artt. 71 e 72
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, qualora il dirigente scolastico rilevi
dichiarazioni mendaci, ne informa l'Autorità consolare competente che
dispone l'esclusione dell'aspirante dalle graduatorie per l'intero periodo
di validità. Di tale circostanza viene informata l'Autorità consolare
dell'eventuale altra circoscrizione per cui l'aspirante abbia richiesto
l'inclusione in graduatoria, ai fini dell'adozione di analogo
provvedimento. Analoga comunicazione dovrà essere fatta al Ministero
degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV.
47. I provvedimenti di individuazione del personale supplente, il quale in
base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, come nel caso
di docente in servizio militare di leva, hanno effetto ai soli fini
giuridici e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina
stessa, fino a che l'interessato non possa assumere servizio, fatti salvi
i diritti previsti in materia di astensione obbligatoria ex lege n.
1204/1971 e successive modifiche.
CONFERIMENTO DI SUPPLENZE IN CASO DI ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE
48. In caso di graduatorie andate deserte, o esaurite per mancanza di
aspiranti disponibili, il dirigente scolastico o, in mancanza,
l'Autorità consolare, utilizza le graduatorie delle altre istituzioni
scolastiche della circoscrizione consolare e successivamente, ove
necessario, quelle delle altre circoscrizioni dello stesso Paese e dei
Paesi confinanti. Le graduatorie degli altri Paesi saranno utilizzate
senza tenere conto della precedenza derivante dal requisito della
residenza. Nel caso in cui non risulti in tal modo possibile individuare
aspiranti disponibili, il dirigente scolastico conferisce le supplenze a
docenti forniti del titolo di studio prescritto che abbiano presentato nel
corso dell'anno scolastico apposita istanza documentata ovvero, in
subordine, a docenti che pur forniti di titolo, abbiano superato il 65°
anno di età, purché non abbiano compiuto il 70° anno all'atto del
conferimento della nomina. In caso di più aspiranti, la graduazione deve
avvenire attraverso la comparazione dei titoli posseduti da effettuarsi
sulla base della tabella di valutazione (allegato n. 2).
49. Qualora non sia stato possibile disporre supplenze nei modi suindicati
e si debba di conseguenza conferire la supplenza a persone munite di
titoli di studio diversi ma affini, ancorché di livello inferiore a
quelli richiesti per l'accesso al relativo insegnamento, i dirigenti
scolastici possono assumere coloro che in base ai requisiti posseduti
diano il maggiore affidamento per l'insegnamento da svolgere. Il contratto
a tempo determinato così stipulato deve essere tuttavia revocato non
appena si presenti un aspirante fornito del titolo di studio prescritto.
Nel caso di assunzione di docente sprovvisto di titolo, il relativo
contratto deve contenere espressa menzione della possibilità di revoca in
qualunque momento, a seguito della disponibilità di aspiranti in possesso
di titolo.
50. I provvedimenti di individuazione adottati ai sensi dei precedenti
punti sono pubblicati all'albo della scuola e dell'Ufficio consolare,
unitamente all'elenco delle domande pervenute fino all'atto del
conferimento della supplenza.
INCOMPATIBILITA' E RELATIVE DISPOSIZIONI PARTICOLARI
51. La funzione del docente è incompatibile con ogni altro rapporto di
impiego di ruolo e non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di enti
pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi
alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore
o amministratore di scuole o convitti privati.
52. Gli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al
precedente punto, devono informarne il dirigente scolastico in sede di
conferimento della supplenza temporanea e l'eventuale contratto verrà
sottoscritto con l'avvertenza che esso è subordinato alla contestuale
opzione per la funzione di insegnante ed alla conseguente rinuncia al
posto occupato o all'attività esercitata.
53. Il personale di ruolo che si trovi in posizione di congedo o
aspettativa a qualunque titolo, incorre nelle procedure di decadenza
previste dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 in caso di accettazione di
supplenza temporanea conferita a norma della presente circolare.
54. Il docente non di ruolo che eserciti una libera professione è tenuto
a chiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico che la concede qualora
essa non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività
inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di
insegnamento e di servizio.
55. Il dirigente scolastico, qualora rilevi che l'esercizio della libera
professione divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei
doveri scolastici, invita l'insegnante non di ruolo ad abbandonare
l'esercizio dell'attività non scolastica.
56. L'insegnante non di ruolo che non ottemperi all'invito del dirigente
scolastico è da questi dichiarato decaduto; il dirigente scolastico
provvede altresì a comunicare all'Autorità consolare il provvedimento di
decadenza. Copia di tale provvedimento deve essere inviato al Ministero
Affari Esteri D.G.P.C.C. - Ufficio IV.
57. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso all'Autorità
consolare che decide in via definitiva entro 30 giorni.
58. I supplenti temporanei nominati su posti di contingente statale
possono prestare servizio, a seguito di autorizzazione dell'Autorità
consolare competente, anche su posti che non siano di contingente statale,
purché il numero complessivo di ore non superi le 24 settimanali.
MANCANZA DI PERSONALE DIRIGENTE DI NOMINA MINISTERIALE
59. Nel caso in cui non esista un dirigente scolastico statale di ruolo
ovvero personale docente statale di ruolo incaricato della funzione
dirigenziale, l'Autorità consolare provvede alla formazione delle
graduatorie degli aspiranti a supplenze, al conferimento delle supplenze e
alla sottoscrizione dei relativi contratti a tempo determinato, e a tutti
gli altri adempimenti di competenza del dirigente scolastico, previsti
nelle presenti disposizioni. Pertanto, le domande di inclusione in
graduatoria eventualmente pervenute alle istituzioni ove non operi
il suddetto personale sono trasmesse, a cura del responsabile scolastico,
all'Autorità consolare per gli adempimenti di competenza.
60. Avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità consolare, in sede di
formazione delle graduatorie ovvero in sede di conferimento di supplenze
temporanee, è ammesso ricorso in opposizione (alla medesima Autorità
consolare), entro il termine di 30 giorni dall'affissione all'albo dei
provvedimenti oggetto dell'impugnativa. I ricorsi sono decisi entro 30
giorni dalla loro presentazione.
61. Le decisioni dei ricorsi di cui al punto 60 hanno carattere di
definitività e contro di esse è ammesso, entro i prescritti termini,
soltanto ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato.
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