on line dal 31/10/1998
50.000.000 di visitatori

DAL 2012

Supplenze Estero
Su ] Successiva ]

ANNO XV

Clicca qui per visitare il sito dell'Anquap - Il portale dei quadri pubbliciTorna alla pagina iniziale di FNADA Web
Il nuovo Forum è in linea: provalo !
Ultimo aggiornamento
04 febbraio 2012

Circolare del Ministero degli Affari Esteri del 27 Giugno 2001 SPECIALE EsteroPagine collegate


Oggetto: Disposizioni relative alla costituzione delle graduatorie per il conferimento di supplenze per i posti di contingente statale operanti nelle istituzioni scolastiche italiane e nelle iniziative scolastiche all'estero previste dal D.L.vo 16/4/1994 e successive modifiche - Triennio 2001/2004

Si trasmette il testo del messaggio in oggetto, recante disposizioni per la costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti sui posti di contingente statale per il prossimo triennio 2001/2004.
Si evidenzia che la circolare dovrà essere affissa all'albo della sede consolare e delle istituzioni scolastiche interessate entro il 5 luglio 2001, data dalla quale decorreranno i trenta giorni utili per la presentazione delle domande da parte degli interessati.

PARTE PRIMA

Con riferimento alla legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, al D.M. del M.P.I. 25 maggio 2000, n. 201, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, al D.M. del M.P.I. del 4 giugno 2001, n. 102, recante la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione e per la formazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, al D.L.vo 27 febbraio 1998, n. 62, art. 26 e all'ultimo capoverso dell'art. 16 della sequenza contrattuale 24/2/2000, viene emanata la presente circolare che stabilisce le modalità per la costituzione delle graduatorie di aspiranti supplenti su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero, previste dal D.L.vo n. 297/1994, valide per il triennio 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004. Le disposizioni della presente circolare devono essere pubblicate all'albo delle circoscrizioni consolari e delle scuole interessate. La pubblicazione deve avvenire il 5 luglio 2001 per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale (1 settembre - 31 agosto) e per quelle che seguono il calendario australe (1 marzo - 28 febbraio). Unitamente alla pubblicazione della circolare, l'Autorità consolare dispone la pubblicazione dell'elenco delle scuole (statali e non statali), nonché dei corsi di lingua e cultura italiana di cui all'art. 636 del D.Lvo n. 297/1994, ove siano posti di contingente statale, funzionanti nella propria circoscrizione. Provvede, inoltre, a dare comunicazione al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV dell'avvenuta pubblicazione della circolare. La presente circolare viene inoltre pubblicata sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it/politica estera/promozione culturale), insieme all'elenco generale dei posti di contingente e degli insegnamenti attivati nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero e all'elenco generale delle scuole italiane all'estero.

GRADUATORIE RELATIVE AI POSTI DI CONTINGENTE STATALE ALL'ESTERO
1. A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, in relazione ai posti di contingente istituiti nelle istituzioni e iniziative scolastiche italiane e straniere all'estero e agli insegnamenti effettivamente impartiti nelle scuole statali sono costituite specifiche graduatorie per ogni classe di concorso.
2. Presso ciascuna circoscrizione consolare o istituzione/iniziativa scolastica vengono costituite, per il triennio 2001/2004 distinte graduatorie per le seguenti categorie di aspiranti:

a) abilitati residenti;
b) abilitati non residenti;
c) non abilitati residenti;
d) non abilitati non residenti.

3. Le graduatorie di cui alla lettera a) e b) si articolano in due fasce:

c) prima fascia: personale incluso, in Italia, nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge n. 124/1999 per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria;
d) seconda fascia: personale non incluso nelle graduatorie permanenti.

4. Nell'ambito di ciascuna delle graduatorie di cui al precedente punto, gli aspiranti compresi nella prima fascia precedono quelli inclusi nella seconda fascia.

REQUISITI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TITOLI SPECIFICI PER L'ACCESSO ALLE GRADUATORIE
5. Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 65;
d) idoneità fisica all'impiego, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento di supplenze;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 693/1996)

6. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7. Non possono presentare domanda:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dell'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

8. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
9. Hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie relative ai posti di contingente statale all'estero:

a) abilitati residenti: gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono inoltre inseriti in tale graduatoria coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/1948 e n. 92/1951. Gli aspiranti all'inserimento nella graduatoria degli abilitati residenti devono essere residenti nel Paese ospite da almeno un anno;
b) abilitati non residenti: gli aspiranti forniti, relativamente alla graduatoria interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono inoltre inseriti in tale graduatoria coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale ai sensi delle direttive comunitarie n. 89/1948 e n. 92/1951;
c) non abilitati residenti: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto residenti nel Paese ospite da almeno un anno;
d) non abilitati non residenti: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

Nell'ambito delle graduatorie degli abilitati residenti e non residenti, hanno titolo all'inserimento nella rispettiva prima fascia gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge n. 124/1999 per la medesima classe di concorso cui è riferita la graduatoria.
I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) Posti di insegnamento di scuola materna

– diploma di scuola magistrale;
– diploma di istituto magistrale;
– laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola materna.

b) Posti di insegnamento di scuola elementare e corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare

– diploma di istituto magistrale;
– laurea in Scienze della formazione primaria per l'indirizzo di insegnanti di scuola elementare.

c) Cattedre di scuola secondaria di I grado e corsi di lingua e cultura italiana a livello medio

– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado;
– per i corsi di lingua e cultura italiana a livello medio, titoli previsti dal D.M. del M.P.I. n. 334 del 24/1/1994 e successive modificazioni per accedere all'insegnamento nella classe di concorso 43/A - Italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media, oppure la laurea in Lingue e letterature straniere moderne, purché sia stata conseguita previo superamento di un corso biennale di Lingua o letteratura italiana.

d) Cattedre di scuola secondaria di II grado

– titoli previsti dal D.M. 30/1/1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.

10. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso, sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente circolare, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - MOTIVI DI ESCLUSIONE
11. E' consentita la presentazione di domanda di inserimento nelle graduatorie delle istituzioni e iniziative scolastiche comprese nel territorio di non più di due circoscrizioni consolari (vedi nota 2).
12. Per essere inseriti nelle graduatorie, gli aspiranti supplenti devono presentare domanda in carta semplice secondo il modello allegato (All. 1), che deve essere compilato in tutte le sue parti o riprodotto integralmente. La domanda deve essere datata e sottoscritta dall'interessato, in tutte le sue parti. La firma non è soggetta ad autenticazione.
13. La domanda deve essere indirizzata al dirigente scolastico di nomina ministeriale responsabile delle istituzioni o iniziative nelle cui graduatorie si chiede di essere inseriti e spedita all'indirizzo della scuola oppure, nel caso dei corsi di Lingua e cultura italiana, all'indirizzo del Consolato presso cui ha sede l'Ufficio scolastico che ne coordina l'attività. Nel caso in cui non vi sia un dirigente scolastico di nomina ministeriale la domanda va indirizzata e spedita al capo dell'Ufficio consolare competente.
14. Per ogni istituzione o iniziativa scolastica si dovrà compilare un distinto modello. Con un unico modello è consentito chiedere l'inclusione in graduatoria per insegnamenti relativi a più classi di concorso nel medesimo grado di scuola (vedi nota n. 3). Per l'inclusione in graduatoria in diversi gradi di scuola della medesima istituzione scolastica deve essere prodotta domanda per ogni singolo grado di scuola.
15. Le domande di inclusione in graduatoria devono essere inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento direttamente al dirigente scolastico di nomina ministeriale o, in mancanza, all'Autorità consolare, entro il 4 agosto per le istituzioni scolastiche che seguono il calendario boreale e per quelle che seguono il calendario australe (fa fede la data del timbro postale). Nel caso in cui la circolare venga affissa nella sede consolare in data successiva a quella prevista, dovrà essere comunque garantito il periodo di 30 giorni per la presentazione delle domande. Gli interessati sono tenuti, comunque, a verificare la data della pubblicazione direttamente presso la circoscrizione consolare prescelta.
16. Nel modulo di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della costituzione delle graduatorie; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari di cui al T.U. in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
17. E' ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
18. In deroga al termine di cui al precedente punto, gli aspiranti che hanno in corso procedure per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità, anche a seguito del superamento dell'esame finale sostenuto nelle Ssis, hanno titolo a richiedere, per i corrispondenti insegnamenti, l'inclusione nelle graduatorie degli abilitati con carattere di riserva, e tale indicazione sarà ritenuta valida purché, entro il 31 agosto 2001 (ovvero l'ultimo giorno dell'anno scolastico 2000/2001, secondo il calendario locale), la relativa procedura sia completata e l'aspirante abbia conseguito l'abilitazione o idoneità. A tal fine, entro il predetto termine, gli aspiranti dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica all'Autorità cui è stata inviata la domanda, specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione o l'idoneità. Decorso tale termine senza che la procedura sia stata completata o che l'abilitazione sia stata conseguita, gli aspiranti predetti sono inclusi nella graduatoria dei non abilitati.
19. Gli aspiranti inclusi nella graduatoria dei non abilitati che, nel corso dell'anno scolastico 2001/2002 conseguono l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento per effetto di procedure dei concorsi per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria che si concludono in data successiva al 31 agosto 2001 (ovvero l'ultimo giorno dell'anno scolastico 2000/2001, secondo il calendario locale), hanno titolo a richiedere l'inclusione in coda alla graduatoria degli abilitati. A tal fine, gli aspiranti interessati dovranno inviare apposita comunicazione telegrafica all'Autorità che gestisce la loro domanda specificando l'avvenuto completamento della procedura e il punteggio con cui è stata conseguita l'abilitazione o l'idoneità.
20. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione. Nella fase di costituzione delle graduatorie in questione, l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente circolare e la conseguente posizione occupata, derivano esclusivamente dai dati riportati nel modulo domanda. Per i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti vige quanto disposto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Qualora il dirigente scolastico o, in mancanza, l'Autorità consolare rilevino dichiarazioni mendaci, provvederanno alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sia ai fini delle esclusioni, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati.
21. Gli aspiranti a supplenze presso le scuole straniere, le scuole internazionali, le scuole private italiane all'estero (legalmente riconosciute o con presa d'atto) o nei corsi previsti dall'art. 636 D.L.vo n. 297/1994 sono tenuti a verificare l'esistenza di posti statali previsti dal contingente rispettivamente presso la scuola o la circoscrizione consolare di competenza.
22. Non è ammessa la domanda presentata oltre il termine indicato al precedente punto 15, o priva della firma dell'aspirante, o dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione di cui al precedente punto 5, lettere a), b), c), d) e).
23. Il candidato è escluso dalle graduatorie per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso secondo quanto indicato ai precedenti punti 9 e 10.
24. Gli aspiranti che abbiano chiesto l'inclusione in graduatoria di più di due circoscrizioni consolare sono esclusi, per il periodo di validità, da tutte le graduatorie per le quali abbiano presentato domanda.
25. Il dirigente scolastico di nomina ministeriale, esaminate le domande presentate dagli aspiranti, attribuisce i punteggi sulla base delle annesse tabelle di valutazione dei titoli e procede alla compilazione delle graduatorie, distintamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per ciascuna delle classi di concorso di scuola secondaria prevista dal citato decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998 relative ai posti di contingente istituiti nella circoscrizione consolare e agli insegnamenti impartiti nell'istituzione scolastica statale.
26. Gli aspiranti devono essere inclusi in graduatoria nel seguente ordine: abilitati residenti, abilitati non residenti, non abilitati residenti, non abilitati non residenti.
27. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni.

REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - RECLAMI - RICORSI
28. Le graduatorie redatte ai sensi della presente circolare sono pubblicate all'albo della circoscrizione consolare e dell'istituzione scolastica interessate e avverso le graduatorie medesime è ammesso reclamo, che deve essere rivolto al dirigente scolastico o all'Autorità consolare cui è stata indirizzata la domanda, entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie.
29. Dopo la decisione sui reclami, che dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi, le graduatorie sono trasmesse all'Autorità consolare, che procede all'approvazione.
30. Le graduatorie approvate sono affisse presso l'albo della sede consolare e presso l'istituzione scolastica interessata.
31. Entro 30 giorni dall'affissione delle graduatorie all'albo della sede consolare e dell'istituzione scolastica è ammesso ricorso gerarchico alla competente Autorità consolare. Il ricorso deve essere notificato ad almeno uno dei controinteressati, direttamente a cura del ricorrente ovvero, nel caso in cui costui non vi abbia provveduto, a cura dell'Autorità consolare. E' ammessa la notifica anche mediante avviso da pubblicare all'albo della sede consolare.
32. Dopo la decisione dei ricorsi le graduatorie sono eventualmente rettificate a cura dei dirigenti scolastici interessati. Le graduatorie rettificate costituiscono atti definitivi e devono essere nuovamente pubblicate all'albo della sede consolare e dell'istituzione scolastica interessata.
33. L'Autorità consolare provvede ad inviare copia delle graduatorie definitive al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV - e, per conoscenza, alla D.G.I.E.P.M. - Ufficio II, subito dopo l'affissione all'albo.

NOTE:

(1) Per istituzione scolastica si intendono:

– scuole statali;

e ove vi siano posti di contingente statale:

– scuole internazionali;
– scuole straniere con sezioni italiane;
– scuole private (legalmente riconosciute o con presa d'atto).

Per iniziative scolastiche all'estero si intendono:

– corsi di lingua e cultura italiana a livello elementare e medio previsti dal D.L.vo n. 297/1994 ove siano posti di contingente statale.

(2) Per circoscrizione consolare si intende l'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio consolare.

(3) Per grado di scuola si intende:

– scuola materna;
– scuola elementare e relativi corsi di Lingua e cultura italiana;
– scuola secondaria di I grado e relativi corsi di Lingua e cultura italiana;
– scuola secondaria di II grado.

PARTE SECONDA

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE - POSTI CONFERIBILI - STIPULA DEI CONTRATTI
34. Per la copertura dei posti di insegnamento del contingente statale operanti all'estero temporaneamente vacanti, degli spezzoni di orario e per la sostituzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato temporaneamente assente, si stipulano contratti di lavoro a tempo determinato. In nessun caso la durata del contratto potrà andare oltre il termine delle attività didattiche (nelle quali sono compresi lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali; nella scuola secondaria superiore, sarà stipulato apposito contratto per il tempo necessario allo svolgimento degli esami di Stato).
35. Nelle scuole statali le ore eccedenti l'orario di insegnamento non costituenti cattedra verranno attribuite a docenti di ruolo disponibili o a supplenti assunti con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi della presente circolare, e secondo le modalità previste dall'art. 17 della sequenza contrattuale 24/2/2000. Qualora intervenga successivamente la disponibilità di un docente di ruolo, il contratto del supplente deve essere contestualmente revocato. I dirigenti scolastici delle scuole statali, con congruo anticipo rispetto al giorno d'inizio dell'attività didattica, dovranno comunicare all'Ufficio IV della D.G.P.C.C. il numero di ore non costituenti cattedra che occorra coprire assumendo docenti con contratto a tempo determinato.
36. I docenti di ruolo in servizio sui posti di contingente statale, temporaneamente assenti per un numero di giorni inferiore a 6 nella scuola primaria e a 11 nella scuola secondaria sono sostituiti mediante ripartizione delle ore di insegnamento fra i docenti già in servizio da retribuire come ore soprannumerarie se svolte in eccedenza all'orario d'obbligo. I docenti di ruolo nella scuola materna e nelle istituzioni di cui all'art. 636 del D.L.vo n. 297/1994 possono essere sostituiti fin dal primo giorno di assenza. Qualora i docenti di ruolo in servizio si assentino per un numero di giorni pari o superiore a 6 nella scuola primaria e 11 nella scuola secondaria, i dirigenti scolastici o, in loro mancanza, l'Autorità consolare competente, possono provvedere alla sostituzione con personale incluso nelle graduatorie compilate ai sensi della presente circolare e assunto con contratto a tempo determinato. Tale provvedimento sarà adottato in base a effettive, inderogabili esigenze che ne determinino la necessità. Ai fini dell'individuazione delle effettive, inderogabili esigenze, i dirigenti scolastici, o, in mancanza, l'Autorità consolare, dovranno tener conto della durata complessiva dell'assenza del docente, dei giorni effettivi di lezione in essa compresi, anche in relazione ad eventuale sospensione dell'attività didattica per festività o interruzioni previste dal calendario scolastico locale, o altro motivo e della possibilità di far ricorso a docenti, possibilmente della stessa materia ovvero in possesso del titolo di abilitazione o di studio richiesto, in servizio nella scuola con ore a disposizione per lo svolgimento di supplenze o disposti a prestare ore di insegnamento aggiuntive. Conseguentemente la supplenza può avere durata inferiore all'assenza del titolare.
37. Nei periodi di sospensione delle lezioni predeterminati secondo le indicazioni dell'annuale calendario scolastico, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni dall'inizio del predetto periodo sospensivo e fino ad una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro nei riguardi del supplente è costituito per l'intera durata dell'assenza del titolare mediante un contratto di lavoro a tempo determinato che includa il periodo di sospensione delle lezioni. La domenica, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio (art. 47, comma 4, del C.C.N.L. del 4/8/1995).
38. Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria vengono interpellati mediante telegramma. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè: data di inizio, durata, orario di prestazione settimanale e, nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare il termine entro cui va inviata l'accettazione. La proposta di assunzione trasmessa dalla scuola a più aspiranti deve essere positivamente riscontrata con l'accettazione telegrafica o che pervenga nei termini indicati nella comunicazione concernente la proposta di assunzione. Qualora la durata della nomina da conferire non superi i 30 giorni, la convocazione, in luogo del telegramma, può essere effettuata con fonogramma, da registrarsi agli atti della scuola, con l'indicazione del giorno e dell'ora della comunicazione, del nominativo di chi l'effettua e della persona che abbia dato risposta o l'annotazione della mancata risposta. In caso di risposta alla convocazione telefonica, l'aspirante deve dare la propria accettazione verbalmente, mentre in caso di mancata risposta, il dirigente scolastico procede alla convocazione telefonica dell'aspirante che segue in graduatoria.
39. La mancata accettazione della supplenza comporta, salvo gravi motivi adeguatamente documentati, soggetti a eventuali accertamenti, il depennamento dalla graduatoria cui si riferisce la supplenza limitatamente all'anno scolastico in corso.
40. L'aspirante che abbia accettato la proposta di supplenza viene individuato come destinatario di contratto a tempo determinato tramite apposito provvedimento di individuazione redatto secondo l'apposito modello. Tale provvedimento viene pubblicato all'albo della scuola immediatamente dopo l'accettazione e vi rimane affisso per trenta giorni.
41. Entro il termine di trenta giorni dall'affissione possono essere prodotti, da chi vi abbia interesse, ricorsi all'Autorità consolare avverso i provvedimenti suddetti adottati dai dirigenti scolastici. L'Autorità consolare decide i ricorsi entro un mese dal loro ricevimento.
42. Gli aspiranti che abbiano accettato la proposta di contratto debbono assumere servizio, salvo gravi e comprovati motivi, alla data stabilita e, comunque, entro il tempo necessario per raggiungere l'istituzione scolastica all'estero in relazione alla località di residenza degli aspiranti medesimi e tenuto conto della disponibilità di mezzi di trasporto e dei tempi necessari all'espletamento delle formalità richieste per l'ingresso nel Paese.
43. L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione ovvero la mancata assunzione del servizio senza giustificato e comprovato motivo alla data stabilita, comporta la decadenza dalla supplenza nonché il depennamento dell'aspirante dalle graduatorie dell'intera circoscrizione per il triennio di validità delle graduatorie.
44. Il contratto a tempo determinato per il conferimento delle supplenze temporanee deve essere redatto secondo i modelli appositamente predisposti. Il contratto deve essere redatto e sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente supplente in quattro esemplari (cinque nel caso dei corsi di lingua e cultura italiana), dei quali uno viene consegnato all'interessato e uno deve essere conservato agli atti della scuola. Le rimanenti due copie (tre nel caso dei corsi di lingua e cultura italiana) sono trasmesse contestualmente all'Autorità consolare, la quale ne trattiene una ai propri atti e invia le altre due, con la massima tempestività, una al Ministero Affari Esteri D.G.P.C.C. - Ufficio IV e una alla D.G.I.E.P.M. - Ufficio II (solo nel caso dei corsi di Lingua e cultura italiana). Il contratto così redatto ha effetto immediato.
45. Il docente che, dopo aver assunto servizio, abbandoni la supplenza senza giustificato motivo, non può essere assunto in altra scuola dell'intera circoscrizione consolare cui si riferisce la supplenza e dell'altra eventuale circoscrizione consolare in cui abbia presentato domanda di inclusione in graduatoria, per il periodo di validità delle graduatorie. Il dirigente scolastico che abbia decretato tale esclusione deve darne comunicazione all'Autorità consolare della propria circoscrizione consolare, che, a sua volta, provvederà ad informarne il Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV e l'Autorità consolare dell'altra eventuale circoscrizione. Avverso il provvedimento del dirigente scolastico è ammesso ricorso entro 30 giorni all'Autorità consolare.
46. In caso di effettuazione dei controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, qualora il dirigente scolastico rilevi dichiarazioni mendaci, ne informa l'Autorità consolare competente che dispone l'esclusione dell'aspirante dalle graduatorie per l'intero periodo di validità. Di tale circostanza viene informata l'Autorità consolare dell'eventuale altra circoscrizione per cui l'aspirante abbia richiesto l'inclusione in graduatoria, ai fini dell'adozione di analogo provvedimento. Analoga comunicazione dovrà essere fatta al Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Ufficio IV.
47. I provvedimenti di individuazione del personale supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, come nel caso di docente in servizio militare di leva, hanno effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa, fino a che l'interessato non possa assumere servizio, fatti salvi i diritti previsti in materia di astensione obbligatoria ex lege n. 1204/1971 e successive modifiche.

CONFERIMENTO DI SUPPLENZE IN CASO DI ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE
48. In caso di graduatorie andate deserte, o esaurite per mancanza di aspiranti disponibili, il dirigente scolastico o, in mancanza, l'Autorità consolare, utilizza le graduatorie delle altre istituzioni scolastiche della circoscrizione consolare e successivamente, ove necessario, quelle delle altre circoscrizioni dello stesso Paese e dei Paesi confinanti. Le graduatorie degli altri Paesi saranno utilizzate senza tenere conto della precedenza derivante dal requisito della residenza. Nel caso in cui non risulti in tal modo possibile individuare aspiranti disponibili, il dirigente scolastico conferisce le supplenze a docenti forniti del titolo di studio prescritto che abbiano presentato nel corso dell'anno scolastico apposita istanza documentata ovvero, in subordine, a docenti che pur forniti di titolo, abbiano superato il 65° anno di età, purché non abbiano compiuto il 70° anno all'atto del conferimento della nomina. In caso di più aspiranti, la graduazione deve avvenire attraverso la comparazione dei titoli posseduti da effettuarsi sulla base della tabella di valutazione (allegato n. 2).
49. Qualora non sia stato possibile disporre supplenze nei modi suindicati e si debba di conseguenza conferire la supplenza a persone munite di titoli di studio diversi ma affini, ancorché di livello inferiore a quelli richiesti per l'accesso al relativo insegnamento, i dirigenti scolastici possono assumere coloro che in base ai requisiti posseduti diano il maggiore affidamento per l'insegnamento da svolgere. Il contratto a tempo determinato così stipulato deve essere tuttavia revocato non appena si presenti un aspirante fornito del titolo di studio prescritto. Nel caso di assunzione di docente sprovvisto di titolo, il relativo contratto deve contenere espressa menzione della possibilità di revoca in qualunque momento, a seguito della disponibilità di aspiranti in possesso di titolo.
50. I provvedimenti di individuazione adottati ai sensi dei precedenti punti sono pubblicati all'albo della scuola e dell'Ufficio consolare, unitamente all'elenco delle domande pervenute fino all'atto del conferimento della supplenza.

INCOMPATIBILITA' E RELATIVE DISPOSIZIONI PARTICOLARI
51. La funzione del docente è incompatibile con ogni altro rapporto di impiego di ruolo e non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici, con l'esercizio del commercio o dell'industria, con impieghi alle dipendenze di privati, nonché con le funzioni di direttore, gestore o amministratore di scuole o convitti privati.
52. Gli aspiranti che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente punto, devono informarne il dirigente scolastico in sede di conferimento della supplenza temporanea e l'eventuale contratto verrà sottoscritto con l'avvertenza che esso è subordinato alla contestuale opzione per la funzione di insegnante ed alla conseguente rinuncia al posto occupato o all'attività esercitata.
53. Il personale di ruolo che si trovi in posizione di congedo o aspettativa a qualunque titolo, incorre nelle procedure di decadenza previste dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 in caso di accettazione di supplenza temporanea conferita a norma della presente circolare.
54. Il docente non di ruolo che eserciti una libera professione è tenuto a chiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico che la concede qualora essa non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.
55. Il dirigente scolastico, qualora rilevi che l'esercizio della libera professione divenga di fatto incompatibile con il pieno adempimento dei doveri scolastici, invita l'insegnante non di ruolo ad abbandonare l'esercizio dell'attività non scolastica.
56. L'insegnante non di ruolo che non ottemperi all'invito del dirigente scolastico è da questi dichiarato decaduto; il dirigente scolastico provvede altresì a comunicare all'Autorità consolare il provvedimento di decadenza. Copia di tale provvedimento deve essere inviato al Ministero Affari Esteri D.G.P.C.C. - Ufficio IV.
57. Avverso il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso all'Autorità consolare che decide in via definitiva entro 30 giorni.
58. I supplenti temporanei nominati su posti di contingente statale possono prestare servizio, a seguito di autorizzazione dell'Autorità consolare competente, anche su posti che non siano di contingente statale, purché il numero complessivo di ore non superi le 24 settimanali.

MANCANZA DI PERSONALE DIRIGENTE DI NOMINA MINISTERIALE
59. Nel caso in cui non esista un dirigente scolastico statale di ruolo ovvero personale docente statale di ruolo incaricato della funzione dirigenziale, l'Autorità consolare provvede alla formazione delle graduatorie degli aspiranti a supplenze, al conferimento delle supplenze e alla sottoscrizione dei relativi contratti a tempo determinato, e a tutti gli altri adempimenti di competenza del dirigente scolastico, previsti nelle presenti disposizioni. Pertanto, le domande di inclusione in graduatoria eventualmente pervenute alle istituzioni ove non operi il suddetto personale sono trasmesse, a cura del responsabile scolastico, all'Autorità consolare per gli adempimenti di competenza.
60. Avverso i provvedimenti adottati dall'Autorità consolare, in sede di formazione delle graduatorie ovvero in sede di conferimento di supplenze temporanee, è ammesso ricorso in opposizione (alla medesima Autorità consolare), entro il termine di 30 giorni dall'affissione all'albo dei provvedimenti oggetto dell'impugnativa. I ricorsi sono decisi entro 30 giorni dalla loro presentazione.
61. Le decisioni dei ricorsi di cui al punto 60 hanno carattere di definitività e contro di esse è ammesso, entro i prescritti termini, soltanto ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 
Su ] [ Supplenze Estero ] CCNI Estero ] Atto d'indirizzo CCNI ] Intesa Funzioni obiettivo ] Legge 147/2000 ] Supplenze Estero ]
[Home Page] [Torna all'inizio della pagina]